ࡱ> [`QbjbjrΐΐT7 ,H```$PtHLG: G G G G G G G$IHLX1G`1G``FG'''`` G' G''(|=*@K$A)F\G0GS)LL$=*=*&L`c*'1G1G'GL : Regolamento per la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione in forma monocratica nellambito dellUfficio Unico di Valutazione dellUnione dei Comuni Alta Gallura Allegato alla deliberazione n. 04 del 21 Marzo 2019 Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione (dora in avanti Nucleo) in forma monocratica nellambito dellUfficio Unico di valutazione dellUnione dei Comuni Alta Gallura. Art. 2 Composizione del Nucleo 1. Il Nucleo un organo monocratico, nominato con provvedimento del Presidente dellUnione dei Comuni Alta Gallura tra soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, nonch di certificate competenze ed esperienze, che nel loro complesso garantiscano al Nucleo stesso alta professionalit nei seguenti campi: management e risk management, pianificazione e controllo interni, valutazione della performance, valutazione del personale e conoscenza dellambito di attivit degli Enti Locali. 2. Il professionista incaricato deve essere iscritto nellElenco Nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e non pu essere nominato in caso di sussistenza di una delle cause di incompatibilit previste dalla normativa di riferimento. In caso di incompatibilit sopravvenuta, si applica quanto previsto allarticolo 7. 3. Per lindividuazione del Nucleo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dellart.7 del D. Lgs. n.165/2001. Art. 3 Durata dellincarico 1. Il Nucleo dura in carica tre anni e pu essere rinnovato una sola volta. 2. Il Nucleo continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dellincarico fino alla eventuale riconferma, nomina del nuovo Nucleo, che deve avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza, o completamento delle attivit inerenti lultimo ciclo di performance monitorato. Art. 4 Funzionamento e sede 1. Il Nucleo ha sede e si riunisce di norma presso la sede legale dellUnione dei Comuni Alta Gallura (Via G.A. Cannas, 1 07029 Tempio Pausania). Per alcune attivit possibile ricorrere anche a modalita distanza la cui partecipazione avviene in forma remota e tramite una connessione informatica. 2. Il Nucleo svolge le sue funzioni in piena autonomia rispetto alle strutture operative degli enti locali, tenendo conto anche delle esigenze derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale. 3. Il Nucleo convoca le riunioni, ne stabilisce lordine del giorno e ne dirige i lavori. Le convocazioni sono curate dalla Segreteria dellUnione dei Comuni Alta Gallura. 4. Le riunioni non sono pubbliche e di ogni seduta redatto un verbale che viene approvato nella medesima seduta ed inoltrato al Sindaco e al Segretario Comunale degli enti locali. La verbalizzazione, la gestione della corrispondenza e il mantenimento degli archivi curata dal Segretario-Direttore dellUnione dei Comuni o da suo delegato. 5. Per lespletamento delle sue funzioni il Nucleo pu comunque richiedere al Segretario Comunale di ogni ente locale informazioni, atti e documentazione inerenti il corretto svolgimento delle funzioni ed effettuare verifiche dirette. 6. Partecipano alle sedute del Nucleo il Segretario Comunale, in qualit di responsabile della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, i componenti della struttura stessa, se invitati dal responsabile, nonch i titolari di P.O.- Responsabili di settore. Art.5 Struttura tecnica permanente e comitato unico per la misurazione della performance 1. Ciascun ente locale individua la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie allesercizio delle relative funzioni. 2. Il Segretario Comunale assume la responsabilit della struttura e ne coordina le attivit. Compete al Segretario Comunale definirne la composizione con proprio provvedimento nonch individuarne i soggetti che ne devono far parte. Della stessa data comunicazione al Nucleo. 3. La struttura tecnica permanente cura: la formazione, il monitoraggio e la rendicontazione del Piano della performance; la redazione della Relazione finale sulla performance; assiste il Nucleo nella predisposizione della relazione annuale avente ad oggetto il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrit dei controlli interni. 4. E istituito presso lUfficio Unico di valutazione dellUnione dei Comuni, il Comitato Unico per la misurazione della performance. 5. Esso composto dal Segretario Comunale di ogni ente locale e/o da uno o pi delegati delle singole strutture permanenti degli enti locali aderenti allUfficio Unico. E favorita la partecipazione anche di Amministratori degli enti locali aderenti allUnione. 6. Il Comitato Unico convocato dal Nucleo e promuove interventi di analisi, di studio, di miglioramento e di sviluppo del ciclo di gestione della performance in modo coordinato, favorendo anche forme di comparazione della performance organizzativa. 7. Nel caso in cui non si provveda formalmente allindividuazione della struttura permanente e/o del comitato unico per la misurazione della performance, le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti verranno garantiti dal Segretario di ciascun ente o suo delegato. Art. 6 Funzioni () e organizzazione delle attivit 1. Il Nucleo svolge le funzioni previste dallordinamento ovvero: monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrit dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; promuove lorganizzazione e il funzionamento dei controlli interni previsti dallordinamento vigente per le autonomie locali; comunica tempestivamente le criticit riscontrate al Presidente dellUnione, ai Sindaci e ai Segretari comunali degli enti coinvolti; valida la relazione finale sulla performance; la validazione positiva condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalit; valida in corso di esercizio le proposte di interventi correttivi al Piano delle performance presentate dal Responsabile della struttura tecnica permanente e indirizzate all'organo esecutivo e leventuale ponderazione delle stesse secondo quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance.La validazione resa anche nella forma a distanza; propone al Presidente dellUnione e ai Sindaci degli enti aderenti la valutazione annuale delle P.O. Responsabili di settore nonch la ponderazione delle stesse per lattribuzione della retribuzione di posizione; responsabile della corretta applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance; promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; promuove periodicamente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonch la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale; verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunit e del benessere organizzativo; verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza; pu chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e pu effettuare audizioni di dipendenti; riferisce all'Autorit nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, se formalmente richiesto; esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sul Sistema di misurazione e di valutazione della performance; presiede il Collegio di conciliazione, secondo le modalit previste dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, se previsto; acquisisce dal Responsabile anticorruzione le segnalazioni relative ad inadempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa ai fini dell'attivazione delle diverse forme di responsabilit; acquisisce dal Segretario Comunale le relazioni intermedie e finali in materia di controlli di regolarit amministrativa, di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, in materia di promozione delle pari opportunit e del benessere organizzativo e ricorso alle forme contrattuali flessibili; ogni altra funzione prevista dalla legge e/o dai contratti collettivi di lavoro. 2. Annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno il Nucleo, attraverso propria circolare operativa, definisce lorganizzazione delle attivit e dei tempi per la conclusione del ciclo di performance. Art. 7 Cessazioni per dimissione o revoca 1. In caso di dimissioni presentate dal Nucleo,deve essere garantito un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Presidente dellUnione dei Comuni Alta Gallura. 2. Il Nucleo pu essere revocato con provvedimento motivato del Presidente nei seguenti casi: sopravvenuta incompatibilit secondo quanto previsto dalle norme di legge; grave inosservanza dei doveri inerenti lespletamento dellincarico. 3. Con provvedimento del Presidente si procede alla sostituzione del componente dimissionario o revocato entro il termine dei successivi 30 giorni. Il componente subentrante dovr prendere atto delle operazioni in corso, assumendosi lonere di portarle a compimento. 4. Il componente nominato in sostituzione di altro cessato anticipatamente dallincarico permane comunque in carica per il periodo residuale di durata del Nucleo, fatta salva la possibilit di rinnovo. Art. 8 Relazioni con altri Organi 1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie, il Nucleo individua modalit di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con gli organi politici, le strutture di vertice dei singoli enti e gli organi di revisione economico-finanziaria, ove necessario, e si confronta e si rapporta con essi sullandamento dellazione amministrativa dellEnte. 2. Cura relazioni con i Comitati Unici di garanzia per il benessere organizzativo degli enti aderenti allUnione. Art. 9 Pubblicit e verbalizzazione 1. Attraverso il personale amministrativo specificatamente individuato dallUnione dei Comuni Alta Gallura viene tenuto un apposito libro dei verbali ed un archivio delle comunicazioni inviate/ricevute dal Nucleo e della documentazione prodotta per il corretto svolgimento del ciclo della performance. 2. Una volta approvato, ogni verbale viene inviato a mezzo PEC al Presidente dellUnione e, in stralcio, per le parti di competenza, al Sindaco e al Segretario degli enti locali aderenti allUnione dei Comuni. 3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n.241/90 e allaccesso civico anche generalizzato di cui al D. Lgs. n.33/2013 si applicano, in quanto compatibili, a tutta la documentazione prodotta dal Nucleo. 4. In relazione ai contenuti dei verbali, il Nucleo valuta di volta in volta la pubblicazione degli stessi in Amministrazione trasparente per il tramite della struttura tecnica permanente di ciascun ente(.) Art. 10 Accesso ai documenti amministrativi 1. Al Nucleo garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura gestionale, contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa gestite da ciascuna struttura, necessarie per lo svolgimento delle attivit. 2. Il Nucleo si impegna a far uso riservato e nellesclusivo ambito delle competenze oggetto del presente Regolamento di tutti i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della sua attivit, nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali. 3. Il Nucleo ha altres accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, se attivato, e pu accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarit amministrativa e contabile dell'amministrazione. Art. 13 Disposizioni finali 1. Entro 30 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, ciascun ente istituisce con deliberazione dellOrgano esecutivo la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance e ne d comunicazione al Nucleo e alla Segreteria dellUnione dei Comuni. 2. Entro 30 giorni dalla costituzione della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, ciascun ente individua in essa il soggetto o i soggetti da designare nellambito del Comitato Unico per la misurazione della performance e ne d comunicazione al Nucleo e alla Segreteria dellUnione dei Comuni. Art. 14 Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia. Art. 15 ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E TRASPARENZA Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutivit della delibera di approvazione abrogando le precedenti disposizioni normative regolamentari in materia. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicit previste dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto del principio di trasparenza dellazione amministrativa e al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilit di quanto stabilito 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimit: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalit dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilit oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non ammesso il rinnovo; leventuale proroga dellincarico originario consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dellincarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivit che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dellattivit informatica nonch a supporto dellattivit didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purch senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessit di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati causa di responsabilit amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. Art.14 D. Lgs. n.150/2009: 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalit ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. Cfr art.14 del D. Lgs. n.150/2009 Art.31 D. Lg. n.33/2013: 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonch tutti i rilievi ancorch non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivit delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.     UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA Ufficio Unico di valutazione Pag. PAGE5 a NUMPAGES5 Comuni di: Aggius Aglientu Badesi Bortigiadas Calangianus Luogosanto Luras Santa Teresa Gallura Tempio Pausania  UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA Ufficio Unico di valutazione Via G.A. Cannas, 1 07029 Tempio Pausania Tel. 079.6725600 Fax 079.6725619 @: HYPERLINK "mailto:unionealtagallura@tiscali.it"unionealtagallura@tiscali.it Pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it '()*+,:;>jknp|ŵťŕŵuuuuj_W_L_h(hDEOJQJhUCOJQJh(h OJQJh(hv<[OJQJh(h% 5CJ0OJQJaJ0h(hv<[5CJ0OJQJaJ0h(h 5CJ0OJQJaJ0h(hDE5CJ0OJQJaJ0h(hPn5CJ0OJQJaJ0h(hh!5CJ0OJQJaJ0h h 5OJQJh 5OJQJh% 5OJQJh hv<[5OJQJ;k $a$gd%?"gd%?"$a$gdUCgdv<[$a$gdv<[ ! 7 I    [ \ 3467V}ʻٜٻʻ~iٻ~ٻZ~h(h._CJOJQJaJ)jh(h:0JCJOJQJUaJh(hz:4]Xvĵĵ񵗵ӗ񦗦ė◈h(hFCJOJQJaJh(hL*CJOJQJaJh(hu2CJOJQJaJh(hCCJOJQJaJh(h#O#Z#l#n#o##()$)&)*+<+=+++c,d,e,k,,,,,,,0-a-d-e-i--񵦵wgⵦXh(hh!CJOJQJaJh(hv<[5CJOJQJaJh(h*5CJOJQJaJh(h7?7c8d8:::;:$a$gd%?"122282Y2g2j222(333333334Z4]4^44444555&5M5T5W5[5y55555555%6&6³³³³†³wwwwwh(hvOCJOJQJaJh(h CJOJQJaJh(h&CJOJQJaJh(h-`CJOJQJaJh(hBoCJOJQJaJh(hv<[CJOJQJaJh(hv<[5CJOJQJaJh(hBo5CJOJQJaJh(h7?7B7L77788+8`8c8d8:::;:c::::::K;L;;;;ۼ۞۞۞ۀpۏۏۏۏah(h CJOJQJaJh(h%?"5CJOJQJaJh(h% CJOJQJaJh(h%?"CJOJQJaJh(hv<[CJOJQJaJh(hBoCJOJQJaJh(hv<[5CJOJQJaJh(h&CJOJQJaJh(hvOCJOJQJaJ)jh(h:0JCJOJQJUaJ&;:K;L;<<<<(=)=*=b=c=I?J?K?L?M?N?O?P?Q?R?S?T?@A$a$gd:gdv<[$a$gdS^gdS^$a$gd%?";;<<<<<<(=)=*=1=3=b=c=H?J?R?²tdYJ:-hS^5CJOJQJaJhshS^5CJOJQJaJh(hS^CJOJQJaJh(hS^nHtHh(hS^5CJOJQJaJh(hvO5CJOJQJaJh(hBo6CJOJQJaJh(hv<[CJOJQJaJh(hBoCJOJQJaJh(hBo5CJOJQJaJh(hv<[5CJOJQJaJh(h%?"5CJOJQJaJh(h%?"CJOJQJaJh(hvOCJOJQJaJR?S?T?U?KKK9KLMM"M#M$MmOnOoOpOrOsOuOvOxOyO{OOOƺƥ֍ơ~v~v~v~v~fT"h hLLM#M>MmOnOoOqOrOtOuOwOxOzO{OOO$a$gd*B*CJOJQJaJmH phsH hPnh$mH sH jhYVh$U$hYVhgCJOJQJaJmH sH hYVhgCJOJQJaJhYVhby5CJOJQJaJhYVhg5CJOJQJaJP,Q[Q\Q]Q^Q_Q`Qtrppkgdv<[kd$$IfTl0! t0644 laytYVT $$Ifa$gdYV5 01h:p . 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