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III –Servizio Centro di aggregazione sociale………………………………………………..…p.29 CAPO IV. IIII SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ART.1 - Definizione E Finalita’ …………..……………………………………………………… p. 29 ART. 2 – Destinatari …………………………………………………….………….……………..p. 30 ART. 3 - Modalita’ Di Accesso/Esecuzione Del Servizio ………………………....……………..p. 30 ART. 4 – Personale ……………………………………………………….……….………………p. 30 CAPO V – AREA SOSTEGNO ALLA MARGINALITA’ E INCLUSIONE SOCIALE V.I – Interventi di integrazione al reddito/Contributi Economici……….………………...………p.31 CAPO VI – AREA SOSTEGNO ALLA DISABILITA’,ALLA NON AUTOSUFFICENZA E AGLI ANZIANI ED AI MINORI VI.I – Servizio Assistenza Domiciliare………….….…………………….………………...………p.35 VI.II Servizio Assistenza Educativa Domiciliare Minori ………………………………………….p.39 VI.III – Soggiorni a favore della popolazione anziana.………………….………………...…….…p.42 CAPO VII – MULTIUTENZA:MINORI-ADULTI-DISABILI-ANZIANI VII.I – Inserimenti in strutture di tipo residenziale …………………………………………….…..p. 44 VII.II - Inserimenti in Comunità Alloggio Anziani…………………………..…………................p.47 CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI VIII.I – Disposizioni transitorie…………………………..………………….………………...………p.51 VIII.II – Norme di rinvio……..…………………………..………………….………………...………p.51 VIII.III – Entrata in vigore,abrogazioni e trasparenza…...………………….………………...………p.52 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ La presente norma regolamentare in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Luogosanto, individua i destinatari, i requisiti di accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l’erogazione delle stesse. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico tramite interventi personalizzati concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli. Il Comune determina tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali nel territorio comunale sulla base dei bisogni del territorio. ART.2 – PRINCIPI GENERALI Il sistema integrato dei Servizi Sociali si conforma ai principi di universalità, solidarietà sociale, leale collaborazione tra amministrazioni, concertazione istituzionale e sociale, sussidiarietà. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l’interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia. ART.3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIALI E DIRITTI Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nel Comune di Luogosanto nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Luogosanto il Comune, nei limiti di legge, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza. I Servizi garantiscono all’interessato: la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta; la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all’eventuale presa in carico; la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d’ufficio e professionale (D. Lgs. 196/2003); Relativamente ai casi ammessi: l’individuazione dell’operatore responsabile del procedimento che verrà avviato; la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all’aggiornamento periodico del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili; il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell’inizio della erogazione delle prestazioni; il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati. ART.4 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA Fatti salvi i casi di esenzione, l’erogazione degli interventi è subordinata alla corresponsione di una quota di compartecipazione al costo dei servizi a carico dell’utenza, determinata secondo criteri di solidarietà, gradualità e sostenibilità della contribuzione in relazione alle capacità economiche dei richiedenti, valutate sulla base dell’indicatore della situazione socio-economica (ISEE) ai sensi della normativa vigente, DPCM 05/12/2013. (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009) HYPERLINK "http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/01/24/19/sg/pdf" \t "_blank"(GU Serie Generale n.19 del 24-01-2014) Il sistema tariffario dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali del Comune di Luogosanto è oggetto di separata regolamentazione definita ed approvata dalla G.C. che tiene conto della disciplina normativa della Regione Autonoma della Sardegna. Il Regolamento di attuazione dell’art.43 della L.R. 23/2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n.4, specifica tra i principi per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi la “valutazione della situazione economica sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente”; l’art.45 del citato Regolamento introduce il riferimento all’indicatore ISEE per la determinazione della capacità economica per la compartecipazione al costo dei servizi; l’art.46 pone in capo alla Giunta Regionale l’individuazione annuale della soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi; la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell’accordo tra il Comune e il soggetto erogatore; gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo ed il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi; le tipologie di servizi per le quali è prevista l’adesione. In occasione della definizione, sul territorio regionale, dei servizi per i quali si prevede la corresponsione da parte dell’assistito della quota di partecipazione, verranno altresì definiti gli elementi e i procedimenti diretti alla valutazione della capacità economica dei destinatari; i criteri per la determinazione della compartecipazione al costo degli interventi del sistema integrato dei servizi alla persona, nonché le modalità di accettazione del costo dei servizi erogati dai Comuni nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociale e socio sanitaria. Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, anche attraverso la parametrazione delle tariffe all'indicatore di situazione economica equivalente, l'accesso ai servizi sociali senza sbarramento dovuto al reddito. In caso di reiterato inadempimento a quanto dovuto, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati. ART. 5 - MODALITA’ DI GESTIONE Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie. Fatti salvi i casi delle attività riconducibili alle funzioni proprie del Servizio Sociale Professionale, i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali possono essere erogati dall’Amministrazione Comunale in forma esternalizzata, cioè attraverso l’affidamento agli attori sociali e professionali operanti nel territorio in possesso di idonei requisiti giuridici, tecnici, professionali, ed economico-finanziari. L’affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica nelle forme che l’Amministrazione ritiene di volta in volta più opportune e coerentemente con quanto disposto dalla normativa di settore. I servizi possono essere gestiti in forma singola, dal Comune di Luogosanto od in forma associata con altri Comuni o Istituzioni pubbliche e private, potendo gli stessi essere compresi nell’ambito della programmazione distrettuale e nelle azioni di integrazione socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale. ART.6 – COPERTURA ASSICURATIVA Il Comune ed i soggetti affidatari dei servizi provvedono a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari. ART.7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA I dati personali, sensibili e giudiziari sono soggetti alla riservatezza e al segreto e vengono trattati e custoditi esclusivamente per fini istituzionali come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 196/2003.) L’autorizzazione al trattamento dei diretti interessati avviene all’atto di presentazione della domanda di ammissione ad usufruire del sistema dei servizi. Gli operatori preposti all’ erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni si impegnano a custodire i dati in loro possesso in modo da evitare, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. ART.8 – CONTROLLI E VERIFICHE L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dagli interessati verificando la veridicità dei dati in esse contenuti. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici, eventualmente conseguenti, sulla base di tale dichiarazione non veritiera con riserva di denuncia alle autorità competenti. Le attività del servizio sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale a cura del Responsabile di Settore. Il cittadino che richiede il servizio, accetta le verifiche, anche senza preavviso, da parte dell’Amministrazione Comunale nonché dell’Ente Gestore del servizio che sarà responsabile a tutti gli effetti del servizio reso. Il referente per l’utente e per i suoi familiari ai fini di eventuali modifiche dell’intervento, segnalazioni di ulteriori bisogni o di problematiche emerse durante l’espletamento del servizio è il Responsabile di Settore o altro personale da questi incaricato. ART.9 - RILEVAZIONI SULLA QUALITA' I beneficiari dei servizi, degli interventi e delle prestazioni hanno facoltà di presentare reclami al Responsabile del Settore specificando le proprie generalità, indirizzo, recapito telefonico (non potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime). Il Responsabile provvede ad effettuare opportune verifiche sul reclamo, dandone riscontro al reclamante e si attiva per rimuovere, ove possibile, le cause oggetto del disservizio. L’Amministrazione Comunale avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualità del servizio percepita dall’utenza. A tal fine ai fruitori dei servizi verranno forniti idonei strumenti di valutazione del gradimento ed i risultati derivanti dall’indagine saranno utilizzati per migliorare l’offerta. CAPO II - MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI ART. 1 – L’ACCESSO AI SERVIZI L’accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire: su richiesta del diretto interessato; su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio; su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell’attività di prevenzione; per disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d), i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso. ART. 2- DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI 1. Il procedimento amministrativo per l’ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell’istanza da parte del richiedente o su impulso del responsabile del servizio/procedimento e si conclude con l’attuazione dell’intervento più idoneo alla situazione specifica; Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l’ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l’interessato e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell’ambito degli interventi socio assistenziali e socio sanitari che il Comune assicura o promuove; I servizi realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedimentali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed avvalendosi anche delle modalità relazionali che l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili. ART. 3- ISTRUTTORIA Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione. Nella formulazione dell’intervento nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno. ART. 4- VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO I soggetti di cui all'articolo 3 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita; b) incapacità di provvedere a se stessi; presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali; presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale. La valutazione della situazione di bisogno compete all’operatore sociale e/o responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell’operatore sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano: la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell’ISEE; la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia; la disponibilità personale di risorse di rete; le condizioni di salute; la situazione abitativa; la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare; la capacità di assumere decisioni. ART. 5 –DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell’Isee. 1. L’Isee viene utilizzato: per fissare, in relazione all’accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica; per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione; per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell’utente. 2. Ai fini della valutazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni e per la relativa tariffazione, il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si attiene alle seguenti configurazioni del nucleo di riferimento sulla base del quale calcolare l’Isee: per le persone portatrici di handicap e per le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti si considera l’ISEE per prestazioni socio-sanitarie dell’interessato; per le persone ultrasessantacinquenni non rientranti nella previsione di cui alla lett. a) e nei rimanenti casi si considera l’ISEE ordinario dell’intero nucleo anagrafico. 3. La Giunta Comunale provvede, nel rispetto della disciplina generale approvata dal Consiglio e sulla base di specifica istruttoria volta a valutare gli impatti economico – finanziari delle scelte assunte, ad emanare e ad aggiornare: con riferimento all’elenco delle prestazioni di sussidio economico, le relative soglie Isee di accesso; con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico degli utenti, le fasce Isee e gli ulteriori indicatori sociali da utilizzare per calcolare l’ammontare della contribuzione; le soglie di riferimento per l’esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione ai servizi. . CAPO III – AREA MINORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ III.I SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI ART.1 – DEFINIZIONE E FINALITA’ L’affido è un intervento che ha lo scopo di garantire al minore, la cui famiglia d’origine vive una condizione di temporanea ma significativa difficoltà, di essere accolto presso un’altra famiglia (o persona singola) definita affidataria che gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria competente. L’affidamento familiare ha lo scopo di rispondere al “diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia […], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, […] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione” (Legge n°149/2001, art.1,comma 4 e 5; Legge n° 173/2015). L’affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha determinato l’allontanamento. Pertanto ha sia valore preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazione di crisi manifesta. Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare d’origine. L’affidamento del minore prevede una modalità di intervento di tipo progettuale con il coinvolgimento e la conseguente assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. ART. 2 – LA COLLOCAZIONE DEL MINORE E LE TIPOLOGIE DI AFFIDO Il minore per il quale viene predisposto un intervento di affido familiare può essere collocato presso: una famiglia affidataria dell’ambito parentale (affido intra familiare o a parenti); una famiglia affidataria esterna all’ambito parentale (affido etero familiare): il minore viene inserito presso una famiglia (coppia con o senza figli, o single) diversa dalla propria, che offre la sua disponibilità ad accoglierlo e che presenta i requisiti di idoneità per quel particolare minore. Esistono diversi tipi di affidamento: Consensuale, quando la famiglia di origine è concorde con tale provvedimento. E' disposto dal Servizio Sociale Comunale di Luogosanto, con il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore del minore (qualora ci sia) ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui risiede il minore; Giudiziale, quando famiglia di origine non esprime il consenso all’affido. In questi casi è decretato dal Tribunale per i Minorenni e l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Luogosanto ha il compito di realizzarlo. A seconda della durata e del tipo di accoglienza l’affidamento familiare può essere: Part-time: quando il minore trascorre l'intera giornata o solo alcune ore con gli affidatari, rientrando la sera dai suoi genitori. Questa tipologia comprende il sostegno al minore in parte delle attività quotidiane (per es. nel pomeriggio per il sostegno nei compiti scolastici, seguendolo nelle attività di gioco e nel suo tempo libero). In questi casi la famiglia/persona affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. In casi particolari può essere previsto un inserimento part time per le sole ore notturne (cioè in una fascia oraria che va presumibilmente dalle 20.00 alle 8.00); Residenziale a lungo termine: quando il minore trascorre la propria quotidianità (giorno e notte), in modo stabile e continuativo per lunghi periodi (mesi o anni) con gli affidatari, mantenendo al contempo i rapporti con la famiglia d’origine; Residenziale a breve termine: tutti quei casi in cui il minore viene accolto da una famiglia/persona per brevi periodi di tempo (per es. nelle vacanze estive, nei week-end o in intervalli di tempo definiti); D’urgenza: in situazioni in cui si rende necessario accogliere un bambino o adolescente in situazioni non previste ed urgenti, a seguito di improvviso allontanamento dal proprio nucleo familiare (abbandono, gravi deviazioni o incuria ecc.) nell'attesa che l'Autorità Giudiziaria disponga insieme ai Servizi un progetto di sostegno a lungo termine (art 2, comma 3, Legge n.149/2001, art.403 del Codice Civile). L’affidamento familiare “non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore” (art.4, comma 4, Legge n.149/2001-L.173/15). ART. 3 – I DIRITTI DEL MINORE Il minore ha diritto: Ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d’affido (art.4, comma 1, Legge n.149/2001-L. 173/15); a mantenere rapporti con la famiglia d’origine, favorendo la continuità del legame; a mantenere rapporti significativi con la famiglia affidataria anche al termine dell’affido, quando non vi siano particolari controindicazioni rilevate dai Servizi o dall’Autorità Giudiziaria; a ricevere tutto il supporto sociale, educativo e psicologico di cui necessita nel percorso di affido, tenendo conto delle sue specifiche esigenze e risorse personali. ART. 4 – I DIRITTI ED I DOVERI DELLA FAMILIGIA D’ORIGINE La famiglia d’origine del minore affidato ha diritto: ad essere informata sulle finalità dell’affidamento, in generale e per lo specifico progetto che la riguarda; a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la collocazione del proprio figlio presso un’altra famiglia; a mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo le modalità concordate con i Servizi e/o stabilite dal’Autorità Giudiziaria; ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido. La famiglia d’origine del minore affidato si deve impegnare a: sostenere il proprio figlio nelle diverse fasi dell’esperienza di affido; favorire, anche in collaborazione con gli Operatori, il rientro del minore in famiglia attraverso un impegno concreto nel superare le proprie difficoltà che hanno determinato l’affido; rispettare modalità, orari, e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria; contribuire, nei limiti delle proprie risorse, alle spese relative al proprio figlio in affido; aderire al progetto di supporto socio-educativo predisposto in suo favore dal Servizio Sociale, mantenendo una comunicazione costante improntata ad un atteggiamento collaborativo e responsabile; - non ostacolare i rapporti tra il minore e la famiglia affidataria. ART. 5 – I DIRITTI ED I DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA La famiglia affidataria si impegna a: accogliere presso di sé il minore, secondo le modalità connesse alla tipologia di affido predisposta a suo favore; provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante (Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile); esercitare i poteri connessi con l’autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (art.5 Legge149/2001- Legge 173/2015); garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni importanti, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa; garantire il mantenimento dei rapporti del minore con la sua famiglia d’origine, in collaborazione con i Servizi e secondo le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria; assicurare rispetto e discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d’origine; collaborare con gli operatori dei Servizi e ove possibile con la famiglia d’origine. La famiglia affidataria ha diritto a: essere preparata attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell’affido in generale e sullo specifico progetto che le viene proposto; ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto; ad avere un sostegno individuale e/o di gruppo; ad avere il contributo necessario al mantenimento del minore affidato, a cui si aggiungono le spese straordinarie preventivamente concordate con il Settore Servizi Sociali del Comune di Luogosanto ed il Servizio Affido e debitamente documentate; ad avere copertura assicurativa e tutte le agevolazioni previste per legge (assegni familiari, detrazioni d’imposta, interventi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari, ecc.). ART.6 – IMPEGNI DEL SERVIZIO SOCIALE Il Servizio Sociale Comunale, attraverso un’Equipe costituita da Operatore Sociale e Psicologo, svolge le seguenti funzioni: formula una diagnosi sociale e psico-relazionale approfondita della situazione familiare ed una prognosi sulla sua recuperabilità; elabora una prima ipotesi di progetto di affido specificando obiettivi, durata presunta, programma di aiuto alla famiglia d’origine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità di incontro del minore con la famiglia d’origine; verificata la necessità di procedere con l’affido, attiva le risorse presenti sul territorio quali il Servizio Educativo Territoriale , il Servizio Educativo Comunale ed il Servizio Affidi , per poter procedere nella formulazione del progetto e nell’individuazione della famiglia affidataria idonea per quel particolare minore; qualora si verificassero le condizioni per un affido consensuale, trasmette al Giudice Tutelare la necessaria documentazione per la richiesta di convalida dell’affido; in assenza del consenso della famiglia d’origine del minore invia opportuna segnalazione sullo stato di disagio dello stesso proponendo l’eventuale intervento di affido familiare (o nel caso di affidi d’urgenza comunicando l’avvenuto inserimento nel nucleo affidatario); segue l’evoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici con la famiglia d’origine e il minore, predisponendo tutti gli interventi necessari (economici, lavorativi, abitativi, educativi, psicologici, ecc.) ed attuando verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto stesso, compresa la famiglia affidataria. Qualora l’Ufficio Servizio Sociale Comunale si trovasse nella condizione di intervenire in una situazione di fatto relativa ad un affidamento intra o etero familiare avviato spontaneamente dalle famiglie interessate o disposto da altri servizi, verificherà l’effettiva rispondenza dell’affido alle esigenze di tutela del minore, informandone l’Autorità Giudiziaria. Qualora invece esistessero provvedimenti precedentemente disposti dall’Autorità Giudiziaria verificherà l’esecuzione degli stessi. La complessità degli interventi necessari per la realizzazione del progetto di affido di un minore implica il coinvolgimento dei servizi socio-educativi comunali che possono avere pregressa conoscenza del minore, della famiglia d’origine e di quella affidataria e che possono dare il loro contributo in termini di comprensione del caso, lettura dei bisogni e messa in campo di risorse volte al recupero della famiglia d’origine e al sostegno del minore e della famiglia affidataria; così come è fondamentale la condivisione del progetto di affido con tutti i servizi socio-sanitari a vario titolo coinvolti nel supporto alla famiglia d’origine o al minore (Consultorio Familiare, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Centro di Salute Mentale, ecc.). Il Comune di Luogosanto ha l’onere di: redigere un documento di sintesi sul progetto di affido recante “Le motivazioni che hanno determinato l’affido, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore” (art. 4 comma 3 Legge n.149/2001- Legge 173/2015) […] deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine (art. 4 comma 4 Legge n.149/2001); nel caso di affido consensuale, sia la famiglia d’origine che la famiglia affidataria sottoscriveranno un documento in cui dichiarano rispettivamente, il proprio consenso all’affido e la disponibilità ad accogliere il minore; formalizzare l’affido attraverso un atto amministrativo; predisporre quanto di competenza per la realizzazione degli incontri tra il minore e la famiglia d’origine avvalendosi anche dei servizi attivi nel territorio (es. Servizio Affido Familiare , SET, etc.); corrispondere regolarmente il contributo economico spettante a favore del minore (comprese eventuali integrazioni straordinarie) alla famiglia affidataria; garantire una copertura assicurativa di responsabilità civile e infortuni per incidenti o danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell’affido; informare tempestivamente e costantemente l’Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni) sull’avvio dell’intervento di affido, sul suo iter e sulla sua conclusione; garantire la necessaria circolarità di informazioni tra i servizi coinvolti nel progetto di affido; verificare che vengano rispettati i diritti del minore, della famiglia d’origine e della famiglia affidataria. ART. 7 – SOSTEGNO ECONOMICO ALL’AFFIDO FAMILIARE Il Servizio Sociale Comunale che provvede a disporre l’affidamento del minore, garantisce l’erogazione di un contributo economico (Legge 149/2001 Art.5 comma 4- Legge 173/2015) destinato alla famiglia affidataria, a favore del minore in affido, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico che possano arrecare difficoltà alla famiglia nel prendersi cura di lui o lei. L’opera svolta dalla famiglia affidataria viene riconosciuta come servizio pubblico; a tal fine il Comune corrisponde all’affidatario, indipendentemente dalle condizioni reddituali dello stesso, un contributo economico a rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del minore affidato. L’erogazione del contributo economico è disposta solo nel caso in cui la famiglia affidataria presenti istanza scritta. Il sostegno economico all’affido familiare, con il conseguente impegno di spesa, deve essere espressamente indicato nella Determina del Responsabile del Settore con la quale si dispone l’affidamento. L’erogazione del contributo viene disposta con cadenza mensile. Nel caso in cui il minore venga affidato a parenti tenuti agli alimenti (ai sensi dell’art. 433 codice civile) ossia nonni, fratelli o sorelle, il contributo economico mensile ammonta al minimo vitale, come annualmente definito con Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna; tale contributo potrà essere maggiorato del 50% qualora l’Ufficio rilevasse uno stato di effettiva necessità del nucleo affidatario (numerosità dei minori affidati, particolari difficoltà relazionali, età degli affidati, modeste risorse economiche, ecc.). Nel caso in cui il minore venga affidato ad una famiglia che non rientra tra i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 codice civile, il contributo economico mensile ammonta al minimo vitale, come annualmente definito con deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna, maggiorato del 50%. Nel caso di affidi “part time” il contributo economico sarà proporzionale all’effettiva permanenza del minore presso il nucleo affidatario (week-end, affido d’urgenza, per le vacanze, ecc.) prendendo come riferimento gli importi sopra indicati. Nel caso di affido di due o più minori ad un medesimo nucleo affidatario, verrà corrisposto il contributo economico tenendo conto del minimo vitale corrispondente al numero dei minori in affido, considerati come componenti di un nucleo familiare a sé. Per particolari necessità dell’affidato (spese sanitarie straordinarie, eventi imprevisti, ecc.), previamente documentate, l’Ufficio può valutare un’integrazione straordinaria del contributo economico con provvidenze aggiuntive, non previste da ulteriori interventi di settore. L’Ufficio si riserva comunque di verificare l’effettiva impossibilità da parte del nucleo affidatario nel farvi fronte autonomamente. In ogni caso la famiglia affidataria può usufruire dei servizi socio-assistenziali ed educativi erogati dal Comune di Luogosanto (educatore domiciliare, servizi estivi, progetti personalizzati per la disabilità, sussidi economici, ecc.) nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dai rispettivi regolamenti. Il Comune provvede al pagamento del contributo economico per i minori residenti nel proprio territorio, per i quali ha disposto l’affidamento (sia consensuale che giudiziale). La corresponsione del contributo cessa alla conclusione dell’affido. Qualora la famiglia affidataria fosse residente in altro Comune fin dall’inizio dell’affido o si trasferisse altrove solo successivamente all’avvio dell’affido, il Comune di Luogosanto si obbligherà a corrispondere il contributo per il periodo in cui continuerà a essere titolare dell’intervento di tutela sul minore. L’Ufficio può altresì valutare, qualora non vi sia stata decadenza della potestà genitoriale, le modalità di contribuzione economica della famiglia d’origine alle esigenze del minore affidato. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, l’Ufficio procederà alla valutazione dei casi particolari, e all’adozione del conseguente provvedimento, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia. ART. 8 – IL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE L’affidamento viene disposto formalmente con Determina del Responsabile del Settore e tale documento dovrà richiamare: nel caso di affido giudiziale, il Decreto del Tribunale per i Minorenni; nel caso di affido consensuale, il consenso all’affido sottoscritto dalla famiglia d’origine del minore e analoga sottoscrizione della famiglia affidataria relativamente alla disponibilità ad accogliere il minore; il progetto di affido o eventuale relazione dell’Ufficio Servizi Sociali con la quale viene motivato l’intervento di affido; la richiesta scritta della famiglia affidataria di poter usufruire del contributo di sostegno all’affido; La Determinazione del Responsabile del Settore deve esplicitare infine: la previsione dell’ammontare del contributo economico destinato alla famiglia affidataria, qualora la stessa lo richieda; la previsione dell’accensione di una polizza assicurativa ed i relativi impegni di spesa. Nel caso di affido consensuale l’Ufficio Servizi Sociali trasmette al Giudice Tutelare la Determina di cui sopra (con allegati i documenti citati) per la relativa richiesta di convalida; nel caso di affido giudiziale l’Ufficio valuta l’opportunità di inviare la Determina al Tribunale per i Minorenni al fine di informarlo sull’avvio dell’affido stesso. ART. 9 – CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto (art.4, comma 5, Legge 149/2001- Legge 173/2015), valutato l’interesse del minore, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine; la prosecuzione rechi pregiudizio al minore; l’Autorità Giudiziaria disponga differenti interventi di tutela del minore; il minore affidato raggiunga la maggiore età. Nel caso in cui il minore in affido, al raggiungimento della maggiore età, non si trovi nella condizione di procedere in autonomia svincolandosi dalla famiglia affidataria e contestualmente la famiglia d’origine non abbia portato a termine il percorso di recupero delle sue capacità di prendersi cura del proprio figlio/a, l’Ufficio Servizi Sociali valuterà l’opportunità di predisporre un progetto di inclusione sociale secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia, in collaborazione con il giovane maggiorenne, qualora lo stesso esprimesse il suo consenso al progetto. Una volta terminato l’affidamento, gli operatori responsabili (l’Ufficio Servizi Sociali, il SET etc.) sono tenuti ad accompagnare e verificare il reinserimento del minore nella sua realtà d’origine, promuovendo tutti gli interventi necessari a: favorire il ripristino di una relazione quotidiana stabile e rassicurante tra il minore ed il nucleo d’origine, rinforzando gli aspetti funzionali; facilitare lo svincolo del minore dalla famiglia affidataria con il riaffidamento “affettivo” a quella d’origine; valorizzare le esperienze riparative vissute dal minore ed i legami “etero familiari” interiorizzati; stimolare la riassunzione di responsabilità di tutti gli attori coinvolti al termine dell’esperienza dell’affido. In casi particolari, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, l’affido familiare di un minore potrebbe protrarsi senza un termine prestabilito, per sopraggiunte difficoltà nel percorso di recupero della famiglia d’origine. In tali situazioni, denominate nella prassi affidi “sine die”, l’Ufficio Servizio Sociale Comunale, continuerà a garantire tutti gli interventi necessari, sollecitando eventuali ulteriori interventi dell’Autorità Giudiziaria a tutela del minore. ART. 10 - AFFIDO A COMUNITA’ PER MINORI Qualora il minore in stato di disagio psicosociale necessitasse di essere temporaneamente accolto in contesto alternativo a quello della sua famiglia d’origine, ma: non fosse disponibile alcuna famiglia affidataria con adeguate competenze e disponibilità funzionali alle sue esigenze; l’Ufficio e/o l’Autorità Giudiziaria avessero valutato la necessita di un allontanamento del minore per il tempo necessario alla predisposizione di un progetto di lungo termine su di lui ed il suo nucleo di appartenenza; vi fosse l’impossibilità a procedere con un affidamento familiare in quanto controindicato nella specifica situazione del minore; l’Autorità Giudiziaria avesse decretato l’inserimento del minore in Comunità quali misura amministrativa ai sensi dell’art.25 del R.D.L. n.°1404 /1934 l’Ufficio Servizi Sociali procede con l’inserimento del minore in struttura comunitaria adatta alle sue personali esigenze. Secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.3 del 10/07/2008 le tipologie di strutture destinate all’accoglienza di minori sono le seguenti: case famiglia e gruppi di convivenza; comunità di sostegno per gestanti e o madri con bambino; comunità di accoglienza per minori; comunità socio-educative integrate per minori. Ognuna di tali strutture può garantire al minore risposte differenti per le sue specifiche esigenze. Le modalità di inserimento, tempi ed obiettivi del progetto educativo verranno concordati tra l’Ufficio e la struttura individuata per ogni minore. Valgono anche in questo caso le disposizioni per l’affidamento familiare contenute nell’apposito regolamento al quale si rimanda. Il Comune di Luogosanto, attraverso l’Ufficio competente e secondo eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria dispone l’inserimento del minore in struttura provvedendo al pagamento della retta dopo aver stilato apposta convenzione con l’ente gestore della struttura. Il Comune di Luogosanto provvede agli oneri finanziari relativi all’inserimento in struttura per i minori residenti nel proprio territorio ed eventualmente per i minori stranieri non accompagnati o che comunque rientrino nella condizione del domicilio di soccorso. Il Comune di Luogosanto provvederà alla richiesta di integrazione delle spese all’ente competente, qualora il minore per il quale ha dovuto disporre l’affidamento d’urgenza, fosse residente in altro Comune. III.II - FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI EX O.N.M.I. ART. 1 – DEFINIZIONE E FINALITA’ Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa, le modalità di erogazione degli interventi socio-assistenziali, precedentemente di competenza delle Province, in favore di particolari categorie di cittadini meglio individuati nel successivo articolo 2. ART.2 – DESTINATARI Sono destinatari dei benefici di cui al presente regolamento le seguenti categorie di cittadini residenti nel Comune di Luogosanto: minori ex ONMI; gestanti ex ONMI, nubili, vedove e separate; minori riconosciuti dalla sola madre; minori esposti o abbandonati ex L.184/83 e ss.mm.ii. fino a decreto del Tribunale dei Minorenni di individuazione della coppia adottiva; minori soli e non accompagnati. In presenza di una delle circostanze sopraesposte l'accesso agli interventi previsti dal presente regolamento è subordinata alla sussistenza delle seguenti ulteriori condizioni: residenza nel territorio del Comune di Luogosanto; insufficienza del reddito familiare in base ai parametri determinati annualmente dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna; condizione socio-ambientale e familiare a rischio di emarginazione, di disadattamento e di abbandono. ART.3 – MODALITA’ DI ACCESSO L'erogazione degli interventi è subordinata alla presentazione al Comune di Luogosanto, da parte dell'interessato o, in caso di minori, da parte l'esercente la potestà genitoriale o del tutore, di specifica domanda su apposita modulistica, corredata della necessaria documentazione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo di assegnazione del contributo economico. Se nel periodo intercorrente uno dei requisiti si modifica, il dichiarante ne deve dare immediata comunicazione per iscritto all’ufficio competente. ART.4 - MISURA ED ENTITA’ DEI BENEFICI La possibile tipologia di intervento attivabile ai fini del presente regolamento è la concessione di un sussidio economico straordinario “una tantum” in presenza di particolari e contingenti situazioni di difficoltà economica. Nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà la misura e l’entità degli interventi viene commisurata ai limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio nonché all’indicatore della situazione socio-economica dei beneficiari degli interventi, stabilito sulla base di parametri definiti e uniformati a livello regionale, in affiancamento alla valutazione professionale del bisogno. Le modalità di erogazione del beneficio potrà differenziarsi a seconda delle singole esigenze. ART.5 - DECADENZA DAI BENEFICI Si procederà all’immediata interruzione dell’erogazione del sussidio concesso al verificarsi di una delle seguenti condizioni: venir meno di una delle circostanze che hanno dato luogo alla concessione del beneficio; presentazione di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti risultanti dai controlli effettuati. In questo caso verrà disposta la revoca dell’intero finanziamento concesso oltre che avviate le procedure di segnalazione alle Autorità competenti. CAPO IV – AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI IV.I - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ Il Comune di Luogosanto, con il presente regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalità di accesso e fruizione del Servizio Educativo Territoriale rivolto ai minori ed ai loro nuclei familiari in condizione di significativo disagio psicosociale. Il Servizio Educativo Territoriale si propone come uno strumento flessibile di intervento psico-sociale con l’obiettivo di promuovere le potenzialità esistenti nei nuclei in difficoltà, prevenire la cronicizzazione dei problemi e stimolare l’assunzione di responsabilità nell’affrontare il proprio disagio esistenziale. Nel fornire supporto ai minori ed alle loro famiglie il servizio opera al fine di: Stimolare e supportare il minore nel suo personale percorso di crescita, al fine di integrare un’immagine di sé positiva, accrescere la percezione della propria autoefficacia, riconoscere, esprimere e soddisfare i propri bisogni affettivi e relazionali nel rispetto di sé e degli altri; Favorire l’integrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale del minore e del suo nucleo familiare nella propria comunità; Favorire l’instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale tra minori e adulti, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa; Favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufficiente tutela. ART. 2 – DESTINATARI Il Servizio Educativo Territoriale si rivolge ai minori, in età compresa tra 0 e 18 anni ed ai loro nuclei familiari, residenti nel Comune di Luogosanto, che sperimentino situazioni di disagio psico-sociale e relazionale, con rischio di emarginazione e devianza, tali da non poter essere affrontate e risolte autonomamente. I destinatari degli interventi sono: Minori sottoposti a provvedimenti (civili, amministrativi, penali) disposti dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale ordinario, Tribunale dei Minorenni, Giudice Tutelare); Minori in fase di dimissione da strutture residenziali con conseguente reinserimento in famiglia o avvio ad una vita autonoma; Minori in adozione o in affidamento intra ed extra familiare; Minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico e lavorativo; Minori con disagio psicologico e problematiche comportamentali tali da ostacolare o compromettere adeguati processi di sviluppo, integrazione e socializzazione; Minori appartenenti a nuclei familiari con difficoltà ad esercitare la funzione educativa (presenza di un solo genitore, patologia invalidante di uno dei genitori, conflittualità coniugale, condizione di emigrazione con difficoltà di integrazione, numerosità del nucleo, difficoltà socio-culturali e linguistiche, assenza rete parentale, isolamento ambientale, ecc.); Minori diversamente abili per i quali si rende necessario un progetto di intervento mirato all’integrazione sociale nel contesto di appartenenza; Adulti entro il sessantacinquesimo anno di età che abbiano una disabilità psichica medio-grave certificata. Il Servizio Educativo può esplicare le sue potenzialità e rendersi efficace nelle situazioni non ancora gravemente compromesse ma in cui siano presenti sufficienti risorse e volontà ad accettare l’intervento ed a collaborare per il suo successo. Per i nuclei familiari con minori diversamente abili che già usufruiscono di progetti personalizzati ai sensi della Legge n.162/1998 il responsabile del Settore valuterà il caso e l’opportunità di attivazione del Servizio tenendo in considerazione dell’articolazione del piano medesimo e degli interventi ivi previsti. Il Servizio Educativo può intervenire anche oltre la maggiore età qualora si tratti di garantire continuità ad un intervento avviato precedentemente e la cui conclusione (in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati) sia prevista nel periodo immediatamente successivo (es. minori con procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 25 R.D.L. 1404/1934, in dimissione da comunità educative ed inseriti in progetti di inclusione sociale, ecc.). ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO L’accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda, da prodursi sulla modulistica predisposta dai competenti uffici comunali, da parte del/degli esercenti la potestà genitoriale o su esplicita richiesta contenuta nel provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Qualora l’invio al servizio fosse proposto dal medesimo Servizio Sociale Comunale, o da altro Ente esterno (ad es. la Scuola) l’attivazione degli interventi non può essere attuata senza l’accettazione da parte dell’interessato. Nel caso i cui il minore per il quale si richiede l’intervento fosse diversamente abile, alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione (certificazione medica attestante la disabilità, diagnosi funzionale e ogni altro documento utile ad illustrare la specificità del caso). Il Servizio Sociale Comunale si riserva la facoltà di richiedere opportuna relazione sul caso all’inviante, nella quale siano rese esplicite le motivazioni dell’invio, la natura del disagio, gli interventi attuati fino a quel momento ed ogni altra informazione utile allo scopo. Le richieste pervenute all’Amministrazione verranno valutate per essere ammesse ad usufruire del servizio secondo i seguenti criteri che stabiliscono le priorità di scelta: minori appartenenti a famiglie che hanno significative difficoltà ad esercitare le proprie funzioni educative; presenza di un provvedimento prescrittivo dell’Autorità Giudiziaria; minori inseriti in comunità, adottati, in affido intra o etero familiare, in fase di inserimento nel nuovo nucleo familiare o reinserimento nella famiglia d’origine, in dimissione dalla struttura; minori o adulti (entro il sessantacinquesimo anno di età), diversamente abili che non usufruiscono di nessun altro servizio socio-sanitario; l’intervento è prioritariamente assicurato a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie fino ad esaurimento delle risorse umane ed economiche a disposizione. ART. 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI Nel perseguire gli obiettivi generali, attraverso una progettazione personalizzata, il Servizio Educativo Territoriale agisce con interventi che possono essere rivolti al singolo, minore o adulto, alla coppia genitoriale o all’intero gruppo familiare. Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, a breve e lungo termine, si possono esplicare nelle seguenti dimensioni: cura di sé, delle proprie cose e degli spazi di vita, al fine di rendere il minore autonomo ed in grado di preservare la salute e dignità personali, nonché consapevole di quanto possiede o condivide con altri; sostegno nelle attività didattiche, con particolare attenzione alle difficoltà cognitive, alle carenze o limiti socio-culturali, alla insufficiente motivazione agli apprendimenti ed alla capacità di rendersi autonomi; orientamento scolastico e/o occupazionale, al fine di aumentare le conoscenze sulle proprie capacità e potenzialità, sulle offerte formative e lavorative disponibili e stimolare scelte adeguate e positive per il proprio futuro; supporto alla socializzazione, favorendo l’incontro con i pari e stimolando la capacità di gestire le problematiche interpersonali; attività di mediazione e facilitazione nella relazione genitori-figli, avendo cura di favorire l’ascolto reciproco, il dialogo e lo scambio di esperienze, fornendo anche strumenti per gestire la conflittualità all’interno della dialettica delle relazioni umane, prevenendo esiti disfunzionali; supporto alle funzioni educative genitoriali al fine di stimolare ed attivare capacità di accudimento, protezione, accoglienza e risposta ai bisogni emotivi ed affettivi dei figli, promozione di atteggiamenti normativi ed autorevoli, contenimento dei comportamenti inadeguati, ecc.; assistenza e conduzione degli incontri protetti tra genitori con limitazioni della potestà genitoriale e minori inseriti in comunità o famiglie affidatarie, al fine di gestire le complesse dinamiche relazionali preservando entrambi dal proprio disagio ma favorendo al contempo un significativo scambio affettivo, anche in previsione del ricongiungimento; accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio, affinché sia il minore che gli adulti di riferimento possano usufruire delle garanzie ed opportunità offerte dalla comunità in risposta ai bisogni sanitari, economici, lavorativi, formativi, culturali, sociali, e ricreativi. In ogni caso l’intervento del Servizio Educativo non può configurarsi come mero sostegno scolastico, laddove il nucleo familiare abbia in sé le risorse per attivarsi autonomamente. Analogamente il Servizio Educativo non può essere utilizzato con finalità terapeutica, clinica e riabilitativa in situazione di disabilità accertata, essendo tali prestazioni di competenza delle strutture e servizi del sistema sanitario nazionale; il SET interviene ad integrazione di tali interventi ponendosi finalità più ampie di tipo socio-educative. ART. 5 - MODALITA’ OPERATIVE La metodologia di lavoro del Servizio educativo deve avvalersi: della multidisciplinarietà degli interventi garantita dalla presenza di un’Equipe multiprofessionale in grado di fornire un approccio integrato e complesso alle situazioni, con gli strumenti specifici di ogni professionalità; della progettualità degli interventi finalizzati ad uno o più obiettivi, valutati nel tempo, monitorati e rimodulati; della supervisione dell’Equipe sull’operatività dei professionisti, al fine di individuare potenzialità e limiti degli operatori e delle situazioni e prevenire quindi l’inefficacia degli interventi, il malessere professionale ed il conseguente danno all’utenza; del lavoro di rete inteso come consapevolezza della parzialità del proprio intervento, che si rende efficace se integrato con altre tipologie di intervento, con operatori e servizi territoriali diversi ma accomunati da un obiettivo comune; del coinvolgimento e collaborazione del minore e del suo nucleo familiare, necessaria premessa per un intervento personalizzato, che presuma la consapevolezza del bisogno, la disponibilità a ricevere il supporto dai servizi, la responsabilità delle proprie scelte e cambiamenti. La presa in carico dell’utenza da parte dell’Equipe professionale del Servizio Educativo Territoriale ha inizio con la presentazione del caso da parte del Servizio Sociale Comunale mediante documentata relazione. Dopo aver valutato, con il Servizio Sociale Comunale, l’opportunità dell’intervento socio-educativo e concordato gli obiettivi da raggiungere, l’Equipe del SET, predisposta dall’Ufficio di Piano, assume la titolarità dei casi e procede ad un’analisi completa della situazione. In questa fase ci si avvale delle informazioni trasmesse dal Servizio sociale, necessariamente integrate da ulteriori conoscenze, approfondimenti e verifiche sul caso, dall’osservazione diretta, dalle informazioni fornite dalla famiglia e da quanto acquisito dalle consultazioni di altri servizi o agenzie educative. Conclusa la fase conoscitiva del minore e del suo nucleo si procede con la definizione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) in cui vengono precisati gli obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica (che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante tutto il percorso attuativo), i compiti delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti interistituzionali. Vengono quindi concordate le modalità di intervento e scelti uno o più ambiti per l’attuazione del servizio: - a domicilio, per l’analisi delle modalità relazionali assunte all’interno del nucleo familiare, per la negoziazione delle richieste, per il sostegno dei compiti educativi e per l’avvio dei processi di aiuto ed autoaiuto; nella scuola, come supporto specialistico agli insegnati per la lettura e l’analisi partecipata dei bisogni e delle problematiche espresse dai minori, per la creazione di progetti mirati ed integrati per il singolo e/o il gruppo classe che favoriscano contestualmente la riappropriazione delle competenze istituzionali specifiche; nei servizi e nelle risorse del territorio, all’interno del gruppo dei pari per la ricerca e promozione delle risorse per le attività del tempo libero; per l’osservazione delle dinamiche relazionali del gruppo dei pari in situazioni di aggregazione guidata e per la collaborazione all’inserimento e supporto ai processi d’integrazione; in strutture momentaneamente ospitanti il minore. Nei casi in cui i progetti educativi prevedano interventi aggiuntivi oltre quelli specificatamente socioeducativi, il Servizio Sociale Comunale si farà carico dell’attivazione dei necessari interventi socioassistenziali (assistenza economica, domiciliare, inserimenti lavorativi, ecc.). Il Servizio Sociale è l’interlocutore istituzionale dell’Autorità Giudiziaria, e curerà i contatti, soprattutto in fase iniziale con gli altri servizi territoriali che dovessero essere coinvolti lasciando successivamente all’Equipe del SET sufficiente autonomia nel gestire direttamente i rapporti con detti servizi, finalizzati all’operatività degli interventi programmati. IL Servizio Sociale ed il Servizio Educativo Territoriale avranno alcuni fondamentali momenti di incontro e coordinamento: in fase di avvio, quando viene presentato ed illustrato il caso e si concorda sulla realizzazione dell’intervento educativo; -in fase di presentazione dell’utente all’Equipe del SET, di programmazione e stesura del PEI; - in fase di verifica e valutazione dell’intervento, compresa la cessazione o sospensione. L’Equipe del Servizio Educativo Territoriale dovrà fornire periodicamente al Servizio Sociale opportuna documentazione sull’attività svolta, contenente informazioni di tipo quantitativo (ore intervento, accessi domiciliari, calendario mensile attività, contatti e collaborazioni interistituzionali attivati, ecc.) e qualitativo (PEI, relazioni mensili, tipologia degli interventi, descrizione e valutazione degli interventi, ecc.). ART. 6 – PERSONALE Il Servizio Educativo Territoriale si avvale per la sua operatività di un’Equipe multiprofessionale composta da Educatore Professionale, Coordinatore, Psicologo, Operatore Sociale Responsabile del Settore referente del caso. L’Operatore Sociale, in qualità di responsabile del Settore, rappresenta la figura incardinata nel Servizio Sociale Comunale che accoglie le richieste di attivazione degli interventi, le valuta e le invia al SET. Le sue funzioni sono quelle attribuitegli dal suo inquadramento istituzionale e funge da rappresentante diretto dell’Amministrazione Comunale. Le altre figure sono quelle esclusivamente deputate a svolgere compiti e funzioni proprie ed esclusive del Servizio Educativo Territoriale. Il Coordinatore interviene sui vari livelli dell’operatività del SET: coordina il Servizio Educativo Territoriale, garantendo l'organizzazione e la programmazione dell'attività complessiva del servizio; individua in collaborazione con l’Equipe i bisogni educativi del soggetto in relazione al contesto di appartenenza, individuando le ipotesi pedagogiche nonché gli strumenti di intervento e di verifica dell’efficacia degli stessi; collabora alla programmazione delle attività educative ed alla stesura del PEI, in seno all’Equipe; stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo supporto agli insegnanti e agli operatori della Comunità che ospita i minori; verifica la rispondenza dell’attività degli Educatori con gli obiettivi prefissati; mantiene rapporti costanti con il Referente del Settore Sociale al fine di garantire un'efficace comunicazione sull'operatività del Servizio Educativo Territoriale; presenta la documentazione necessaria ad illustrare il lavoro svolto dal Servizio Educativo, avendo cura di rispettarne contenuti e scadenze; funge da raccordo tra l’Ente gestore e l'Amministrazione Comunale. L’Educatore Professionale esplica la sua professionalità nelle seguenti attività: osserva i comportamenti, gli atteggiamenti ed i vissuti degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali, psico-fisiche e sociali del minore e del nucleo familiare; collabora alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, alla definizione dei metodi di lavoro ed alle prassi di intervento; accompagna attivamente il minore nelle attività previste dal piano di intervento e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati; affianca concretamente le figure genitoriali nell’esercizio del loro ruolo educativo, avendo cura di promuovere l’autonomia e prevenendo o respingendo atteggiamenti deleganti o deresponsabilizzanti; gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo; - valuta gli interventi proponendo le modifiche relative alla organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti; utilizza strategie di intervento finalizzate alla prevenzione primaria anche attraverso collaborazioni con le altre istituzioni e servizi; documenta la propria attività utilizzando strumenti cartacei e/o su supporto informatico. Lo Psicologo facendo ricorso agli strumenti propri della sua professionalità: rileva, analizza e valuta le dinamiche tra gli Educatori e l’utenza, supervisionando l’operatività e supportando gli operatori con opportuni input ed interventi; valuta la situazione del minore dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale, fornendo ipotesi sul disagio; valuta le dinamiche affettivo-relazionali che caratterizzano il nucleo familiare del minore; predispone interventi di supporto psicologico al singolo, alla coppia genitoriale e/o all'intero nucleo familiare, predisponendo l’eventuale invio presso i servizi specialistici territoriali; collabora con gli altri Operatori dell'Equipe nell’individuare le possibili strategie d'intervento educativo; fornisce consulenza agli insegnanti e a tutti gli operatori di riferimento del caso. ART. 7 - SOSPENSIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO Il Servizio educativo può essere temporaneamente sospeso in caso di: richiesta dell’esercente la potestà genitoriale o di altre persone incaricate, assenza temporanea del beneficiario dal proprio domicilio, sospensione per festività, pausa estiva o intervallo tra un appalto per la gestione del servizio ed il successivo subentrante. Il Servizio educativo può cessare in caso di: perdita dei requisiti d’ammissione al servizio; conclusione dell’intervento per raggiungimento degli obiettivi prefissati; rinuncia scritta dell’esercente la potestà genitoriale (se non vi è provvedimento dell’Autorità Giudiziaria; compromissione dei rapporti con il personale del servizio conseguenti a molestie, aggressioni anche verbali, minacce e/o altri comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei professionisti; evidente assenza di collaborazione da parte dell’interessato e/o della famiglia al raggiungimento degli obiettivi concordati; ripetute assenze nell’orario di servizio o rifiuti da parte dell’utente senza preavviso. ART. 8 - LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Nella progettazione del Servizio Educativo Territoriale trova adeguato spazio un disegno di valutazione orientato a verificare costantemente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni e del servizio, rispetto agli obiettivi, e alle aspettative della popolazione beneficiaria dell’intervento. A tal fine il soggetto gestore del Servizio redige periodicamente: Piano Educativo Individualizzato per ogni minore in carico; Relazione mensile per ogni utente sugli interventi effettuati, i risultati conseguiti e le attività di programmazione; Scheda di rendicontazione delle ore lavorative prestate dagli operatori, controfirmate dagli utenti; Scheda di presenze relative alle riunioni di coordinamento; Relazione sull’andamento tecnico della gestione del Servizio con individuazione dei risultati conseguiti. IV. II - SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO “UN PO’DI CIELO,UN PO’ DI SOLE,UN PO’DI MARE” ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ Il servizio denominato “UN PO’DI CIELO,UN PO’ DI SOLE,UN PO’DI MARE “è un servizio ricreativo finalizzato a garantire a minori ed adolescenti, ma anche portatori di handicap (PH), nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 12 anni per i ragazzi, l’opportunità di andare al mare, promuovendo l’aggregazione e la socializzazione durante il periodo estivo, garantendo una serie di attività ludiche, di animazione e di organizzazione del tempo libero, mediante la partecipazione ad attività sportive ed artistiche; rientrano fra gli obiettivi da perseguire attraverso tale attività: arginare i possibili percorsi del disagio sociale; promuovere azioni di sostegno nonché di supporto alle famiglie; prevenire il disagio e promuovere l’agio; accrescere la partecipazione sociale e le capacità comunicative relazionali; sviluppare nuove reti di solidarietà e del senso di appartenenza alla comunità; potenziare le abilità cognitive dei partecipanti; favorire lo sviluppo di capacità critiche e costruttive; promuovere azioni a carattere esplorativo e di sperimentazione di nuovi percorsi che contemplino attività motorie e ricreative; sviluppare, il rafforzamento dell’autostima, potendo agire in un contesto creativo e responsabile, attraverso l’organizzazione di attività da proporre agli utenti, quali laboratori, attività sportive,etc.; ART. 2 - DESTINATARI Destinatari del servizio sono: - minori in età compresa tra i 6 e i 12 anni fatta eccezione per minori PH o casi individuati dal Servizio Sociale che potrebbero superare l’età; residenti nel Comune di Luogosanto. Potranno presentare istanza anche persone non residenti che potranno partecipare, previa disponibilità di posti e sostenendo la quota di partecipazione per intero. ART. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO I genitori interessati al servizio dovranno presentare richiesta su appositi moduli disponibili presso il settore competente, nei tempi e con le modalità indicate nell’avviso annualmente pubblicato dal Responsabile del Settore, corredate da certificazione ISEE per poter stilare la graduatoria e determinare la quota di contribuzione. In assenza di ISEE si procederà ad applicare la tariffa intera. Il servizio è organizzato durante il periodo estivo preferibilmente nel mese di luglio,strutturato su un mese e si accede con domanda valida per tutto il periodo di svolgimento. Solo in caso di disponibilità di posti, a seguito di esaurimento di graduatoria, si potranno accettare iscrizioni per periodi più brevi, con proporzionamento dei costi. ART. 4 – ORGANIZZAZIONE Il servizio è generalmente organizzato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14.00 da svolgersi con le seguenti modalità e previa disponibilità di risorse: i minori a giorni alterni svolgono le attività ludico-ricreative tra la spiaggia di Vignola e una struttura adibita a ludoteca ubicata nel paese di Luogosanto con la presenza degli educatori, dei bagnini e degli assistenti, svolgeranno diverse attività ricreative e di nuoto; ART. 5 – PERSONALE Animatori/educatori che svolgeranno diverse attività; assistenti qualificati, personale ausiliario, bagnini. CAPO IV. IIII SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ Il servizio si propone di favorire l’aggregazione e la socializzazione di minori,giovani, anziani e disabili ed il loro coinvolgimento in attività ludico ricreative, attraverso attività centrate in particolare su laboratori per tutti e ludoteca per i minori. Obiettivi specifici del servizio sono: - proporre giochi e giocattoli con il giusto approccio; - selezionare e proporre giochi diversi; - spiegare le regole e dirigere i giochi, condurre ed indirizzare il gruppo (entrare in empatia), senza togliere al gioco libertà e spontaneità; - essere di sostegno allo sviluppo socio educativo dei partecipanti; - offrire congiuntamente opportunità di promozione dello sviluppo personale e attenzione preventiva alle situazioni di rischio e marginalità, in integrazione con le attività previste all’interno della programmazione sociale, culturale e sportiva, non solo per minori, ma anche per tutta la collettività; - promuovere azioni ludico/educative e di sostegno nonché di supporto alle famiglie, nell’ottica della prevenzione del disagio e della promozione dell’agio, in particolare durante le vacanze scolastiche; - accrescere la partecipazione sociale e le capacità comunicative relazionali; - favorire lo sviluppo di capacità critiche e costruttive; - contribuire alla rimozione degli stati di disagio socio - ambientale che potrebbero determinare situazioni a rischio di emarginazione e devianza, o di non accesso a determinate opportunità; - svolgere attività di formazione e di stimolo; - promuovere la capacità di stare in gruppo e condividere contesti di solidarietà ed affettività; - sviluppare, l’autostima garantendo la possibilità di agire in un contesto creativo e responsabile, attraverso l’organizzazione di attività da proporre agli utenti di tipo laboratoriale, in raccordo con attività sportive e culturali presenti sul territorio,etc.; ART. 2 – DESTINATARI Le attività organizzate all’interno dei Centri di Aggregazione Sociale, sono rivolte ad una fascia d’utenza (minori, giovani, anziani, disabili etc.) che va dai 6 anni in su residenti nel Comune di Luogosanto. I non residenti potranno accedere al Servizio, previa disponibilità di posti e contribuendo al costo totale del servizio. ART. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO/ESECUZIONE DEL SERVIZIO Le iscrizioni potranno essere direttamente presentate presso i competenti uffici comunali, compilando l’apposito modulo di adesione ai diversi laboratori che verranno organizzati. Gli utenti minori, al momento dell’iscrizione, devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, che dovrà sottoscrivere l’accettazione del presente regolamento e delle norme che regolano l’utilizzo della struttura. L’istanza dovrà essere corredata da certificazione ISEE, utile per stilare la graduatoria e per stabilire la quota di contribuzione utenza. Coloro che non produrranno l’ISEE pagheranno il Servizio per intero. Tutte le persone che avranno accesso al Centro di Aggregazione Sociale dovranno tenere un comportamento rispettoso e diligente verso gli operatori, gli utenti presenti e tutte le dotazioni (attrezzature, strumenti e/o apparecchiature, materiali vari, arredi, giochi, ecc.) contenute all’interno della struttura. In caso di reiterati comportamenti inadeguati e/o pericolosi per l’incolumità propria e/o degli altri utenti da parte di soggetto/i frequentante/i le attività del Centro verranno adottate misure di tutela anche mediante l’allontanamento del/i responsabile/i. ART. 4 – PERSONALE Le attività laboratoriali, ludiche ed educative sono seguite da personale specializzato nei diversi settori, ed eventualmente da figure educative e di supporto. CAPO V– AREA SOSTEGNO ALLA MARGINALITA’ E INCLUSIONE SOCIALE V.I INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO/CONTRIBUTI ECONOMICI ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi e servizi con lo scopo di promuovere la qualità e il benessere della vita delle persone e delle famiglie, al fine di prevenire e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociali e condizioni di limitata autonomia. ART.2 – DESTINATARI Gli interventi di sostegno al reddito sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Luogosanto in condizione di accertata povertà o con limitato reddito, nonché ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro. Oltre ai cittadini residenti gli interventi si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovano in situazioni di bisogno tale da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza. Viene fatta salva la possibilità di prevedere l’erogazione dei servizi in favore dei cittadini non residenti anche in casi non considerabili di emergenza, previa autorizzazione del Comune di provenienza degli utenti e con oneri a carico dello stesso. A coloro che si trovano nella situazione di "senza fissa dimora" ma che abitualmente vivono nel territorio comunale è data la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento: i cittadini italiani; i cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari; i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286; gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti; i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. ART.3 - MODALITA’ DI ACCESSO L’accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si articola nelle sotto elencate fasi: presentazione all’Ufficio Servizi Sociali della richiesta di accesso alle prestazioni, a cura della persona interessata, da parte di un familiare di riferimento o da chi normalmente si prende cura della persona; accoglimento della richiesta ; lettura della domanda, analisi e valutazione partecipata del bisogno; definizione del piano assistenziale personalizzato condiviso con il richiedente ovvero con il familiare di riferimento o con chi normalmente si prende cura della persona; sottoscrizione a cura delle parti di apposito contratto socio-assistenziale; approvazione e attivazione dell’intervento. La richiesta delle prestazioni dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale. ART.4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO Gli interventi di sostegno al reddito sono disposti dal servizio sociale nell’ambito di progetti personalizzati che prevedono il pieno coinvolgimento degli utenti nella fase di individuazione dei bisogni e di definizione degli interventi. I progetti si propongono di rimuovere le cause del bisogno personale o familiare, e il raggiungimento dell’autonomia e dell’emancipazione dell’utente o del nucleo familiare dal servizio. Il rapporto tra servizio sociale e utente è improntato ai principi di trasparenza, piena informazione sullo stato degli atti che lo riguardano, collaborazione, coinvolgimento attivo e partecipato dei soggetti interessati nella realizzazione degli obiettivi contenuti nell’ambito del progetto di intervento. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati, l’assistenza economica potrà essere erogata attraverso le seguenti forme: Assistenza economica continuativa ; Assistenza economica straordinaria o “una tantum”. L’intervento continuativo di natura economica concorre al soddisfacimento dei bisogni fondamentali quali – alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento – del singolo e/o del nucleo familiare con reddito inferiore alla soglia di povertà. L’intervento continuativo può essere attuato anche attraverso formule alternative a quelle di natura meramente economica quali: erogazione di titoli sociali/voucher per l’acquisto di generi di prima necessità; erogazione di titoli sociali/voucher per l’acquisto di prodotti farmaceutici; inserimenti in programmi socio-lavorativi di utilità sociale. L’intervento straordinario di natura economica viene erogato per favorire il superamento di contingenti e sopraggiunte esigenze tali da poter mettere in crisi la capacità economica del singolo e/o del nucleo familiare. Rientrano tra le spese ammissibili: morosità utenze domestiche per i servizi essenziali; morosità canoni di locazione; spese a rilevanza sanitaria purché non riconosciute dal servizio sanitario nazionale; spese per servizi funebri o rimpatrio salme in favore di immigrati verrà erogato solo allorquando, pur sussistendo i requisiti del minimo vitale, si verifichino situazioni contingenti e di emergenza, bisogno e necessità, quali ad esempio: decessi; gravi patologie per le quali non vengano erogati i rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale; improvvisa perdita del lavoro ; problematiche e difficoltà connesse a calamità naturali, non rimborsabili da altri Enti; Al fine di superare situazioni di assistenzialismo fine a se stesso e di riabilitare i fruitori del contributo, a meno che non ci siano gravi disabilità o impedimenti, verrà chiesto ai beneficiari del servizio, di svolgere attività sotto forma di Assegno Civico (salvo disabilità riconosciuta da apposita Commissione medica pari al 74% o patologie invalidanti e in fase di riconoscimento; età superiore ai 65 anni; gravi carichi familiari che ne impediscano l’espletamento). Nell’erogazione dei contributi economici ordinari e straordinari l’Amministrazione avrà come indicatore il minimo vitale intendendo il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, sia di carattere psicofisico, sia sociale, il cui raggiungimento può essere ostacolato da diversi motivi non sempre imputabili alla volontà della persona, ad esempio: disoccupazione, insufficienza retributiva, malattia, ecc. Accedono al programma di aiuti le persone e le famiglie prive di reddito o con reddito insufficiente. Viene considerato reddito insufficiente l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ) non superiore a quello previsto annualmente dal decreto dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, quale minimo vitale. Entità dei contributi: Sussidi Ordinari per i nuclei familiari sprovvisti di qualsiasi reddito o con una differenza tra reddito proprio e minimo vitale come di seguito, sono previsti i seguenti interventi: ENTITA' CONTRIBUTODIFFERENZA TRA REDDITO PROPRIO E MINIMO VITALE¬ 100,00compresa tra ¬ 100,00 e ¬ 250,00¬ 200,00compresa tra ¬ 251,00 e ¬ 500,00¬ 300,00compresa tra ¬ 501,00 e ¬ 750,00¬ 400,00compresa tra ¬ 751,00 e ¬ 1.000,00¬ 500,00compresa tra ¬ 1.001,00 e ¬ 1.250,00¬ 600,00compresa tra ¬ 1.001,00 e ¬ 1.250,01¬ 800,00compresa tra ¬ 1.250,01 e ¬ 1.500,00¬ 1.000,00compresa tra ¬ 1.500,01 e ¬ 2.000,00¬ 1.200,00compresa tra ¬ 2.000,01 e ¬ 2.500,00¬ 1.400,00compresa tra ¬ 2.500,01 e ¬ 3.000,00¬ 1.600,00compresa tra ¬ 3.000,01 e ¬ 3.500,00¬ 1.800,00compresa tra ¬ 3.500,01 e ¬ 4.000,00¬ 2.000,00da ¬ 4.000,00 in su  Sussidi straordinari: In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno l erogazione del contributo può essere prestato, in mancanza dei requisiti reddituali, purché ciò sia richiesto dalla gravità del caso concreto. È fatto salvo comunque il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti. Il contributo viene erogato in situazioni per le quali non sono previsti aiuti di altro genere da altri Enti e/o dal Comune stesso. L entità del contributo economico straordinario potrà essere di massimo ¬ 2.500,00, sulla base delle spese documentate da sostenere, previa verifica di ulteriori contributi già erogati e dietro valutazione dei Servizi Sociali. Nel caso di decessi l Amministrazione, in presenza dei requisiti reddituali di cui sopra, può erogare un contributo pari a un massimo di ¬ 2.200,00 per il pagamento delle onoranze funebri e un contributo per l acquisto del loculo cimiteriale, trasmettendo agli uffici competenti, idonea documentazione che attesti la reale impossibilità all’acquisto dello stesso. ART.5 - FIGURE DI SUPPORTO Per la gestione degli interventi, ove necessario, il personale del Servizio Sociale si avvale della collaborazione dell’amministratore di sostegno o ad altre figure di supporto, al fine di garantire che i trasferimenti monetari siano effettivamente destinati a superare le concrete situazioni di povertà e l’effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare. ART.6 - MISURA ED ENTITA’ DEI BENEFICI Nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà la misura e l’entità degli interventi viene commisurata ai limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio nonché all’indicatore della situazione socio-economica dei beneficiari degli interventi (ISEE), stabilito sulla base di parametri definiti e uniformati a livello regionale, in affiancamento alla valutazione professionale del bisogno. Le modalità di erogazione dei benefici potranno differenziarsi secondo gli obiettivi del progetto e quindi avere cadenze diversificate a seconda delle singole esigenze. ART.7 - DECADENZA DAI BENEFICI Il mancato rispetto di una o più clausole contenute nei contratti socio-assistenziali comporterà la decadenza dai benefici previsti dal programma personalizzato di sostegno. Si procederà all’immediata interruzione dell’erogazione degli interventi al verificarsi di una delle seguenti condizioni: venir meno di una delle circostanze che hanno dato luogo alla concessione del beneficio; mancato rispetto del progetto concordato con il Servizio Sociale comunale; presentazione di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti risultanti dai controlli effettuati. In questo caso verranno avviate le procedure di segnalazione alle autorità competenti. CAPO VI – AREA SOSTEGNO ALLA DISABILITA’, ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, AGLI ANZIANI E AI MINORI VI. I - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ Il servizio di assistenza domiciliare comprende una serie di interventi a carattere sociale svolti presso il domicilio dell’utente atti a soddisfare le esigenze di vita quotidiana siano esse personali e/o domestiche. L’assistenza domiciliare rappresenta inoltre un insieme di interventi e prestazioni finalizzate ad elevare la qualità della vita dei soggetti destinatari , ad evitare il loro isolamento ed a prevenirne l’istituzionalizzazione. Il servizio ha come finalità quella di sostenere e favorire l’autonomia della persona e la permanenza dell’utente nel proprio domicilio e nel proprio ambiente familiare originario. L’erogazione degli interventi persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia dell’utente prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico- fisico. La programmazione degli interventi deve pertanto fornire una risposta individualizzata ai bisogni del singolo, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse da quest’ultimo. ART . 2 – DESTINATARI Il servizio di assistenza domiciliare è destinato ai cittadini residenti nel Comune di Luogosanto appartenenti ad una delle sotto elencate quattro aree assistenziali. Potranno essere ammessi a beneficiare del servizio anziani che temporaneamente si trovino ospiti presso familiari residenti purché vi sia un accordo con il Comune di residenza, il quale si impegna a pagare la quota totale. Le quattro aree assistenziali sono: Persone/Anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti per inabilità di natura fisica o psichica tale da non consentire di far fronte autonomamente alle esigenze fondamentali di tipo domestico, igienico sanitarie e relazionali; Disabili fisici, intendendo coloro che abbiano un’ invalidità civile pari al 100% che sia effettivamente limitativa dello svolgimento delle attività di vita quotidiana; Disagiati mentali, intendendo coloro che abbiano un’ invalidità civile riconosciuta per patologie psichiatriche pari al 100% e comunque in carico al servizio di salute mentale della A.S.L. territoriale; Minori, appartenenti a nuclei familiari disagiati o problematici per i quali esiste già un progetto assistenziale; minori appartenenti a nuclei familiari in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere ai bisogni dei propri figli per malattia o disabilità. In entrambi i casi l’intervento prestato sarà mirato al soddisfacimento dei bisogni domestici e/o quotidiani tra quelli elencati nel successivo articolo 5 del presente regolamento. I cittadini appartenenti alle aree assistenziali sopra descritte dovranno inoltre rientrare in una delle seguenti condizioni: soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti, cioè soggetti incapaci di provvedere a se stessi se non con l’aiuto totale, continuo e permanente di altre persone; soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti, cioè soggetti che vivono in condizioni di limitata autonomia, necessitando dell’aiuto costante ma parziale, di altre persone. soggetti temporaneamente non autosufficienti , cioè soggetti che versano in uno stato di temporanea , totale o parziale perdita di abilità . ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO La richiesta del servizio di assistenza domiciliare può essere inoltrata nel momento del bisogno presso l’Ufficio Servizi Sociali compilando l’apposito modulo, sottoscritto dall’interessato o da altra figura significativa di riferimento del richiedente, corredato della documentazione ivi richiesta. Nel rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento potrà essere attuato senza avere concordato con il beneficiario le modalità di realizzazione, le finalità e la frequenza dell’intervento. La domanda potrà altresì non essere accolta qualora, pur rientrando in una delle quattro aree assistenziali previste, non sussista la condizione di parziale o totale assenza di autonomia relativamente alle funzioni di igiene personale e aiuto domestico quotidiano. Potranno altresì non essere ammesse le richieste finalizzate esclusivamente all’igiene settimanale sull’abitazione se non rientranti nelle specifiche condizioni illustrate nel successivo articolo 5. Le domande degli utenti affetti da malattie infettive in corso dovranno essere valutate singolarmente, tenuto conto della patologia e delle risorse familiari esistenti. ART. 4 - MODALITA’ DI INTERVENTO Il servizio sarà erogato attraverso programmi individualizzati di intervento proposti ed attuati dal Servizio Sociale di riferimento, previa verifica domiciliare e valutazione delle risorse sociali esistenti. I piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari , territoriali e del privato sociale, nonché valorizzando la solidarietà sociale. Il servizio di assistenza domiciliare, tenuto conto delle necessità dell’utente , del suo grado di autosufficienza e della rete sociale esistente, potrà espletarsi: saltuariamente, cioè prestato per un minimo di due ore settimanali; continuativamente, cioè prestato giornalmente da un minimo di un’ ora ad un massimo di tre ore giornaliere. Il principio che sarà perseguito è quello della continuità dell’intervento ma non potrà in alcun modo essere garantita la continuità del personale che potrà variare sia per esigenze di servizio che per garantire il rispetto di quanto previsto dai contratti di lavoro di categoria. Sarà prevista la turnazione delle assistenti, in caso di particolare complessità di gestione della situazione o in caso di particolari problematiche relazionali, previa autorizzazione del servizio sociale comunale. ART. 5 – PRESTAZIONI Le prestazioni di tipo socio –assistenziale erogate attraverso il servizio consistono in: igiene quotidiana e /o settimanale della persona in ogni sua necessità; pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe da decubito, ecc.), non di esclusiva competenza infermieristica; somministrazione dei pasti; vestizione, rifacimento letto e riordino camera utilizzata in via esclusiva dal beneficiario dell’intervento (spolverare, spazzare e lavaggio del pavimento). Quest’ultimo intervento da attuarsi in funzione del tempo a disposizione, dando priorità all’igiene della persona. Agli utenti non autosufficienti conviventi con familiari autonomi e non fruitori dell’assistenza verranno svolte esclusivamente le prestazioni sopra specificate. Per gli utenti abitanti da soli e parzialmente o totalmente autosufficienti le prestazioni erogate ad integrazione dell’autonomia residua della persona, oltre quelle sopra menzionate, sono le seguenti: aiuto domestico, quale pulizia ordinaria degli ambienti utilizzati quotidianamente; pulizia straordinaria degli ambienti in totale assenza di familiari sul territorio; lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria; preparazione pasti; disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari, richiesta ricette, acquisto farmaci, pagamento bollette ecc.); accompagnamento presso uffici o strutture pubbliche e private. Gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti saranno effettuati esclusivamente per i cittadini non autosufficienti e all’interno di un progetto assistenziale più complesso che preveda altre tipologie di intervento. Le richieste di sole pulizie settimanali sull’abitazione (spolverare, lavare il pavimento, pulizie straordinarie, etc.) saranno accettate esclusivamente per le persone totalmente prive di familiari autosufficienti presenti sul territorio e comunque con reddito non superiore a quello definito dalla RAS quale soglia di povertà. ART. 6 - ORARIO E FREQUENZA DEL SERVIZIO L’assistenza domiciliare potrà essere prestata, nell’arco della giornata, tenuto conto delle esigenze dell’utente e negli orari con esso concordati. L’intervento verrà prestato dalle ore 7,00 alle ore 20,00, dal Lunedì al Sabato, tranne la Domenica ed i giorni festivi . Esclusivamente in casi di utenti totalmente non autosufficienti , in situazioni sociali particolarmente gravi ed in assenza di familiari, conoscenti o volontari di riferimento, il servizio potrà essere garantito anche nei giorni festivi esclusivamente per il numero di ore ritenute essenziale sulla base della valutazione del responsabile del servizio/procedimento. L’intervento erogato è suscettibile di modifica previa valutazione del Servizio Sociale, tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute nella situazione socio-sanitaria, sia per ciò che concerne il numero delle ore di assistenza ( incremento o riduzione dell’orario) che in riferimento alla fascia oraria della prestazione. ART. 7 – PERSONALE Per l’espletamento del servizio in oggetto verranno impiegate le seguenti figure professionali: assistenti domiciliari e dei servizi tutelari in possesso del titolo rilasciato dalla Regione, oppure in possesso dell’attestato di riqualificazione rilasciato dalla Regione per gli operatori già in servizio presso cooperative; - operatori generici esclusivamente con funzioni di riordino e pulizia domestica, lavaggio e stiratura indumenti e biancheria , disbrigo commissioni, preparazione pasti; coordinatore Operatore Socio Sanitario con esperienza nel settore. ART. 8 - LAVORO DI RETE ED INTEGRAZIONE CON I SERVIZI TERRITORIALI L’assistenza domiciliare vuole rappresentare un insieme di prestazioni coordinate che vedono coinvolti i vari soggetti del pubblico e del privato sociale secondo una metodologia di lavoro in rete. Qualora l’utente sia già seguito da un altro servizio territoriale (servizio di tutela della salute mentale, servizio di neuropsichiatria, servizio consultorio, ecc.), sarà cura di quest’ultimo provvedere ad effettuare l’invio con specifica relazione socio-ambientale, nonché provvedere a redigere il piano di intervento personalizzato. Sarà altresì cura del servizio inviante provvedere alla verifica dei risultati e alla loro efficacia, rapportandosi con il coordinatore comunale del servizio per ciò che concerne l’operato degli assistenti ed eventuali modifiche di programma. La programmazione, la gestione e la verifica del caso, nonché la relazione con l’utente sarà di competenza del servizio inviante . Il coordinamento, la gestione del personale, l’attuazione delle modalità di intervento inerenti il servizio saranno a cura del Servizio Sociale. Comunale. ART. 9 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO L’intervento di assistenza domiciliare potrà essere temporaneamente sospeso su richiesta dell’utente per un periodo massimo di un mese, trascorso tale termine, qualora non venga ripristinato l’intervento, l’utente decadrà dal beneficio. Per la riammissione sarà necessario inoltrare nuova istanza. Annualmente verrà richiesta la documentazione reddituale aggiornata prevista dalla normativa vigente, ai fini della valutazione relativa alla contribuzione. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione e la protratta morosità danno luogo, se ingiustificati, al provvedimento di sospensione dell’assistenza. Il servizio potrà inoltre essere sospeso per reiterati atteggiamenti dell’utente di aggressività fisica o verbale o di mancato rispetto nei confronti dell’operatore prestante il servizio. Si provvederà a detta sospensione in seguito ad un preavviso scritto, qualora si siano ripetuti i comportamenti che hanno dato origine al provvedimento. Il servizio verrà altresì sospeso o diminuito nelle prestazioni, al fine della razionalizzazione delle risorse in caso di ottenimento da parte dell’utente di benefici economici erogati ai fini assistenziali quali Legge n°162/98 e progetti “ ritornare a casa”. In casi particolarmente gravi e di esiguità dei contributi regionali ottenuti e previa valutazione del servizio sociale, potrà mantenersi il servizio di assistenza domiciliare. delle Direzioni didattiche sulla base degli interventi e delle prestazioni programmate per ciascun utente; il servizio dovrà puntare a non frantumare l’intervento sul disabile, operando in rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture e figure operanti nello stesso ambito o sullo stesso soggetto Il servizio dovrà essere assicurato nei plessi scolastici che saranno di volta in volta comunicati, se necessario anche negli istituti di Olbia.In considerazione della specificità del servizio, l’affidatario dovrà garantire una organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti. VI.II – SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI ART. 1- DEFINIZIONE E FINALITA’ L’assistenza educativa domiciliare si configura come intervento di sostegno e supporto al minore in difficoltà e al suo contesto di vita, intervenendo sul suo disagio con un approccio relazionale globale. Pertanto il Servizio Educativo Domiciliare deve essere svolto all’interno della rete sociale primaria del minore dove si evidenziano i problemi e dove devono essere attivate le risorse e gli interventi necessari per il loro superamento. L’intervento educativo si realizza affiancando al minore e al suo nucleo familiare una figura educativa professionale che deve definire ed applicare strumenti atti alla riformulazione delle modalità relazionali ritenute inadeguate, nonché contribuire e sostenere il nucleo nel fronteggiamento e superamento delle difficoltà caratterizzanti la situazione-problema. Le finalità del servizio sono quelle sotto elencate: -Migliorare il rapporto tra l’offerta e la crescente domanda/bisogno di servizi educativi. -Implementare l’omogeneità di accesso alle prestazioni educative ai minori e famiglie residenti nel Comune -Sostenere il minore nei momenti di difficoltà, fornendo gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandolo quindi a scoprire le proprie potenzialità,a riconoscere i propri bisogni, ad acquisire capacità di agire in autonomia. -Valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l’appoggio dei servizi e delle risorse anche informali presenti nel territorio. -Sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il proprio ruolo genitoriale e di operare in autonomia. -Promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia e collaborare con essa nell’assolvimento dei propri compiti, favorendo la permanenza del minore nella stessa, al fine di evitare il suo allontanamento o interventi di istituzionalizzazione. -Superare la logica riparativa e di cronicizzazione assistenziale degli interventi educativi. ART. 2 DESTINATARI Il Servizio Assistenza Educativa Domiciliare è rivolto ai nuclei familiari multiproblematici in cui vivono minori, in cui possono essere presenti anche disabili, ove si siano evidenziati, da parte del Settore Sociale e degli altri Soggetti coinvolti,idonei margini di recupero. L’assistenza educativa domiciliare sarà erogata prioritariamente ai minori che vivono nelle seguenti situazioni: -minori appartenenti a famiglie che presentano difficoltà ad esercitare il proprio ruolo educativo; -minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile; -minori inseriti presso case famiglia e interessati a processi di reinserimento familiare o che comunque vivono fuori dalla famiglia d’origine (affidamento familiare e adozione). ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO L’accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda, da prodursi sulla modulistica predisposta dai competenti uffici comunali, da parte del/degli esercenti la potestà genitoriale o su esplicita richiesta contenuta nel provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Qualora l’invio al servizio fosse proposto dal medesimo Servizio Sociale Comunale o da altro Ente esterno (ad es. la Scuola) l’attivazione degli interventi non può essere attuata senza l’accettazione da parte dell’interessato. Nel caso i cui il minore per il quale si richiede l’intervento fosse diversamente abile, alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione (certificazione medica attestante la disabilità, diagnosi funzionale e ogni altro documento utile ad illustrare la specificità del caso). Il Servizio Sociale Comunale si riserva la facoltà di richiedere opportuna relazione sul caso all’inviante, nella quale siano rese esplicite le motivazioni dell’invio, la natura del disagio, gli interventi attuati fino a quel momento ed ogni altra informazione utile allo scopo. Le richieste pervenute all’Amministrazione verranno valutate per essere ammesse ad usufruire del servizio secondo i seguenti criteri che stabiliscono le priorità di scelta: minori appartenenti a famiglie che hanno significative difficoltà ad esercitare le proprie funzioni educative; presenza di un provvedimento prescrittivo dell’Autorità Giudiziaria; minori inseriti in comunità, adottati, in affido intra o etero familiare, in fase di inserimento nel nuovo nucleo familiare o reinserimento nella famiglia d’origine, in dimissione dalla struttura; minori o adulti (entro il sessantacinquesimo anno di età), diversamente abili che non usufruiscono di nessun altro servizio socio-sanitario; l’intervento è prioritariamente assicurato a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie fino ad esaurimento delle risorse umane ed economiche a disposizione. ART. 4 MODALITA’ di intervento Il servizio dovrà erogare interventi a favore di minori e nuclei familiari all’interno dei quali si verificheranno situazioni di disagio, al fine di consentire il recupero di risorse latenti non espresse e prevenire ed evitare l’insorgere di ulteriori condizioni di malessere. Tali interventi dovranno essere prestati in modo particolare a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché consentire l’acquisizione d’abilità ed autonomia nell’ambito della propria vita familiare e sociale a quei cittadini che, pur avendo compiuto il diciottesimo anno di età, si trovano in condizioni tali da non riuscire con le proprie risorse a svolgere un soddisfacente e adeguato ruolo sociale. La procedura e metodologia del servizio dovranno essere svolte in un’ottica sistemico-relazionale, ovvero gli interventi attuati dalle figure professionali dovranno analizzare le problematiche del minore in chiave relazionale coinvolgendo tutti gli individui per lui significativi. L’azione dell’educatore è quindi quella di accompagnare il minore nel processo di crescita, dove all’interno della relazione di aiuto si contrattano gli obiettivi e gli impegni che educatore e famiglia stabiliranno, secondo la metodologia centrata sul compito. ART. 5 MODALITA’ OPERATIVE Le attività educative dovranno svolgersi dal lunedì al sabato, a partire dal giorno di inizio dell’attività che dovrà essere comunicata all’amministrazione comunale. Il numero delle ore previste per il servizio potrà subire variazioni in base al numero degli utenti ed insindacabile giudizio dell’amministrazione considerato che trattasi di servizio a domanda individuale. Gli operatori dovranno programmare le proprie attività in accordo con il Responsabile del Settore Sociale del comune di Luogosanto e mensilmente verificare l’andamento delle attività educative proposte per i casi assegnati. Il personale sarà costituito da almeno n° 2 educatori di cui uno con titolo di laurea ad indirizzo socio educativo con almeno un anno di esperienza nel settore minorile, l’altro con diploma delle scuole superiori ad indirizzo socio-educativo con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel servizio di che trattasi. Il personale, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in base al numero degli utenti. Gli operatori sono tenuti a mantenere, durante l’orario di servizio, un comportamento corretto che in nessun modo sia pregiudizievole per gli utenti e per il Comune. E’ compito del Servizio Sociale del Comune verificare periodicamente, secondo le modalità previste dalla normativa, l’andamento del servizio nonché il numero delle prestazioni orarie effettuate attraverso l’esame dei registri delle presenze degli operatori. VI – III SOGGIORNI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ Il servizio prevede l’organizzazione di soggiorni turistici o termali a favore della popolazione anziana, da realizzarsi in località da individuare. Il periodo nonché la durata dei suddetti soggiorni saranno stabiliti di volta in volta con apposito provvedimento programmatorio ed amministrativo. Le località saranno definite secondo le esigenze degli utenti, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’amministrazione e con la costituzione di gruppi di adeguata ampiezza. L’intervento si prefigge l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane ed ha la finalità di favorire momenti di socializzazione ed integrazione . ART. 2 – DESTINATARI Potranno inoltrare richiesta di partecipazione ai soggiorni di cui al presente regolamento i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Luogosanto (verranno inclusi residenti di paesi limitrofi solo se vi è la disponibilità dei posti, pagando la quota per intero e qualora non si arrechino dei disagi al gruppo); età non inferiore ai 65 anni (sia per i partecipanti di sesso femminile che maschile) condizione di totale autosufficienza. Non viene ammessa la presenza di accompagnatori se non in presenza di disponibilità di posti e a totale costo dell’interessato per l’intero onere di partecipazione. ART. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO L’ammissione ai soggiorni avverrà previa presentazione di specifica istanza inoltrata dal richiedente attraverso la compilazione dell’apposito modulo corredato dalla documentazione richiesta , da far pervenire al competente ufficio entro e non oltre il termine fissato nell’avviso pubblico. Il bando suddetto definirà, oltre il termine entro cui inoltrare la richiesta, la documentazione da allegare, la località, la durata del soggiorno e i requisiti di partecipazione, la quota di contribuzione prevista. Saranno escluse le domande: pervenute fuori dal termine individuato dall’avviso pubblico; pervenute entro il termine previsto, ma non complete della documentazione richiesta; qualora dalla documentazione prodotta si evinca l’impossibilità ad effettuare il viaggio aereo; in presenza di patologie che incidano sulla vita di relazione con possibilità di pregiudizio sul buon andamento del soggiorno (non autosufficienza senza assistenza, patologie mentali, difficoltà di deambulazione etc.). ART. 4 - DECADENZA DAI BENEFICI L’eventuale mancato pagamento della quota di contribuzione farà decadere il diritto di partecipazione al soggiorno. Sarà preclusa la partecipazione al servizio per coloro che durante il periodo del soggiorno degli anni precedenti abbiano riportato contestazioni circa comportamenti di disturbo per il gruppo, di mancato rispetto delle regole generali relative all’organizzazione o atteggiamenti scorretti nei confronti di altri partecipanti, del/gli accompagnatore/ri o del personale relativo alle strutture di accoglienza. CAPO VII– MULTIUTENZA: MINORI-ADULTI-DISABILI-ANZIANI VII.I INSERIMENTI IN STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ Il servizio prevede l’inserimento presso strutture assistenziali e/o riabilitative, di soggetti in stato di bisogno che non abbiano la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio domicilio e/o la propria famiglia. L’obiettivo del Servizio Sociale Comunale è quello di prevenire ed evitare ogni forma di allontanamento ed esclusione del cittadino dal proprio nucleo primario e dai normali processi di socializzazione ed integrazione sociale. Pertanto l’intervento in oggetto verrà attuato esclusivamente a favore di soggetti per i quali non sia perseguibile un progetto di sostegno finalizzato alla permanenza nel proprio contesto di vita originario. Il ricorso al servizio residenziale ha lo scopo di offrire una condizione di vita dignitosa e consona alle necessità psico-fisiche individuali della persona. Detto inserimento in strutture di tipo residenziale verrà attivato come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere l’interessato/a nel suo ambiente di vita sia con il sostegno delle risorse familiari che con quelle territoriali. ART. 2 – DESTINATARI Il servizio è destinato all’utenza residente nel Comune di Luogosanto in possesso dei seguenti requisiti: Anziani, intendendo coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età e siano parzialmente o totalmente non autosufficienti per inabilità di natura fisica o psichica tale da non consentire di far fronte autonomamente alle esigenze fondamentali attraverso l’ausilio di servizi territoriali e privi di familiari di riferimento che possano consentire di attuare un progetto di supporto domiciliare; Disabili fisici, intendendo coloro che abbiano una invalidità civile riconosciuta pari al 100% e/o il riconoscimento della Disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3, che, a causa di condizioni di salute e/o condizioni socio – ambientali, non sia possibile sostenere attraverso un programma domiciliare; Disabili Psichici, intesi come coloro che soffrono di una patologia psichica, riconosciuta dagli organismi sanitari competenti come gravemente invalidante e che, per problemi di ordine sanitario, sociale ed ambientale, non possono essere sostenuti attraverso un programma domiciliare integrato. Sono compresi coloro che rientrano nella casistica prevista dalle leggi regionali di settore ( L.R.n° 44/87, n°15/92 e n°20/97), per i quali viene predisposto annualmente un progetto di prosecuzione dell’inserimento in struttura protetta da parte del D.S.M.D. dell’ASL competente in collaborazione con il Servizio Sociale comunale; - Minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria e/o in condizione di assenza o inadeguatezza dei familiari o dell’impossibilità all’assistenza da parte di questi ultimi per gravi motivi di salute degli stessi; - Adulti in gravi condizioni di emarginazione e deprivazione socio-economica correlate a patologie sanitarie rilevanti e/o a problemi legati a gravi stati di dipendenza. ART. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO L’accesso al servizio potrà avvenire secondo le modalità di seguito riportate: a. su richiesta dell’interessato; su richiesta da parte di un familiare o del convivente; su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di conoscenze proprie del servizio sociale nell’ambito dell’attività istituzionale; per disposizione dell’autorità giudiziaria; per disposizione dell’UVT di competenza territoriale. Gli inserimenti in strutture socio- sanitarie e/o riabilitative, stabiliti dall’UVT territoriale, verranno attuati sulla base della normativa relativa ai livelli minimi assistenziali, pertanto dovranno essere temporanei ed avranno la finalità del recupero delle potenzialità residue dell’utente . L’attivazione del servizio avverrà previa acquisizione di regolare istanza, presentata su apposito modulo, con i tempi e con le modalità più funzionali alla necessità di ricovero della persona interessata. Nel rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento potrà essere attuato senza l’accettazione da parte dell’interessato, che nei casi di cui alle succitate lettere b) e c) , dovrà essere opportunamente informato acquisendone il relativo consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità di discernimento da parte dello stesso. Si procederà comunque all’inserimento protetto di soggetti incapaci di intendere e volere, accertati dai competenti servizi sanitari, previa opportuna segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza. L’ammissione è altresì subordinata al parere favorevole del Servizio Sociale il quale, valutata la situazione socio-familiare dell’interessato, potrà individuare forme assistenziali alternative ritenute più idonee, in particolar modo nei casi di presenza di familiari adeguati ed in grado di garantire la necessaria assistenza sia direttamente che indirettamente. Il parere del Servizio Sociale dovrà essere espresso preventivamente rispetto allo stesso inserimento. Sarà altresì cura del Servizio Sociale individuare la struttura ritenuta più idonea nell’ipotesi di inserimento socioassistenziale. ART.4 – INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE Il Comune, attraverso il proprio Servizio Sociale e congiuntamente ai servizi specialistici della A.S.L. competente, dove previsto dal caso, individua tra quelle esistenti, la struttura di tipo residenziale ritenuta più idonea per il soggetto e con la stessa stipulerà specifica convenzione per l’inserimento del medesimo. Nell’ipotesi di minori in stato di disagio psicosociale, per i quali vi sia l’impossibilità all’accoglimento in contesto alternativo a quello della sua famiglia d’origine, l’ ufficio del Servizio Sociale procede con l’inserimento del minore in struttura comunitaria adatta alle personali esigenze dello stesso. Per ogni minore, le modalità di inserimento, tempi e gli obiettivi del progetto educativo verranno concordati tra il servizio sociale e la struttura individuata. ART.5 – INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA A seconda che le disposizioni normative e regolamentari in materia prevedano la compartecipazione al costo del servizio mediante il concorso della persona interessata e qualora la situazione reddituale e patrimoniale di quest’ ultima non consenta di farsi carico totalmente della retta, il Comune provvede ad integrare la quota sociale a carico dell’interessato fino all’importo della retta stabilita e nella misura definita dalla norma regolamentare disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi e dalle norme di legge e regolamentari nazionali e regionali in materia di utilizzo dell’ISEE quale strumento di determinazione della capacità contributiva dell’utente . Il Comune chiamato ad integrare la retta di ricovero in struttura residenziale, ha titolarità nell’individuazione della struttura più adeguata, anche in relazione al costo della retta, in accordo con l’interessato e la sua famiglia. Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge 328/2000 e della L.R. n. 23/2005, l’eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest’ultimo anche nel caso in cui la persona ospitata ottenga, successivamente all’inserimento, la residenza nel Comune nel quale è ubicata la struttura. Qualora si verifichi che il soggetto da ricoverare in struttura residenziale risulti in attesa di ricevere pensioni, rendite o indennità dovutegli a qualsiasi titolo, il Comune di Luogosanto, in conto anticipazione, adempirà ai suoi compiti istituzionali pagando l’intera retta. L’ammissione del richiedente, in tal caso, sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l’effettiva riscossione delle provvidenze spettanti. Gli accordi relativi al pagamento della retta devono essere sottoscritti, di norma, prima dell’inserimento in struttura sia dall’utente che dai suoi familiari per presa visione ed accettazione. Nel caso di minori residenti e stranieri non accompagnati il Comune di Luogosanto sostiene gli oneri finanziari relativi all’inserimento in struttura. Nel caso di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile, il Comune di Luogosanto, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 23/2005, garantisce l’intervento, fatte salve forme di rivalsa verso i comuni e gli stati esteri di appartenenza. In presenza di una richiesta di “integrazione retta” sarà opportuno considerare quanto di seguito: L’anziano inserito in una struttura ha diritto di disporre di una quota mensile pari al 10% degli emolumenti percepiti (inclusi quelli esenti Irpef, es. Indennità di accompagnamento etc.), se, detratta questa somma, il reddito di cui dispone non è sufficiente a coprire l’ammontare della retta stessa, l’Amministrazione Comunale partecipa all’integrazione, coprendo la differenza tra la disponibilità reddituale mensile ed il costo della retta. Nel caso in cui all’assistito venga riconosciuto un contributo parziale alla copertura della retta, l’erogazione del contributo integrativo può essere quietanzata direttamente alla struttura. La retta di ricovero è pagata con le rendite pensionistiche e con i patrimoni goduti dall’assistito. E’ fatto obbligo all’anziano dichiarare ogni anno i redditi e/o le entrate di cui dispone per poter aggiornare la quota della sua partecipazione e quella disponibile per le proprie spese personali. Qualora successivamente al ricovero, l’ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni, o contributi in denaro precedentemente non posseduti, l’onere assunto dall’Amministrazione comunale dovrà considerarsi a titolo di anticipazione, che dovrà essere restituita. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi, esclude la fruizione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale; di norma l’anziano deve sempre richiedere il loro intervento. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 e seguenti del Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale del Comune informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento. L’anziano che pur in presenza di una rete familiare non possa farvi riferimento, può essere inserito in una struttura residenziale previa indagine sociale da parte dell’Operatore Sociale che accerta tale impedimento. 9.I parenti obbligati agli alimenti, che non riescono a far fronte alle spese per l’integrazione della retta, possono chiedere l’accesso alle prestazioni sociali agevolate secondo le fasce ISEE individuate con atto di Giunta Comunale. Tale richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno, pena la decadenza della prestazione sociale agevolata. ART.6 - RIVALUTAZIONI PERIODICHE DEGLI INSERIMENTI Annualmente il Servizio Sociale del Comune procederà alla rivalutazione delle pratiche degli utenti ricoverati in struttura residenziale sulla base dei seguenti indicatori: - aggiornamento della retta di degenza da parte delle strutture convenzionate; -- rivalutazione delle condizioni economiche dell’utente. ART. 7 – DIMISSIONI L’intervento di integrazione della retta di degenza da parte dell’Amministrazione Comunale è soggetto a rivalutazioni periodiche e può essere revocato al mutare dei presupposti che ne hanno motivato la concessione dei benefici o in favore di ulteriori progetti di sostegno ritenuti più idonei all’interno di una progettazione individualizzata. Il servizio sociale si riserva altresì l’opportunità di individuare ulteriori strutture, rispetto a quelle in cui è stato previsto l’inserimento, qualora la struttura ospitante non risponda più in maniera efficace al bisogno dell’utente, per volontà dell’utente medesimo o dei familiari di riferimento, o del servizio sociale, in quanto ritenuta economicamente svantaggiosa per il Comune. VII. II - SERVIZIO COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA’ Il servizio prevede l’inserimento presso la struttura comunale definita “ Comunità Alloggio Anziani”, di soggetti ultra sessantacinquenni che non abbiano la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio domicilio e/o la propria famiglia. L’obiettivo del Servizio Sociale Comunale è quello di prevenire ed evitare ogni forma di allontanamento ed esclusione del cittadino dal proprio nucleo primario e dai normali processi di socializzazione ed integrazione sociale. La “Comunità Alloggio Anziani” deve garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione, favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacità residue. Al fine di mantenere l'anziano attivo ed inserito nel tessuto sociale, dovranno essere curate le relazioni interpersonali avendo particolare attenzione al loro instaurarsi. L’anziano dovrà essere coinvolto nella gestione della Comunità stessa ed avere la possibilità di accedere con facilità ai servizi territoriali e avere un costante scambio con i familiari e la Comunità circostante. ART 2- DESTINATARI La “Comunità alloggio Anziani” è rivolta ad ospitare un massimo di 24 persone di età superiore ai 65 anni. Gli ospiti residenti possono essere di ambo i sessi, in stato di totale o parziale autosufficienza fisica e/o psichica, i quali per particolari condizioni psicofisiche e/o sociali, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà o per i quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio domicilio. In caso di coppia di coniugi il requisito dell’età deve essere posseduto almeno da uno dei due. La sussistenza dei requisiti indicati, serve a garantire la priorità agli utenti con residenza nel Comune di Luogosanto e a coloro privi di qualsiasi forma di sostegno familiare. La condizione di totale o parziale autosufficienza fisica e/o psichica dovrà essere dimostrata attraverso specifica certificazione medica. Si può prescindere dal limite di età per tutti quei casi in cui si manifestano situazioni eccezionali ed urgenti che non compromettono l’equilibrio della comunità; tali inserimenti, di carattere temporaneo, devono essere concordati tra il concessionario ed il servizio sociale comunale. ART 3- GESTIONE STRUTTURA E MODALITA’ DI ACCESSO L’ammissione degli anziani al servizio è di competenza del concessionario, il quale dovrà curare gli ingressi secondo la normativa regionale e nazionale alla quale dovrà fare riferimento il Regolamento interno della “Comunità Alloggio Anziani” che il concessionario ha l’obbligo di stilare successivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione. Nello stesso saranno stabiliti gli obblighi del concessionario per l’intera gestione della struttura sia per quanto attiene l’assistenza residenziale diurna e notturna agli ospiti assistiti sia per la cura degli approvvigionamenti e sia per la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili. Tutti i servizi compresi la gestione e la manutenzione ordinaria della struttura, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, propri mezzi tecnici e personale. Come contropartita delle prestazioni di servizio rese agli utenti, il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospitati nella comunità alloggio per anziani e da ogni altro servizio aggiuntivo offerto previa autorizzazione del Comune di Luogosanto. ART.4- INTEGRAZIONE RETTA MANTENIMENTO L’Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore delle persone anziane inserite o da inserire nella “Comunità” che siano residenti nel Comune di Luogosanto al momento dell'inserimento in struttura che si trovano in situazione di disagio socio-economico qualora queste non fossero in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della retta di ospitalità e i nuclei familiari che ne compongono la rete di sostegno non possano intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri più avanti definiti. L'intervento economico è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio, non potrà essere superiore agli importi massimi mensili stabiliti e verrà versato direttamente a favore della struttura dietro presentazione di fattura. Il beneficio economico decorrerà dalla data di comunicazione di ammissione allo stesso; in caso di persone già ospiti presso la struttura la decorrenza del beneficio non avrà effetti retroattivi. La determinazione della capacità economica dell’utente avviene con riferimento all’ISEE familiare e ai trattamenti economici esenti IRPEF. Infatti, la frequenza a tempo pieno della struttura che ospita l’utente in via stabile, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga sommando all'ISEE eventuali trattamenti economici esenti dall’IRPEF, quali: - indennità di accompagnamento - assegno di invalidità - rendite INAIL-INPS o di altro ente - pensione e/o assegno sociale. Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave,di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n°5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui all’art. 3 co. 2-ter del D.lgs.n. 109/1998 e, quindi, si utilizza l’ISEE ridefinito del singolo fruitore la prestazione. In applicazione dell’art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario,durante in ricovero, entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, anche derivanti dall'alienazione del patrimonio di cui al successivo capoverso, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuta, in relazione all’entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l’intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario. Ai fini dell’accesso al beneficio economico integrativo della retta l'utente deve: a) non essere proprietario o comproprietario di case, ad eccezione della casa di abitazione qualora il valore catastale della stessa non sia superiore a ¬ 70.000,00 ;l'eccezione è ammessa anche nel caso in cui la casa di abitazione sia occupata dal coniuge e/o da figli (e/o fratelli e sorelle nel caso di utente disabile) minori e/o con una disabilità permanente grave (accertata dall’Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92), purché i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a ¬ 80.000,00. b) non aver donato immobili, nuda proprietà o diritti reali su immobili nei 3 anni precedenti la richiesta dell intervento economico comunale per un valore catastale complessivo superiore a ¬ 25.000,00; né deve aver ceduto immobili nuda proprietà o diritti reali su immobili nell ultimo anno precedente la richiesta dell intervento economico per un valore catastale complessivo superiore a ¬ 25.000,00; c) non aver donato nei 3 anni precedenti la richiesta dell intervento economico beni mobiliari del valore complessivo superiore a ¬ 25.000,00. Viene lasciata alla disponibilità dell utente inserito nella Comunità una quota mensile destinata a sostenere le spese personali. La predetta quota è definita nella misura di ¬ 100,00 mensili. Per specifiche esigenze, idoneamente documentate, la quota può essere rivalutata, con provvedimento del Responsabile del Settore , tenuto conto della valutazione sociale da parte dello stesso e della disponibilità di bilancio comunale. Le suddette esigenze sono legate in particolare: - ad eccezionali spese mediche e specialistiche; - all'acquisto, dietro prescrizione di medici specialisti, di presidi e/o ausili, non direttamente assicurati dal SSN, necessari per la cura e il trattamento di particolari patologie; Ad eccezione dei casi di cui all’art. 3 co. 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998, le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile ovvero il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, sono convocati dal Responsabile del Settore Sociale allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nell’attuazione del progetto assistenziale in favore del parente , con l’eventuale assunzione di responsabilità da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico espresse dal richiedente la prestazione sociale. Qualora i parenti tenuti agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria per superare lo stato di indigenza, interessando nel contempo gli organi competenti perché gli obbligati adempiano ai loro doveri. CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI VIII.I DISPOSIZIONI TRANSITORIE Nelle more del riordino, sul territorio regionale, della disciplina in materia di valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi del sistema integrato dei servizi alla persona, dei criteri per la determinazione della compartecipazione alla spesa, nonché delle modalità di compartecipazione al costo dei servizi erogati dai Comuni nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociale e socio sanitaria, si applicano i criteri definiti in ambito locale dal Comune di Luogosanto in armonia con quanto dalla Regione già definito in altri programmi in materia sociale. VIII.II - NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel vigente regolamento si rinvia a tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia e al programma di attuazione del PLUS (Piano Locale Unitario di Servizi): - Legge 8 novembre 2000 n.328. Legge quadro per la realizzazione del sistema Integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali; Legge Regionale 23 dicembre 2005 n.23.Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n.4 del 1988 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali; Legge Regionale 25 novembre 1983, n. 27. Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni; Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 11 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici”; Legge Regionale n.12/2011, art. 18, comma 3 – Estensione della L.R. N. 11/85 “Trapiantati di fegato, di cuore e di pancreas”. Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20. Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"; Regolamento di attuazione dell’art.43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione ; Piano Regionale dei Servizi Sociali e Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS); Deliberazione della Giunta Regionale n°62/24 del 14/11/2008. Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia; Delibera della Giunta Regionale n.55-68/2000. Linee Guida sul Servizio Educativo Territoriale; Deliberazione della Giunta Regionale n°34/28 del 18/10/2010. Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e procedure per l’accreditamento. Approvazione preliminare. Legge 4 maggio 1983 n.184. Disciplina de   ()GHIJKLMNOPQR ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¯ÍÏÐÔÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ÷ð÷ð÷ð÷ð÷ðçðçðçðÝðÝðÝðÝðÝðçðçðçðçðçðçÔÎÅçÎðçðçð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð h9máhtnùh9máh?™CJ h¯B=CJh9máh#ÉCJh9máhtnù5�CJh9máhtnùCJ h9máhæjbh9máhtnùPJK  )HJLNPRíÛÛÛÉ·©›‰‰‰‰‰$„”„d¤^„”`„a$ „´d¤^„´gdtnù „Õd¤^„Õgdtnù$„¨„d¤^„¨`„a$$„¨„d¤)^„¨`„a$$„€„d¤^„€`„a$$„T„d¤^„T`„a$ R¡£¥§©«ßáãåçéëíïñóõ÷ùé×××××Á×ׯ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯$„…„d¤^„…`„a$$„š„„d¤]„š^„`„a$$„”„d¤^„”`„a$$„è„¿ „dï¤]„è^„¿ `„a$ùûýÿ        2 r íííííííÛÉ·¥————Œ „Od¤g^„O $„Od¤k^„Oa$$„T„d¤^„T`„a$$„T„d¤Y^„T`„a$$„T„d¤i^„T`„a$$„T„d¤g^„T`„a$$„…„d¤^„…`„a$ÿ            1 2 q r « ¬ ² ³ ÿ   B C I J Œ � Ê Ë Ñ Ò     U V [ \ › œ � ñ ò 3 4 t u } ~ ½ ¾    Z [ a b c š › ž ùòùòùòùòùòùòùòèòÞÖÏùòùËùòùËùòùËùòùòùËùòùËùòùËùòùòÇÖ¿ùòùËùòùòùËùòùËùòÇÖϸ h9máhJ;hJ{«hOqX5�hOqXh;� hJ{«hæjbhJ{«htnù5�h9máhÓ I5�CJh9máhtnù5�CJ h9máhæjb h9máhtnùHr ³  J � Ò  \ œ � ò 4 ~ ¾ b c › ê :ôôéôôôôôÔÔÔéôôô¿¿ôô$„T„d¤y^„T`„a$gdOqX$„T„d¤z^„T`„a$gdOqX „Od¤i^„O „Od¤g^„Ož   ¡ Ç á â è é ê í 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Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184; Legge 19 ottobre 2015 n. 173. “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”; -Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Legge n. 162/1998 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34 "Fondo per la non autosufficienza"; Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali; Legge Regionale 11 maggio 2004, n. 6. Art.17 comma 1 “Programma sperimentale Ritornare a casa” successive modifiche ; -Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 23 “Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio”. Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/8 del 28 dicembre 2006. Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni ex Onmi nonché per l’assistenza alle persone con disabilità; Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/12 del 13 giugno 2007. Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie per le funzioni ex Onmi e per l’assistenza alle persone con disabilità sensoriale; -Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni apportate dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e dalla L. 7 agosto 2015, n. 124. Per ogni singolo servizio, intervento e prestazione potranno inoltre essere adottati, in conformità alla normativa vigente e agli indirizzi del presente regolamento, ulteriori disposizioni che disciplinano nel dettaglio l’organizzazione del servizio. VIII. III – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E TRASPARENZA Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera consiliare di approvazione abrogando le precedenti disposizioni normative regolamentari in materia. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità dei servizi offerti.      PAGE \* MERGEFORMAT 2  PAGE \* MERGEFORMAT 52 µ,r”úVÍB}\é X ô ñãÕõµ¬¡–ÕÕ‹} & FK„�ÿdl¤Ð`„�ÿ „Od¤A^„O „ìd¤g^„ì „šd¤g^„š & FK„�ÿ`„�ÿ & FK„�ÿd¤g`„�ÿ$„T„df¤^„T`„a$ & FK„�ÿdl¤`„�ÿ & FK„�ÿd¤‰`„�ÿ & FK„�ÿd¤`„�ÿ ô ð ò , . !#%&()+,./LNOùçÙÇùµ®¬®¬®¬®¬–µ¬$„„„d¤]„^„`„a$dð¤$„T„d¤^„T`„a$$„…„d¤g^„…`„a$ $„Ÿ d¤f^„Ÿ a$$„T„d¤l^„T`„a$„O^„O÷ ø + , - . 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