ࡱ> JLI[0bjbj4<ΐΐ(NN 1333333$T "fWWl+++1+1++rT6U&0\#\#\#l+WW+\#N X:Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 10 del 21.03.2019 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata Articolo 3 Termini e modalit di presentazione della domanda Articolo 4 Importi dovuti Articolo 5 Perfezionamento della definizione Articolo 6 Diniego della definizione Articolo 7 Sospensioni termini processuali Articolo 8 Entrata in vigore Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potest prevista dallarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dellarticolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai fini del presente regolamento, per Comune si intende il Servizio Tributi. 3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dallarticolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata 1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018. Per Comune impositore si intende il Comune di Luogosanto per tutti i tributi di propria competenza 2. La definizione agevolata ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune di Luogosanto. Articolo 3 Termini e modalit di presentazione della domanda 1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui allarticolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dallapprovazione del presente regolamento, pu essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano. 2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo. Articolo 4 Importi dovuti 1. Ai fini della definizione delle controversie di cui allarticolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi subentrato o ne ha la legittimazione, pu definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dellesito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. In particolare la definizione pu avvenire con il pagamento dei seguenti importi: - il 100% dellimposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria; - il 90% dellimposta se: o il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione delludienza di trattazione; o il ricorso era iscritto nel primo grado ed era gi stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare; o il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dellart. 295 c.p.c. o dellart. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ci anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata gi decisa con sentenza definitiva; o pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era gi stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dallesito dei precedenti giudizi di merito; - il 40% dellimposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune; - il 15% dellimposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune. 2. In caso di soccombenza reciproca la definizione pu avvenire col pagamento dei seguenti importi: - il 100% dellimposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente; - il 40% dellimposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune risultato soccombente, se la sentenza stata emessa dalla commissione tributaria provinciale; - il 15% dellimposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune risultato soccombente, se la sentenza stata emessa dalla commissione tributaria regionale. 3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. 4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo dovuto: - il 40% se: o il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione delludienza di trattazione; o il ricorso era iscritto nel primo grado ed era gi stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare; o il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dellart. 295 c.p.c. o dellart. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ci anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata gi decisa con sentenza definitiva; o pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era gi stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione; - il 15% delle sanzioni, se il Comune risultato soccombente; 5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione pu avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte. 6. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, di cui allarticolo 2, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati allagente della riscossione di cui allarticolo 1, comma 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il perfezionamento della definizione della controversia in ogni caso subordinato allavvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui allarticolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. 7. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non d comunque luogo alla restituzione delle somme gi versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 8. Allimporto calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovr sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata. 9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente. 10. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 11. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dellingiunzione di pagamento). Articolo 5 Perfezionamento della definizione 1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 2. Se limporto dovuto superiore a mille euro ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. 3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui allarticolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui allarticolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997. 4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui allarticolo 3 saranno rese note anche le modalit di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale. Articolo 6 Diniego della definizione 1. Il Comune notifica leventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego impugnabile entro sessanta giorni dinanzi allorgano giurisdizionale presso il quale pende la lite. 2. Se la definizione della lite richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale pu essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di questultimo. Articolo 7 Sospensioni termini processuali 1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avr depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 2. le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonch per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutivit del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019. Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale . Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicit previste dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto del principio di trasparenza dellazione amministrativa e al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilit di quanto stabilito CD  N  xbc^_67'(tuP!Q!["\"?#@###$$"%#%Q%R%%%&''ǻdzǻǻǻǨǨǨǨǨǨǨǝǝǝǝǝǝǝǝǝǝǝǝh{OJQJhJOhb 5OJQJhJOhb OJQJhJOhDQOJQJhJOOJQJhJOhA3 5OJQJhJOhA3 OJQJhJOhA3 5CJOJQJaJhLh5CJOJQJaJhLhhLh5CJOJQJaJ6CD, H w  t N  xKPc$a$gdA3 $a$gdA3 $a$gd$a$gdLh_7(uQ!\"@##$#%R%%'())~*b++z.{.$a$gdQ$a$gdIh_$a$gdb $a$gdA3 ''((())))}*~*a+b++++++M-N-y.{....//000ʿ֨zohJOh DOJQJh50h505OJQJh50h50OJQJh50h50CJOJQJaJh50OJQJhJOhQ5OJQJhJOhQOJQJhJOhIh_OJQJhJOhb 5OJQJhJOhA3 5OJQJhJOhb OJQJhJOhA3 OJQJh{OJQJ{..000$a$gdQ$a$gd50$a$gdQ21h:p. A!n"n#o$n% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHL`L 5pNormale dCJ_HaJmHsHtH LA L Car. predefinito paragrafoXiX 0Tabella normale4 l4a 4k 4 0 Nessun elenco D@D Q Paragrafo elenco ^m$X`X 50Nessuna spaziaturaCJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!HRtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tH6r=2%@3'M 5BNe tYI?C K/^|Kx=#bjmo>]F,"BFVzn^3`ե̳_wr%:ϻ[k.eNVi2],S_sjcs7f W+Ն7`g ȘJj|l(KD-ʵ dXiJ؇kZov[fDNc@M!͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6.^ۄ Z *lJ~auԙՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC)^+Ikio ,A*k,GMg,JnO#KtZ妇|1ikBԥ0 jW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rzQL -V 5-nhxL|UviE>fO(8B#6¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍq7ŔRN)z?@G\׶Dž8t4~_`zd kH*N69mYiHE=hK&NaV.˒eLFԕU{D vEꦛdmNU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++T[Xs/7s b1p߃eBoC  d%;x 'hIF'|I{Z.3WSÎBWCdO(, Q݃@o)i ~SFρ(~+ѐnPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!HRtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( <'0{.0\(# AA@0(  B S  ?_GoBack ( (.0 (b## (9# *\R$ⶇ:\,BxAdh^h`o(.8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.:\9#xR$QA3 - bb -" DDQ1TIh_LhJO{CN}5pI50/]( (@++X++(X@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial9Garamond7Georgia7.@CalibriA$BCambria Math"qtgtg"H"Hano0'' :QHX  $PA3 2!xxthomas bartoliPiera Caadducciu    Oh+'0l  ( 4 @LT\dthomas bartoli Normal.dotmPiera Caadducciu3Microsoft Office Word@G@dv?%@N9&"՜.+,0 hp|  H'  Titolo  !"#$%&()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHKRoot Entry FU&MData 1Table'x#WordDocument4<SummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8ACompObj}  F+Documento di Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q