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L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Art. 2 Funzionario responsabile del tributo Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Art. 3 Riscossione La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo. Art. 4 Dichiarazione I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU e alla TASI. Art. 5 Versamenti Nel caso l’importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente per i vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo. Art. 6 Attività di verifica Il comune, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari in materia di IUC può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l’accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione il comune nelle attività di accertamento può ricorrere a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile. Nel caso in cui l’accertamento interessi fabbricati privi di rendita catastale o fabbricati non correttamente rappresentati in catasto a seguito di interventi edilizi che ne abbiano modificato le caratteristiche strutturali il comune, nelle more dell’attribuzione di ufficio della rendita catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate, può procedere, ai sensi del comma precedente, alla determinazione dell’imposta dovuta con riferimento a rendite di fabbricati similari già iscritti in catasto. In tal caso saranno effettuati gli opportuni conguagli a seguito dell’attribuzione della rendita catastale da parte del competente ufficio del territorio dell’Agenzia delle Entrate. Art. 7 Accertamento e incentivi al personale In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 6 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale o, ove non specificamente disciplinato dal comune in base ai criteri fissati in via generale dalla legge. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della L. 145/2018 il comune, con apposito regolamento, può prevedere di destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente una percentuale, non superiore al 5%, del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI. Art. 7-bis Definizione agevolata delle annualità pregresse e relativi criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie Alle violazioni contestate a seguito della notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi di imposta. Nel caso in cui il contribuente non abbia risposto a richieste di informazioni ovvero ad inviti al contraddittorio volti all’ottenimento di informazioni utili ad una migliore definizione della verifica fiscale avviata dall’ufficio la sanzione è applicata nella misura massima prevista dalla legge. Nelle ipotesi di recidiva la sanzione è applicata nella misura massima prevista dall’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 472/1997. Per gli adempimenti tardivi effettuati dal contribuente sono previste le seguenti sanzioni:  La regolarizzazione di cui al comma 4 del presente articolo deve avvenire con provvedimento emesso dal comune a seguito di specifica richiesta del contribuente. In caso di mancato pagamento degli importi liquidati dal comune con il provvedimento di cui al precedente comma 5, una volta decorsi 60 gg dalla notifica dello stesso, le somme saranno riscosse coattivamente nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Agli adempimenti tardivi si applica il tasso di interesse previsto dal comune per gli avvisi di accertamento, con decorrenza giorno per giorno dalla data del mancato adempimento alla data in cui lo stesso è posto in essere ovvero, in caso di richiesta di liquidazione degli importi dovuti presentata al comune da parte del contribuente, fino alla data di presentazione della stessa. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo rimane comunque ferma la possibilità del Funzionario Responsabile di irrogare una sanzione maggiore rispetto al minimo edittale ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 472/1997. Art. 8 Rimborsi Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto d’imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. Art. 9 Calcolo degli interessi Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente al primo di gennaio di ciascun anno. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo. Art. 10 Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. TITOLO II – TARI Art. 11 Oggetto del regolamento Il presente titolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.. Art. 12 Presupposto Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si intendono per: locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze; utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l’esenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi del periodo precedente. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Per le abitazioni ubicate fuori dal perimetro di raccolta, la quota variabile e quella fissa sono dovute nella misura del 40% (riduzione del 60%) per le utenze poste ad una distanza superiore a 1.000 metri e fino a 3000 mt. dal centro ecologico, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, ovvero nella misura del 30% (riduzione 70%) per quelle poste ad una distanza compresa fra i 3.001 metri ed i 5.000 metri ovvero al 20% (riduzione 80%) per le utenze posta ad una distanza superiore. Art. 13 Soggetti passivi Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 12, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando l’intervallo fra data di decorrenza dell’attivazione e data di decorrenza della cessazione è inferiore a 180 giorni), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. Art. 14 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche • solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi; • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; • locali abitativi privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e completamente vuoti da ogni mobilio, accessorio, suppellettile o oggetto di qualsiasi natura; • locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. • soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a 150 centimetri, in cui non sia possibile la permanenza. Utenze non domestiche • locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 15 comma 2 del presente regolamento; • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; • aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; • le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili; • gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto ed i locali annessi destinati ad attività di catechesi, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso; • aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; • aree impraticabili o intercluse da recinzione; • aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; • zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto; • aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli autolavaggi; b) aree scoperte diverse da quelle destinate a campeggi o simili, quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse qualora non utilizzate direttamente o indirettamente per lo svolgimento dell’attività; c) aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative scoperte, e aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Art. 15 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta (includendo anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività) una riduzione percentuale di abbattimento come di seguito indicata: ATTIVITÀPERCENTUALE OGGETTO DI DETASSAZIONEAutofficine officine meccaniche50%Lavanderie a secco, tipografie25%Autofficine elettrauto50%Falegnamerie con verniciatura50%Falegnamerie, marmisti, vetrerie, officine, gommisti, fabbri, carrozzerie, tintorie50%Case di cura e Residenze Sanitarie 15%Distributori di carburanti 15%Studi medici e dentistici e farmacie15%Pasticcerie15%ALTRE CATEGORIE non ricompresse in quelle suesposte che dimostrino l’autosmaltimento presentando le relative fatture inerenti i costi sostenuti25% Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: indicare nella denuncia originaria le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti. comunicare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. L’esenzione di cui al comma 1 e le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 16 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Art. 16 Rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato l’avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo. La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell’attività o di cessazione dell’avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell’azienda. Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantità e/o per qualità, per i quali si rinvia a quanto disposto dal precedente articolo 15. Art. 17 Determinazione della base imponibile Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di allineamento di cui al precedente comma, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Art. 18 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario. Art. 19 Istituzioni scolastiche statali Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di legge in materia a norma dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. A norma dell’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Art. 20 Piano Finanziario La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dai settori comunali coinvolti nella gestione ed in collaborazione con il soggetto gestore del servizio. Le determinazioni di cui sopra sono effettuate su iniziativa del responsabile del servizio; Il piano finanziario comprende: il programma degli investimenti necessari; il piano finanziario degli investimenti; la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; le risorse finanziarie necessarie. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: il modello gestionale ed organizzativo; i livelli di qualità del servizio; la ricognizione degli impianti esistenti; l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni; ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99. Art. 21 Classificazione delle utenze non domestiche Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, quanto risultante dall’iscrizione alla CC.I.A.A o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica. Art. 22 Utenze domestiche Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini e all’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 90 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa che sarà aggiornata di ufficio a decorrere dalla data di variazione anagrafica con conseguente ricalcolo degli importi dovuti. Nel caso di servizio di volontariato di attività lavorativa o di studio svolta in un comune diverso rispetto a quello di residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Per le utenze domestiche detenute o occupate da soggetti che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero dei componenti dell’abitazione viene stabilito in un numero corrispondente a 2 per ciascuna unità immobiliare di tipo domestico. Qualora in una unica unità immobiliare risiedano più nuclei familiari il numero di occupanti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei residenti. I locali pertinenziali seguono il trattamento di quelli principali e non vengono considerati quali locali autonomi, pertanto agli stessi si applica unicamente la tariffa fissa corrispondente a quella applicata ai locali dell’unità immobiliare principale. Art. 23 Obbligazione tributaria L’obbligazione tributaria decorre dal giorno da cui decorre l’occupazione/detenzione o possesso. L’obbligazione tributaria cessa dal giorno di cessazione dell’occupazione/detenzione o possesso dei locali. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sarà presa come riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all’art. 4 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Art. 24 Mancato svolgimento del servizio In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo. Art. 25 Riduzioni tributo La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: a) locali e le aree scoperte, diversi da abitazioni, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l’esercizio dell’attività – riduzione del 30%; b) abitazioni tenute a disposizione – riduzione del 10%. Abrogato. Per le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 5%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall’apposita deliberazione della Consiglio Comunale. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Comunale di gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali. Con riferimento all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la tariffa è ridotta ad 1/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Al fine dell’individuazione dell’abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa. Art. 26 Agevolazioni per particolari categorie di soggetti Le agevolazioni per particolari categorie di soggetti potranno, qualora previste, essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 3 persone: agevolazione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 4 persone: agevolazione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 5 persone: agevolazione del 35% nella parte fissa e nella parte variabile Ai soggetti occupanti l’immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da almeno 6 persone: agevolazione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile L’agevolazione di cui al comma 3 opera esclusivamente con riferimento alla tariffa dell’abitazione e delle relative pertinenze in cui il soggetto titolare dell’utenza ed i propri familiari risiedono e dimorano abitualmente. Al fine dell’individuazione dell’abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: Alle utenze non domestiche che hanno subito un aumento (escluso maggiorazione e addizionale provinciale e compreso eventuali riduzioni) di almeno il 70% della tassa rispetto a quanto dovuto a titolo di Tarsu 2012: riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile Art. 27 Tributo giornaliero Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per l’applicazione del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Non si fa luogo a riscossione quando l’importo annuale dovuto, eventualmente comprensivo di interessi e sanzioni è inferiore o uguale a 2,00 Euro Art. 28 Tributo Provinciale È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/92. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. La riscossione del tributo è effettuata dal comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della provincia, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi o massimi. Art. 29 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione Il verificarsi o il cessare del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l’ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IUC di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo famigliare. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC di cui al Titolo I, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi: Utenze domestiche generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali; per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo famigliare; data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell’attività prevalente; generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica; persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne; data di inizio dell’occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati. sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di riduzioni. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione entro il termine previsto. Art. 30 Riscossione La TARI è in autoliquidazione ed è versata mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale ovvero utilizzando gli altri sistemi di pagamento messi a disposizione dal comune. Il Comune, al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, può provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, indicando l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000. Il mancato invio dell’avviso di pagamento non libera il contribuente dall’obbligazione di provvedere al versamento. Lo stesso è tenuto a provvedere entro le scadenze fissate dal comune al versamento di quanto dovuto in base alle superfici effettivamente occupate e dichiarate applicando le tariffe annualmente deliberate dal Comune. Il versamento del tributo per l’anno di riferimento è effettuato dal numero delle rate stabilito annualmente con apposita deliberazione dell’ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera dell’anno precedente. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. Art. 31 Cumulo di riduzioni e agevolazioni. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare. Art. 32 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Non si fa luogo al versamento se la TARI dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a ¬ 5,00; se l'importo è superiore a ¬ 5,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi ¬ 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi ¬ 500,00. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a ¬ 10,00 (compresi interessi). Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. Art. 33 Verifiche ed accertamenti Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui all’art. 4 del Titolo I, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. Per le finalità del presente articolo, oltre a quanto previsto in generale per le verifiche e gli accertamenti IUC di cui all’art. 6 del Titolo I del presente regolamento, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente. TITOLO III – IMU Art. 34 Oggetto Il presente titolo, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d’ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili. Art. 35 Presupposto di imposta Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni, così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Art. 36 Soggetti passivi Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all’articolo 35 del presente regolamento. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. ART. 37 Aliquote e detrazioni d’imposta Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono stabilite dall’organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le unità immobiliari di categoria C/1 e C/2 utilizzate per lo svolgimento di attività di impresa il comune, con propria deliberazione, può ridurre l’aliquota fino alla misura minima applicabile del 4,6 per mille. Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione di cui al precedente comma 3, il possessore deve essere residente, oppure avere la sede legale, nel comune di Luogosanto al 1° gennaio dell’anno di imposta. Gli interessati, per poter beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 3 del presente articolo devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui si sono verificate le condizioni per poter beneficiare della predetta agevolazione. I soggetti interessati, laddove vengano meno i presupposti per beneficiare dell’aliquota ridotta di cui al precedente comma 3, devono presentare la dichiarazione IMU di variazione entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui tale modifica si è realizzata. La mancata presentazione, entro il termine assegnato è sanzionata con l’applicazione nella misura massima prevista dalla legge per la fattispecie contestata. Il soggetto passivo, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, deve essere in regola con il pagamento dei tributi comunali riferiti a tutte le annualità pregresse per le quali non sono scaduti i termini di accertamento, oppure, deve aver presentato richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’articolo7-bis del regolamento IUC. Art. 38 Aree fabbricabili Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio la Giunta comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Art. 39 Esenzioni Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un’unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dello stesso articolo 13 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L’imposta, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L’imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201. Sono, altresì, esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. Art. 40 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell’imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Art. 41 Agevolazioni È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza dall’abitazione per la quale beneficiavano delle agevolazioni come prima casa in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Art. 42 Riduzioni Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni: gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l’emissione di un’ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell’autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell’IMU decorrono dalla data di emissione dell’ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell’art 13, comma 6 del DL 201/2011, è ridotta al 75 per cento. Art. 43 Modalità di versamento L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Art. 44 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Non si fa luogo al versamento se l IMU dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a ¬ 2,00; se l'importo è superiore a ¬ 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi ¬ 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97. 3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi ¬ 500,00. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a ¬ 10,00 (compresi interessi). Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. TITOLO IV - TASI Art. 45 Oggetto Il presente titolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e smi. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 46 Soggetto attivo Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Art. 47 Presupposto impositivo Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Art. 48 Soggetti passivi La TASI è posta a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore degli immobili di cui al precedente articolo. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, al pagamento è tenuto unicamente il possessore il quale versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune al successivo comma 3. Nel caso in cui l’oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria solidale. Diversamente i titolari del diritto reale saranno assoggettati ad un’unica obbligazione tributaria solidale. L’occupante, nei casi diversi da quello di cui al comma 1 del presente articolo, versa la TASI nella misura del 10%, del tributo complessivamente dovuto. La restante parte del 90% dovuta dai titolari del diritto reale in rapporto alle quote di possesso detenute da ciascuno. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel presente articolo ai commi 1 e 2 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta interamente dal titolare del diritto reale dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie in proporzione alla propria quota di possesso. Si considera correttamente eseguito il pagamento effettuato anche solamente da parte di uno degli obbligati in solido o da uno solo tra gli obbligati in solido ed i coobbligati (nello specifico in caso di presenza di detentori o occupanti diversi dal titolare del diritto reale), a condizione che l’imposta sia stata versata per l’intero suo ammontare dovuto con riferimento alle diverse fattispecie ricadenti sui diversi soggetti obbligati e a condizione che, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui il versamento è dovuto, il soggetto che ha eseguito il versamento ne dia comunicazione al competente ufficio tributi indicando i soggetti e le quote per cui è stato effettuato un unico pagamento. Art. 49 Base imponibile La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa riferimento a quanto stabilito dal Comune in materia di IMU. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si fa riferimento agli stessi criteri stabiliti per l’applicazione dell’IMU. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al precedente comma 3. ART. 50 Aliquote e detrazioni L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell’1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, anche fino all’azzeramento delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l’applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto per l’abitazione principale e pertinenze della stessa, dove per abitazione si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La detrazione di cui al comma precedente si applica in proporzione alla quota di possesso del soggetto passivo. Art. 51 Servizi indivisibili Qualora il comune decida di applicare la TASI procederà all’individuazione dei servizi indivisibili al cui pagamento dovrà concorrere il tributo. Con delibera del Consiglio Comunale, annualmente, saranno indicati i costi dei servizi di cui al comma precedente alla cui copertura la TASI è destinata a contribuire Art. 52 Esenzioni Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni Art. 53 Riduzioni Il Comune può inserire le riduzioni ed esenzioni previste dall’art. 1, commi 679 e 682 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014 e smi). Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni: gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l’emissione di un’ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell’autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell’IMU decorrono dalla data di emissione dell’ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell’art 13, comma 6 del DL 201/2011, è ridotta al 75 per cento. Con riferimento all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, l’aliquota della TASI è ridotta ad 1/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Art. 54 Dichiarazione I soggetti individuati all’articolo 48 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione IUC, in base a quanto previsto al Titolo I del presente regolamento. Per l’anno 2014, nel caso in cui l’oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, i soggetti obbligati sono tenuti, entro il 30 giugno 2015, a presentare apposita dichiarazione IUC. Nei casi diversi rispetto a quelli di cui al precedente comma 2, le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Ai fini della dichiarazione IUC relativa alla componente TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. Art. 55 Versamenti I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. A decorrere dall'anno 2015, il comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli; in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini stabiliti al comma successivo. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il Consiglio Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Art. 56 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Non si fa luogo al versamento se la TASI dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a ¬ 2,00 se l'importo è superiore a ¬ 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi ¬ 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. 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Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a ¬ 10,00 (compresi interessi). Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. Art. 57 Accertamento Fermo restando quanto disposto in generale all articolo 7, Titolo I, del presente regolamento, l accertamento della TASI segue i principi dell obbligazione solidale tra i soggetti passivi. DISPOSIZIONI FINALI Art. 58 Clausola di adeguamento Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Art. 59 Stralcio di aree edificabili dallo strumento urbanistico Il contribuente non interessato all edificabilità di un terreno può chiederne al Comune lo stralcio dallo strumento urbanistico ed il conseguente ripristino della destinazione d uso agricola. Il Comune, con propria deliberazione di Consiglio indica, periodicamente, quali sono le richieste di stralcio che dovranno essere prese in esame ai fini della realizzazione della variante allo strumento urbanistico vigente. Nel periodo intercorrente tra la data di recepimento con delibera da parte del Comune della richiesta di stralcio e l adozione del nuovo strumento urbanistico (o della variante) l applicazione dell Imposta Municipale propria e la TASI sui terreni oggetto della richiesta di stralcio sono sospesi. La sospensione di cui al precedente comma n. 3 è accordata a condizione che nel periodo intercorrente tra la richiesta di stralcio e l accoglimento della stessa nella variante allo strumento urbanistico (o nel nuovo strumento urbanistico) il proprietario non ponga (o non abbia posto) in essere nessun atto di disposizione di diritti reali su tali terreni e non proceda (o non abbia proceduto) all utilizzazione degli stessi a fini edificatori. Qualora si verifichino le condizioni ostative alla sospensione di cui al precedente comma, oppure qualora la richiesta di stralcio non sia recepita nel nuovo strumento urbanistico, il titolare del diritto reale è tenuto ad effettuare in unica soluzione il versamento dell imposta dovuta a far data dall approvazione della delibera di cui al comma 2 del presente articolo entro il mese successivo rispetto a quello in cui si sono realizzate le condizioni che hanno interrotto la sospensione o alla data di adozione del nuovo strumento urbanistico. Il contribuente, qualora nonostante la sospensione dell obbligo di versamento di cui al comma 3 abbia comunque provveduto al pagamento dell imposta può richiedere il rimborso dell IMU e della TASI pagate per le aree divenute inedificabili a seguito della richiesta di cui al comma 1, a condizione che detta richiesta sia stata prima recepita nella deliberazione di cui al comma 2. Il diritto al rimborso decorre dalla data della deliberazione del Comune di cui al comma 2 del presente articolo e deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui il versamento è stato (o doveva essere) effettuato, Il rimborso spetta, limitatamente all imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale. Può farsi luogo al rimborso a condizione che non siano stati richiesti permessi di costruite sui terreni oggetto di variante. L eventuale accertamento sui mancati versamenti dell imposta sospesa potrà essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto alla scadenza di cui al comma 5 del presente articolo. ART. 60 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. ÔÕæÕXÖÚמÙðÛjß²ã¬æþèÈéÆêbìdìvìšìííííóóßßßßßßßßßß×ÏÏÄ××Ï $ & F:a$gdènò$a$gd4Rª$a$gd4Rª$ & F< ÆØ h„h^„ha$gdènò $„h^„ha$gd4RªüèþèˆéÈéÄêÆêbìdìtì˜ìšì ííííííöéöéöéÜÓǹÜöܮܡhkRähµ9²OJPJQJh“Ch4RªOJQJh“Ch4Rª5�OJPJQJh“Ch4Rª5�OJQJh:~ò5�OJQJh“Ch4RªOJPJQJh%0Ûh4RªOJPJQJh4RªOJPJQJ21�h:pÊF°‚. °ÆA!°n"°n#�‰$�n%°°Ä°Ä �Ä` Dd &2ßßðŒ² ð ƒ ðH¿AÁ?¿ÿ€Ã¿Immagine 2C"ñ›œ�žð€"ð€ v˜4Ì�§$W�°Ô,z{ÿ\ DŠ@=ðT v˜4Ì�§$W�°Ô,z{H:«XX^H°%" þxÍ›]Œ”WÇÏlYȶ�Ý%å£@dÛJ«(‘%µXÓ%!eB£ÉC+ ›e™�Õ‹µé…Á^�Ö.BSÀØè–6^ØjL4%¦�5½àBâGêU±ÑbRãEÁÿï�÷Ïœ}ÝÙ}…ÊYž9ÏÇùø?ÏyÎyϼ»B{E./·…P,X aÁC!¼³8„ÒÃ[6‡P�|1„¯Ê>§Þ$á¶·«º-„ÇeûMÆvvc{¸x¹-h€pŸ¨$Òp÷ú a‰ø¢¨­xöOêS¢í7D[E´]Ñ?+tЧ,ëŸ{�_©1¬ïëoKÆš•´Û¸¼¿ãšmV¸Æ/—ü+Dô½ª2•nžlE‘‹ÛôJA¿ÛC[˜ò´Y”ò.t§¼ÂîJyUa~Ê«oð8ǼÔc�ê£(¢Ö©pÆsÅ–©=²ËèR`[1æõàeQÆu«Œ±J˜ˆØ(.\Hj¯ zÇ›ãO£QEdߨC£Ò‚¯ß¿<\²JõØÆºóumÌ=&aHh¨p™‹ÊQƒ¡ôPØ¡ý¼'ì Ãú¼žr,ÌÿɱðËߟª.™8?þÛ¡÷ß^U½¢9Ÿ‘~Ë;§ªŒzwgáÈ÷žmkÿC:ÉÑMÝâV§RŸê‰ßꞸüV÷iFºhŒíçNW±³¿ õ¢>Q­œÒLW¯®; Û©yaÎG¯1¬æ;R×Kvì`a‡¡ï§ÇÂùçNV©?T]úì™*íi×—Ôõ± G 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