ࡱ> |}~[bjbj4ΐΐ^ :::::NNNNlDN -C O$f:#--##::/&&&#.::&#&&:Ĵ,L~&N#0 z #L:LTWH& E!WWWW&WWW ####WWWWWWWWW : Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 5 del 21.03.2019 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLIMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI IUC Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo Art. 3 - Riscossione Art. 4 - Dichiarazione Art. 5 - Versamenti Art. 6 - Attivit di verifica Art. 7 - Accertamento e incentivi al personale Art. 7 bis -Definizione agevolata delle annualit pregresse e relativi criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie Art. 8 - Rimborsi Art. 9 - Calcolo degli interessi Art. 10 - Norme di rinvio TITOLO II  TARI Art. 11 - Oggetto del regolamento Art. 12 - Presupposto Art. 13 - Soggetti passivi Art. 14 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo Art. 15 - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati agli urbani Art. 16 - Rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo Art. 17 - Determinazione della base imponibile Art. 18 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Art. 19 - Istituzioni scolastiche statali Art. 20 - Piano finanziario Art. 21 - Classificazione delle utenze non domestiche Art. 22 - Utenze domestiche Art. 23 - Obbligazione tributaria Art. 24 - Mancato svolgimento del servizio Art. 25 - Riduzioni del tributo Art. 26 - Agevolazioni per particolari categorie di soggetti Art. 27 - Tributo giornaliero Art. 28 - Tributo provinciale Art. 29 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione Art. 30 - Riscossione Art. 31 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni Art. 32 - Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi Art. 33 - Verifiche e accertamenti TITOLO III  IMU Art. 34  Oggetto Art. 35  Presupposto di imposta Art. 36  Soggetti passivi Art. 37 - Aliquote e detrazioni d imposta Art. 38 - Aree fabbricabili Art. 39 - Esenzioni Art. 40 - Aree fabbricabili utilizzate per attivit agro silvo pastorali Art. 41 - Agevolazioni Art. 42 - Riduzioni Art. 43 - Modalit di versamento Art. 44 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi TITOLO IV  TASI Art. 45- Oggetto Art. 46- Soggetto attivo Art. 47- Presupposto impositivo Art. 48- Soggetti passivi Art. 49 - Base imponibile Art. 50 - Aliquote e detrazioni Art. 51 - Servizi indivisibili Art. 52 - Esenzioni Art. 53 - Riduzioni Art. 54 - Dichiarazione Art. 55 - Versamenti Art. 56 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Art. 57- Accertamento DISPOSIZIONI FINALI Art. 58 - Clausola di adeguamento Art. 59 - Stralcio di aree edificabili dallo strumento urbanistico Art. 60 - Entrata in vigore TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI IUC Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potest prevista dallarticolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina lapplicazione dellImposta Unica Comunale IUC istituita con lart. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilit per lanno 2014). Limposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Art. 2 Funzionario responsabile del tributo Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivit organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivit, nonch la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile pu inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Art. 3 Riscossione La IUC applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo. Art. 4 Dichiarazione I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dellanno successivo rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalit previste dalla legge. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprech non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unit immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dellimmobile e il numero dellinterno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Le dichiarazioni presentate ai fini dellapplicazione dellimposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento allIMU e alla TASI. Art. 5 Versamenti Nel caso limporto da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente per i vari tributi, il dovuto sar versato con la rata o il saldo immediatamente successivo. Art. 6 Attivit di verifica Il comune, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari in materia di IUC pu inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre laccesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione il comune nelle attivit di accertamento pu ricorrere a presunzioni semplici di cui allarticolo 2729 del codice civile. Nel caso in cui laccertamento interessi fabbricati privi di rendita catastale o fabbricati non correttamente rappresentati in catasto a seguito di interventi edilizi che ne abbiano modificato le caratteristiche strutturali il comune, nelle more dellattribuzione di ufficio della rendita catastale da parte dellAgenzia delle Entrate, pu procedere, ai sensi del comma precedente, alla determinazione dellimposta dovuta con riferimento a rendite di fabbricati similari gi iscritti in catasto. In tal caso saranno effettuati gli opportuni conguagli a seguito dellattribuzione della rendita catastale da parte del competente ufficio del territorio dellAgenzia delle Entrate. Art. 7 Accertamento e incentivi al personale In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui allarticolo 6 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e dufficio fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento pu essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto ricevuto. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, listituto dellaccertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. Laccertamento pu essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale o, ove non specificamente disciplinato dal comune in base ai criteri fissati in via generale dalla legge. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti. Ai sensi dellarticolo 1, comma 1091, della L. 145/2018 il comune, con apposito regolamento, pu prevedere di destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente una percentuale, non superiore al 5%, del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI. Art. 7-bis Definizione agevolata delle annualit pregresse e relativi criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie Alle violazioni contestate a seguito della notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi di imposta. Nel caso in cui il contribuente non abbia risposto a richieste di informazioni ovvero ad inviti al contraddittorio volti allottenimento di informazioni utili ad una migliore definizione della verifica fiscale avviata dallufficio la sanzione applicata nella misura massima prevista dalla legge. Nelle ipotesi di recidiva la sanzione applicata nella misura massima prevista dallart. 7, comma 3 del D.Lgs. 472/1997. Per gli adempimenti tardivi effettuati dal contribuente sono previste le seguenti sanzioni:  La regolarizzazione di cui al comma 4 del presente articolo deve avvenire con provvedimento emesso dal comune a seguito di specifica richiesta del contribuente. In caso di mancato pagamento degli importi liquidati dal comune con il provvedimento di cui al precedente comma 5, una volta decorsi 60 gg dalla notifica dello stesso, le somme saranno riscosse coattivamente nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Agli adempimenti tardivi si applica il tasso di interesse previsto dal comune per gli avvisi di accertamento, con decorrenza giorno per giorno dalla data del mancato adempimento alla data in cui lo stesso posto in essere ovvero, in caso di richiesta di liquidazione degli importi dovuti presentata al comune da parte del contribuente, fino alla data di presentazione della stessa. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo rimane comunque ferma la possibilit del Funzionario Responsabile di irrogare una sanzione maggiore rispetto al minimo edittale ai sensi dellart. 7, comma 1 del D.Lgs. 472/1997. Art. 8 Rimborsi Ai sensi dellart. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente pu richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui intervenuta decisione definitiva. Sullistanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione. Listanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dallassenza del presupposto dimposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. Ai sensi dellart. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso pu essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e pu essere utilizzata fino al periodo dimposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato limporto del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. Art. 9 Calcolo degli interessi Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente al primo di gennaio di ciascun anno. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilit del tributo. Art. 10 Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonch alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. TITOLO II TARI Art. 11 Oggetto del regolamento Il presente titolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti dellImposta Unica Comunale IUC, in attuazione dellart. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilit 2014) e s.m.i.. Art. 12 Presupposto Il presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si intendono per: locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso lesterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema allaperto, parcheggi; utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze; utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunit, le attivit commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attivit produttive in genere. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure lattivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice delloccupazione o conduzione dellimmobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, lesenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi del periodo precedente. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione integrata altres dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per lesercizio di attivit nellimmobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorit. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o linterruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Per le abitazioni ubicate fuori dal perimetro di raccolta, la quota variabile e quella fissa sono dovute nella misura del 40% (riduzione del 60%) per le utenze poste ad una distanza superiore a 1.000 metri e fino a 3000 mt. dal centro ecologico, misurato dallaccesso dellutenza alla strada pubblica, ovvero nella misura del 30% (riduzione 70%) per quelle poste ad una distanza compresa fra i 3.001 metri ed i 5.000 metri ovvero al 20% (riduzione 80%) per le utenze posta ad una distanza superiore. Art. 13 Soggetti passivi Il tributo dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 12, con vincolo di solidariet tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nellipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando lintervallo fra data di decorrenza dellattivazione e data di decorrenza della cessazione inferiore a 180 giorni), il tributo dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriet, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Per i locali in multipropriet e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Per le parti comuni condominiali di cui allarticolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. Art. 14 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non compatibile la presenza di persone o operatori; locali abitativi privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e completamente vuoti da ogni mobilio, accessorio, suppellettile o oggetto di qualsiasi natura; locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purch di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validit del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a 150 centimetri, in cui non sia possibile la permanenza. Utenze non domestiche locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri lavvenuto trattamento in conformit alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto allart. 15 comma 2 del presente regolamento; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, dove non compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; aree scoperte destinate allesercizio dellagricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; le superfici destinate al solo esercizio di attivit sportiva, fermo restando limponibilit delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili; gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto ed i locali annessi destinati ad attivit di catechesi, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso; aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate allaccesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; aree impraticabili o intercluse da recinzione; aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; zone di transito e manovra degli autoveicoli allinterno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini allaperto; aree adibite in via esclusiva allaccesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli autolavaggi; b) aree scoperte diverse da quelle destinate a campeggi o simili, quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse qualora non utilizzate direttamente o indirettamente per lo svolgimento dellattivit; c) aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative scoperte, e aree comuni condominiali ai sensi dellart. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilit o di inabitabilit emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attivit nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verr applicato per lintero anno solare in cui si verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Art. 15 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, nonch i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivit produttive, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri lavvenuto trattamento in conformit alla normativa vigente. Relativamente alle attivit di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile calcolata applicando allintera superficie su cui lattivit svolta (includendo anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivit) una riduzione percentuale di abbattimento come di seguito indicata: ATTIVITPERCENTUALE OGGETTO DI DETASSAZIONEAutofficine officine meccaniche50%Lavanderie a secco, tipografie25%Autofficine elettrauto50%Falegnamerie con verniciatura50%Falegnamerie, marmisti, vetrerie, officine, gommisti, fabbri, carrozzerie, tintorie50%Case di cura e Residenze Sanitarie 15%Distributori di carburanti 15%Studi medici e dentistici e farmacie15%Pasticcerie15%ALTRE CATEGORIE non ricompresse in quelle suesposte che dimostrino lautosmaltimento presentando le relative fatture inerenti i costi sostenuti25% Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: indicare nella denuncia originaria le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone luso e le tipologie di rifiuti prodotti. comunicare entro il mese di aprile dellanno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nellanno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ci abilitate. Lesenzione di cui al comma 1 e le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 16 ed a fornire idonea documentazione comprovante lordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformit delle disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Art. 16 Rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato lavvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo. La riduzione di cui al precedente comma determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi allanno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dellattivit o di cessazione dellavvio al riciclo dei rifiuti da parte dellazienda. Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantit e/o per qualit, per i quali si rinvia a quanto disposto dal precedente articolo 15. Art. 17 Determinazione della base imponibile Sino alla compiuta attivazione delle procedure per lallineamento tra i dati catastali relativi alle unit immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unit immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citt ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di allineamento di cui al precedente comma, la superficie assoggettabile al tributo delle unit immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sar pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicher ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le pi idonee forme di comunicazione e nel rispetto dellarticolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unit immobiliari la superficie assoggettabile al tributo costituita da quella calpestabile. La superficie complessiva arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali determinata considerando la superficie dellunit immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto allalbo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Art. 18 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonch di tutti i costi desercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui allarticolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario. Art. 19 Istituzioni scolastiche statali Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di legge in materia a norma dellart. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. A norma dellart. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Art. 20 Piano Finanziario La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario redatto dai settori comunali coinvolti nella gestione ed in collaborazione con il soggetto gestore del servizio. Le determinazioni di cui sopra sono effettuate su iniziativa del responsabile del servizio; Il piano finanziario comprende: il programma degli investimenti necessari; il piano finanziario degli investimenti; la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonch il ricorso eventuale allutilizzo di beni e strutture di terzi, o allaffidamento di servizi a terzi; le risorse finanziarie necessarie. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: il modello gestionale ed organizzativo; i livelli di qualit del servizio; la ricognizione degli impianti esistenti; lindicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto allanno precedente e le relative motivazioni; ulteriori eventuali altri elementi richiesti dallautorit competente allapprovazione. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dallente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99. Art. 21 Classificazione delle utenze non domestiche Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantit di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione duso vengono accorpati in classi di attivit omogenee con riferimento alla presuntiva quantit di rifiuti prodotti, per lattribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Per lindividuazione della categoria di attivit in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e limporto del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dellattivit, quanto risultante dalliscrizione alla CC.I.A.A o nellatto di autorizzazione allesercizio di attivit o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera lattivit effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attivit distintamente classificate svolte nellambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dalluna o dallaltra si applicheranno i parametri relativi allattivit prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attivit economiche non incluse esplicitamente nellelenco saranno inserite nella categoria tariffaria con pi similare produttivit potenziale di rifiuti. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attivit economica, il tributo dovuto per questultima superficie dovr essere ridotto dellimporto gi versato come utenza domestica. Art. 22 Utenze domestiche Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini e allapplicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altres considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nellunit abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nellabitazione stessa non supera i 90 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalit e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dallUfficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa che sar aggiornata di ufficio a decorrere dalla data di variazione anagrafica con conseguente ricalcolo degli importi dovuti. Nel caso di servizio di volontariato di attivit lavorativa o di studio svolta in un comune diverso rispetto a quello di residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunit di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore allanno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che lassenza sia adeguatamente documentata. Per le utenze domestiche detenute o occupate da soggetti che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero dei componenti dellabitazione viene stabilito in un numero corrispondente a 2 per ciascuna unit immobiliare di tipo domestico. Qualora in una unica unit immobiliare risiedano pi nuclei familiari il numero di occupanti dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei residenti. I locali pertinenziali seguono il trattamento di quelli principali e non vengono considerati quali locali autonomi, pertanto agli stessi si applica unicamente la tariffa fissa corrispondente a quella applicata ai locali dellunit immobiliare principale. Art. 23 Obbligazione tributaria Lobbligazione tributaria decorre dal giorno da cui decorre loccupazione/detenzione o possesso. Lobbligazione tributaria cessa dal giorno di cessazione delloccupazione/detenzione o possesso dei locali. Se la dichiarazione di cessazione presentata in ritardo si presume che lutenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che lutente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sar presa come riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento. Le variazioni intervenute nel corso dellanno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni duso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui allart. 4 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Art. 24 Mancato svolgimento del servizio In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonch di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dallautorit sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o allambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo. Art. 25 Riduzioni tributo La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: a) locali e le aree scoperte, diversi da abitazioni, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni, purch risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per lesercizio dellattivit riduzione del 30%; b) abitazioni tenute a disposizione riduzione del 10%. Abrogato. Per le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimit, possono accedere ad una riduzione pari al 5%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dallapposita deliberazione della Consiglio Comunale. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Comunale di gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dellistanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilit di praticare il compostaggio, lutente tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente. Il Comune potr in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune proceder al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali. Con riferimento allunica unit immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gi pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la tariffa ridotta ad 1/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Al fine dellindividuazione dellabitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unit immobiliare e di pertinenze della stessa. Art. 26 Agevolazioni per particolari categorie di soggetti Le agevolazioni per particolari categorie di soggetti potranno, qualora previste, essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dellesercizio al quale si riferisce liscrizione stessa. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: Ai soggetti occupanti limmobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 3 persone: agevolazione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile Ai soggetti occupanti limmobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 4 persone: agevolazione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile Ai soggetti occupanti limmobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 5 persone: agevolazione del 35% nella parte fissa e nella parte variabile Ai soggetti occupanti limmobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da almeno 6 persone: agevolazione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile Lagevolazione di cui al comma 3 opera esclusivamente con riferimento alla tariffa dellabitazione e delle relative pertinenze in cui il soggetto titolare dellutenza ed i propri familiari risiedono e dimorano abitualmente. Al fine dellindividuazione dellabitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unit immobiliare e di pertinenze della stessa La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: Alle utenze non domestiche che hanno subito un aumento (escluso maggiorazione e addizionale provinciale e compreso eventuali riduzioni) di almeno il 70% della tassa rispetto a quanto dovuto a titolo di Tarsu 2012: riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile Art. 27 Tributo giornaliero Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, dovuto il tributo giornaliero. Loccupazione o la detenzione temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. facolt del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dellattivit o di durata delloccupazione superiore o pari a 183 giorni dellanno solare dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. Lobbligo della dichiarazione delluso temporaneo assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalit ed i termini previsti per lapplicazione del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dallentrata in vigore dellimposta municipale secondaria di cui allart. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalit di pagamento della stessa. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. Lufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per loccupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare allufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonch eventuali occupazioni abusive riscontrate. Non si fa luogo a riscossione quando limporto annuale dovuto, eventualmente comprensivo di interessi e sanzioni inferiore o uguale a 2,00 Euro Art. 28 Tributo Provinciale fatta salva lapplicazione del tributo provinciale per lesercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui allart. 19 del D. Lgs. 504/92. Il tributo commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. La riscossione del tributo effettuata dal comune al quale riconosciuta una commissione, posta a carico della provincia, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi o massimi. Art. 29 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione Il verificarsi o il cessare del presupposto per lassoggettamento al tributo determina lobbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo esteso anche alle richieste per lottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonch alla loro cessazione. Nellipotesi di pi soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC pu essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IUC di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo famigliare. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC di cui al Titolo I, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi: Utenze domestiche generalit delloccupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; generalit del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione duso dei singoli locali; per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo famigliare; data in cui ha avuto inizio loccupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui intervenuta la variazione; sussistenza di eventuali diritti allottenimento di riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche denominazione della ditta o ragione sociale della societ, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dellattivit prevalente; generalit del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica; persone fisiche che hanno la rappresentanza e lamministrazione della societ; estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione duso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne; data di inizio delloccupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati. sussistenza di eventuali diritti allottenimento di riduzioni. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC entro i termini, il tributo non dovuto per le annualit successive se il contribuente dimostra di non aver continuato loccupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero dufficio. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione entro il termine previsto. Art. 30 Riscossione La TARI in autoliquidazione ed versata mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale ovvero utilizzando gli altri sistemi di pagamento messi a disposizione dal comune. Il Comune, al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, pu provvede allinvio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente limporto dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, indicando lubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui applicata la tariffa, la destinazione duso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, limporto di ogni singola rata e le scadenze. Lavviso di pagamento deve contenere altres tutti gli elementi previsti dallart. 7 della L. 212/2000. Il mancato invio dellavviso di pagamento non libera il contribuente dallobbligazione di provvedere al versamento. Lo stesso tenuto a provvedere entro le scadenze fissate dal comune al versamento di quanto dovuto in base alle superfici effettivamente occupate e dichiarate applicando le tariffe annualmente deliberate dal Comune. Il versamento del tributo per lanno di riferimento effettuato dal numero delle rate stabilito annualmente con apposita deliberazione dellente. In caso di mancata deliberazione verr prorogata la delibera dellanno precedente. Limporto complessivo del tributo annuo dovuto da versare arrotondato alleuro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dellutenza, che comportino variazioni in corso danno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo allanno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui allart. 19 del D. Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicit e le modalit che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. Art. 31 Cumulo di riduzioni e agevolazioni. Qualora si rendessero applicabili pi riduzioni e/o agevolazioni, sar riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare. Art. 32 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Non si fa luogo al versamento se la TARI dovuta per ciascun anno di imposizione inferiore o pari a 5,00; se l'importo superiore a 5,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto. In considerazione delle attivit istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonch degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi 500,00. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a 10,00 (compresi interessi). Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non d seguito alle istanze di rimborso. Art. 33 Verifiche ed accertamenti Il Comune svolge le attivit necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui allart. 4 del Titolo I, e le attivit di controllo per la corretta applicazione del tributo. Per le finalit del presente articolo, oltre a quanto previsto in generale per le verifiche e gli accertamenti IUC di cui allart. 6 del Titolo I del presente regolamento, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere allufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - delle concessioni per loccupazione di spazi ed aree pubbliche; - dei provvedimenti di abitabilit/agibilit rilasciati per luso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi allesercizio di attivit artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. Ai fini dellattivit di accertamento, il comune, per le unit immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, pu considerare come superficie assoggettabile al tributo l80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente. TITOLO III IMU Art. 34 Oggetto Il presente titolo, disciplina lapplicazione dellimposta municipale propria (IMU) di cui allarticolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili. Art. 35 Presupposto di imposta Presupposto dellimposta il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni, cos come definiti dallart. 2 del D.Lgs. 504 del 1992, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio diretta lattivit dellimpresa. Art. 36 Soggetti passivi Soggetto passivo dell'imposta il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui allarticolo 35 del presente regolamento. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. ART. 37 Aliquote e detrazioni dimposta Le aliquote e le detrazioni dimposta sono stabilite dallorgano competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per lanno di riferimento. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dellart. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le unit immobiliari di categoria C/1 e C/2 utilizzate per lo svolgimento di attivit di impresa il comune, con propria deliberazione, pu ridurre laliquota fino alla misura minima applicabile del 4,6 per mille. Al fine di poter beneficiare dellagevolazione di cui al precedente comma 3, il possessore deve essere residente, oppure avere la sede legale, nel comune di Luogosanto al 1 gennaio dellanno di imposta. Gli interessati, per poter beneficiare dellagevolazione di cui al comma 3 del presente articolo devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dellanno successivo rispetto a quello in cui si sono verificate le condizioni per poter beneficiare della predetta agevolazione. I soggetti interessati, laddove vengano meno i presupposti per beneficiare dellaliquota ridotta di cui al precedente comma 3, devono presentare la dichiarazione IMU di variazione entro il 30 giugno dellanno successivo rispetto a quello in cui tale modifica si realizzata. La mancata presentazione, entro il termine assegnato sanzionata con lapplicazione nella misura massima prevista dalla legge per la fattispecie contestata. Il soggetto passivo, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, deve essere in regola con il pagamento dei tributi comunali riferiti a tutte le annualit pregresse per le quali non sono scaduti i termini di accertamento, oppure, deve aver presentato richiesta di regolarizzazione ai sensi dellarticolo7-bis del regolamento IUC. Art. 38 Aree fabbricabili Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dellanno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilit, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di orientare lattivit di controllo dellufficio la Giunta comunale pu determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Art. 39 Esenzioni Sono esenti dallimposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonch gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunit montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Limposta non si applica al possesso dellabitazione principale e delle pertinenze della stessa. Ai sensi dellart. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale ununica unit immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di ununit pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dello stesso articolo 13 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unit pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unit ad uso abitativo. Limposta, ai sensi dellart. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica: a) alle unit immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonch dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Limposta non dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dellarticolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201. Sono, altres, esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si applicano le esenzioni previste dallart. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dellanno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. Art. 40 Aree fabbricabili utilizzate per attivit agro silvo pastorali Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui allart. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dellimposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste lutilizzazione agro-silvo-pastorale mediante lesercizio di attivit dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed allallevamento di animali. Art. 41 Agevolazioni considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unit immobiliare posseduta a titolo di propriet o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza dallabitazione per la quale beneficiavano delle agevolazioni come prima casa in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di pi unit immobiliari, la predetta agevolazione pu essere applicata ad una sola unit immobiliare. considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unit immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gi pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di propriet o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altres: a) alle unit immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unit immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonch dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Art. 42 Riduzioni Ai sensi dellart. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile ridotta del 50 per cento: per le unit immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonch dimori abitualmente nel comune; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unit abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui allarticolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellanno durante il quale sussistono dette condizioni. Linagibilit o linabitabilit accertata dallufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolt di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui accertato dallufficio tecnico comunale, o da altra autorit o ufficio abilitato, lo stato di inagibilit o di inabitabilit, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Ai fini dellapplicazione della riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma, linagibilit o inabitabilit deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni: gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo delledificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per leliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria cos come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico edilizia. Lo stato di inagibilit o inabitabilit sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamit naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato lemissione di unordinanza di evacuazione o sgombero da parte dellautorit competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilit e la relativa agevolazione ai fini dellIMU decorrono dalla data di emissione dellordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni gi presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario necessario presentare una nuova dichiarazione IUC. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dellart 13, comma 6 del DL 201/2011, ridotta al 75 per cento. Art. 43 Modalit di versamento Limposta dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dellanno nei quali si protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si protratto per almeno quindici giorni computato per intero. Il versamento dellimposta dovuta effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in ununica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dellarticolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonch, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalit stabilite dai provvedimenti del Direttore dellAgenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. Limposta versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che limposta sia stata completamente assolta per lanno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Art. 44 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Non si fa luogo al versamento se l IMU dovuta per ciascun anno di imposizione inferiore o pari a 2,00; se l'importo superiore a 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto. In considerazione delle attivit istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonch degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97. 3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi 500,00. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a 10,00 (compresi interessi). Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non d seguito alle istanze di rimborso. TITOLO IV - TASI Art. 45 Oggetto Il presente titolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dellImposta Unica Comunale IUC in attuazione dellart. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilit 2014) e smi. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 46 Soggetto attivo Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera lintera superficie dellimmobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Art. 47 Presupposto impositivo Il presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Art. 48 Soggetti passivi La TASI posta a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore degli immobili di cui al precedente articolo. Nel caso in cui l'unit immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, al pagamento tenuto unicamente il possessore il quale versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune al successivo comma 3. Nel caso in cui loggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, questultimo e loccupante sono titolari di unautonoma obbligazione tributaria solidale. Diversamente i titolari del diritto reale saranno assoggettati ad ununica obbligazione tributaria solidale. Loccupante, nei casi diversi da quello di cui al comma 1 del presente articolo, versa la TASI nella misura del 10%, del tributo complessivamente dovuto. La restante parte del 90% dovuta dai titolari del diritto reale in rapporto alle quote di possesso detenute da ciascuno. L'imposta dovuta dai soggetti indicati nel presente articolo ai commi 1 e 2 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si protratto il possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dellarea fabbricabile; a tal fine il mese durante il quale il possesso si protratto per almeno quindici giorni computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI dovuta interamente dal titolare del diritto reale dei locali e delle aree a titolo di propriet, usufrutto, uso, abitazione e superficie in proporzione alla propria quota di possesso. Si considera correttamente eseguito il pagamento effettuato anche solamente da parte di uno degli obbligati in solido o da uno solo tra gli obbligati in solido ed i coobbligati (nello specifico in caso di presenza di detentori o occupanti diversi dal titolare del diritto reale), a condizione che limposta sia stata versata per lintero suo ammontare dovuto con riferimento alle diverse fattispecie ricadenti sui diversi soggetti obbligati e a condizione che, entro il termine del 30 giugno dellanno successivo rispetto a quello in cui il versamento dovuto, il soggetto che ha eseguito il versamento ne dia comunicazione al competente ufficio tributi indicando i soggetti e le quote per cui stato effettuato un unico pagamento. Art. 49 Base imponibile La base imponibile la stessa prevista per lapplicazione dellIMU, di cui allarticolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa riferimento a quanto stabilito dal Comune in materia di IMU. La base imponibile ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellanno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dellinagibilit o inabitabilit si fa riferimento agli stessi criteri stabiliti per lapplicazione dellIMU. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui allarticolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al precedente comma 3. ART. 50 Aliquote e detrazioni Laliquota di base della TASI fissata dalla legge nell1 per mille. Il Comune pu provvedere alla determinazione di aliquote diverse, anche fino allazzeramento delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per lanno di riferimento. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, pu stabilire lapplicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto per labitazione principale e pertinenze della stessa, dove per abitazione si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unit pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unit ad uso abitativo. La detrazione di cui al comma precedente si applica in proporzione alla quota di possesso del soggetto passivo. Art. 51 Servizi indivisibili Qualora il comune decida di applicare la TASI proceder allindividuazione dei servizi indivisibili al cui pagamento dovr concorrere il tributo. Con delibera del Consiglio Comunale, annualmente, saranno indicati i costi dei servizi di cui al comma precedente alla cui copertura la TASI destinata a contribuire Art. 52 Esenzioni Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonch gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunit montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; sono altres esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti dappoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni Art. 53 Riduzioni Il Comune pu inserire le riduzioni ed esenzioni previste dallart. 1, commi 679 e 682 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilit 2014 e smi). Ai sensi dellart. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile ridotta del 50 per cento: per le unit immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonch dimori abitualmente nel comune; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unit abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui allarticolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellanno durante il quale sussistono dette condizioni. Linagibilit o linabitabilit accertata dallufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolt di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui accertato dallufficio tecnico comunale, o da altra autorit o ufficio abilitato, lo stato di inagibilit o di inabitabilit, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Ai fini dellapplicazione della riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma, linagibilit o inabitabilit deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni: gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo delledificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per leliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria cos come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico edilizia. Lo stato di inagibilit o inabitabilit sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamit naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato lemissione di unordinanza di evacuazione o sgombero da parte dellautorit competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilit e la relativa agevolazione ai fini dellIMU decorrono dalla data di emissione dellordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni gi presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario necessario presentare una nuova dichiarazione IUC. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dellart 13, comma 6 del DL 201/2011, ridotta al 75 per cento. Con riferimento allunica unit immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gi pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, laliquota della TASI ridotta ad 1/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Art. 54 Dichiarazione I soggetti individuati allarticolo 48 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione IUC, in base a quanto previsto al Titolo I del presente regolamento. Per lanno 2014, nel caso in cui loggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, i soggetti obbligati sono tenuti, entro il 30 giugno 2015, a presentare apposita dichiarazione IUC. Nei casi diversi rispetto a quelli di cui al precedente comma 2, le dichiarazioni presentate ai fini dellapplicazione dellImposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dellImposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Ai fini della dichiarazione IUC relativa alla componente TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dellIMU. Art. 55 Versamenti I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o lapposito bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale. Il tributo versato in autoliquidazione da parte del contribuente. A decorrere dall'anno 2015, il comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli; in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo comunque tenuto a versare limposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini stabiliti al comma successivo. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per lanno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari allimporto dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dellanno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per lintero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facolt del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il Consiglio Comunale pu stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Art. 56 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi Non si fa luogo al versamento se la TASI dovuta per ciascun anno di imposizione inferiore o pari a 2,00 se l'importo superiore a 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto. In considerazione delle attivit istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonch degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. CDEF| : ʺzozozo_K_'hCh4R5CJ OJPJQJ^JaJ hCh4R5CJ OJQJaJ hD h4ROJQJh4ROJQJhNOJQJhCh4ROJQJh3`Oh4R5>*CJ OJQJh4R5OJQJhCh4R5OJQJhCh4R5CJ$OJQJaJ$hlh7OJQJhlhonOJQJh!OJQJhonOJQJhm'OJQJh>cOJQJDEFd  3 H f : ` $a$gd4R$a$gd4R$a$gd}r   ! f g   W X  +^}~!"  24>@.^ⵡⵡh7 h4ROJQJ'hCh4R5CJ OJPJQJ^JaJ hCh4R5CJ OJQJaJ h4ROJQJhm'OJQJhCh4ROJPJQJhCh4ROJQJ#hCh4R5CJ OJPJQJaJ ; J |  ]  : X ^~"[$a$gd4R 2vBn6b@f &Hi$a$gd4R$a$gd4R-.R$a$gd4R$a$gd4R  `bduv"""""""}#~###(((((()*2233wlwhh4ROJQJh4ROJQJhTh4ROJQJhhQ5OJQJhh4R5OJQJhCh4ROJPJQJh;5OJQJh4R5OJQJhCh4ROJQJhCh4R5OJPJQJhQ5OJQJhCh4R5OJQJhCh4R5CJ OJQJaJ ) ,`ahv !""" $ & F a$gdn $ a$gd4R $ & F a$gdn $ & F a$gdn$a$gd4R$ & F hh^ha$gdn$a$gd4R""""|#}###7%&(((())**+,.}0G1233 $ & Fa$gdn $ & F a$gdn$a$gd4R $ & F a$gdn$a$gd4R33L446666678,:;;!;*;T=`>P?AABB $ & Fa$gdn$a$gd4R $da$gd4R$ & Fda$gdn$a$gd4R34K4L46666;;;;*;AAABBjBBBBB C CDDDDDDDFǹؠ}u}ueSe}#hCh4R5CJ OJPJQJaJ hCh4R5CJ OJQJaJ h4ROJQJhCh4R5OJPJQJhQ5OJQJhCh4R5OJQJhCh4ROJQJ *hD h4ROJQJ^J *hD h4RmHnHu jh<ShjBUmHnHuh;h4ROJQJ^Jh;h4R5OJQJ^Jh;h4R5OJQJ BBBB CDDDDDDDDDDDDDDDDDDD$a$gd4R$ & F h^ha$gdn$a$gd4R$ & F hh^ha$gdnDDDFF F,FGGhH>II5JaL{M&NPP%P6P$Q $ & Fa$gdn $h^ha$gd4R $ & Fa$gdn$ & F h^ha$gdn$ & F h^ha$gdn$a$gd4RF+F,FIK&NPPP6PTT1UQVVVZZ5f6fyfWijjjkk k kk)k*k,k.k/kFkHkJkKkikkkķڠڠ堭堓yryffryryh'ith4R5OJQJ h'ith4Rh4ROJQJh'ith4ROJQJ hCh4Rh'ith4ROJPJQJhCh4ROJPJQJh4ROJPJQJhj Wh4ROJPJQJhj Wh4ROJQJhSh4ROJQJhCh4ROJQJhCh4R5OJPJQJhCh4R5OJQJ($QR[TTTU1UQVVV WWX ZZZ\\*]^^}__ $^a$gd4R $h^ha$gd4R $ & Fa$gdn$a$gd4R$a$gd4R $ & Fa$gdn_````,bbd5f6f?fyf*hjjj$$Ifa$gdm' $ & Fa$gdn$a$gd4R $ & Fa$gdn$a$gd4R $^a$gd4Rjjk krc$dh$Ifa$gdm'$dh$Ifa$gdm'}kd` $$IfTF0 }J# t0L44 FaD ytm'T k k*k.krc$dh$Ifa$gdm'$dh$Ifa$gdm'}kd$$IfTF0 }J# t0L44 FaD ytm'T.k/kFkJkrc$dh$Ifa$gdm'$dh$Ifa$gdm'}kd$$IfTF0 }J# t0L44 FaD ytm'TJkKkikmkrc$dh$Ifa$gdm'$dh$Ifa$gdm'}kdL$$IfTF0 }J# t0L44 FaD ytm'Tkkmknk{k|kkkkkkkklll+l6l7l9l;la$gdn $ & F>a$gdn$a$gd4R $h^ha$gd4R$ & F; ha$gdn $ & F;a$gdn$a$gd4R>fQst~!O[\d!0%2&J'( $ & F.a$gdn $ & F-a$gdn$a$gd4R$a$gd4R $ & F=a$gdn $ & F<a$gdn())))*)2):)r****%,&,/,F,G,!.).:.;./ $ & F@a$gdn $ & F?a$gdn$a$gd4R $ & F0a$gdn $ & F/a$gdn$a$gd4Rgd; $ & F.a$gdn:.;.111111888\;{;H@I@N@h@AAAAAEEwFWWɻ֯䗍sg\QEh6<h4R5OJQJh6<h4ROJQJh4Rh4ROJQJh4Rh4R5OJQJh4Rh4ROJPJQJhCh;OJPJQJh;OJPJQJh4ROJPJQJhCh4R5OJQJS*hCh4R5OJQJhh4R5OJPJQJhh4ROJPJQJhCh4R5OJPJQJhCh4ROJPJQJhCh4R7OJPJQJ/1"23%588 8889f:\;];e;{;<?H@I@S@h@@ $ & F3a$gdn $ & F2a$gdn $ & F1a$gdn$a$gd4R$a$gd4R $ & F@a$gdn@AAAAAAEEEEEFIGJnNOQ0R $ & F<a$gdn $ & F=a$gdn $ & F>a$gdn $ & F>a$gdn $ & FAa$gdn $ & F4a$gdn$a$gd4R$a$gd4R $ & F3a$gdn0RTYU=VWWWWNX,Y8ZZZZZ[]&`````Nc $ & F7a$gdn $ & F6a$gdn$a$gd4R $ & F5a$gdn$a$gd4R $ & F=a$gdnWWZZZ```Ncg&VX\`thj"<FH洤󛏛wwwwwwwwwwwh%0h4ROJPJQJh%0h4ROJQJh%0h4R5OJQJh4R5OJQJhD h4R5CJ$OJPJQJh4ROJPJQJUh%Oh4ROJPJQJhCh4R5OJPJQJhCh4ROJQJhCh4ROJPJQJhCh4R5OJQJ.Ncfg & $h^ha$gd4R $ & F9a$gdn $ & F8a$gdn$a$gd4R$a$gd4R $ & F7a$gdnNon si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi 500,00. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a 10,00 (compresi interessi). Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non d seguito alle istanze di rimborso. Art. 57 Accertamento Fermo restando quanto disposto in generale all articolo 7, Titolo I, del presente regolamento, l accertamento della TASI segue i principi dell obbligazione solidale tra i soggetti passivi. DISPOSIZIONI FINALI Art. 58 Clausola di adeguamento Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Art. 59 Stralcio di aree edificabili dallo strumento urbanistico Il contribuente non interessato all edificabilit di un terreno pu chiederne al Comune lo stralcio dallo strumento urbanistico ed il conseguente ripristino della destinazione d uso agricola. Il Comune, con propria deliberazione di Consiglio indica, periodicamente, quali sono le richieste di stralcio che dovranno essere prese in esame ai fini della realizzazione della variante allo strumento urbanistico vigente. Nel periodo intercorrente tra la data di recepimento con delibera da parte del Comune della richiesta di stralcio e l adozione del nuovo strumento urbanistico (o della variante) l applicazione dell Imposta Municipale propria e la TASI sui terreni oggetto della richiesta di stralcio sono sospesi. La sospensione di cui al precedente comma n. 3 accordata a condizione che nel periodo intercorrente tra la richiesta di stralcio e l accoglimento della stessa nella variante allo strumento urbanistico (o nel nuovo strumento urbanistico) il proprietario non ponga (o non abbia posto) in essere nessun atto di disposizione di diritti reali su tali terreni e non proceda (o non abbia proceduto) all utilizzazione degli stessi a fini edificatori. Qualora si verifichino le condizioni ostative alla sospensione di cui al precedente comma, oppure qualora la richiesta di stralcio non sia recepita nel nuovo strumento urbanistico, il titolare del diritto reale tenuto ad effettuare in unica soluzione il versamento dell imposta dovuta a far data dall approvazione della delibera di cui al comma 2 del presente articolo entro il mese successivo rispetto a quello in cui si sono realizzate le condizioni che hanno interrotto la sospensione o alla data di adozione del nuovo strumento urbanistico. Il contribuente, qualora nonostante la sospensione dell obbligo di versamento di cui al comma 3 abbia comunque provveduto al pagamento dell imposta pu richiedere il rimborso dell IMU e della TASI pagate per le aree divenute inedificabili a seguito della richiesta di cui al comma 1, a condizione che detta richiesta sia stata prima recepita nella deliberazione di cui al comma 2. Il diritto al rimborso decorre dalla data della deliberazione del Comune di cui al comma 2 del presente articolo e deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui il versamento stato (o doveva essere) effettuato, Il rimborso spetta, limitatamente all imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale. Pu farsi luogo al rimborso a condizione che non siano stati richiesti permessi di costruite sui terreni oggetto di variante. L eventuale accertamento sui mancati versamenti dell imposta sospesa potr essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto alla scadenza di cui al comma 5 del presente articolo. ART. 60 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019. Xjbdv $ & F:a$gdn$a$gd4R$a$gd4R$ & F<  hh^ha$gdn $h^ha$gd4Rbdt ǹܮܡhkRh9OJPJQJhCh4ROJQJhCh4R5OJPJQJhCh4R5OJQJh:~5OJQJhCh4ROJPJQJh%0h4ROJPJQJh4ROJPJQJ21h:pF. 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