ࡱ> y|tuvwx[tbjbj3ΐΐP  NNNNNbbb8d\bvZp(  ƔȔȔȔȔȔȔ$qN NN5)5)5) NNƔ5) Ɣ5)5)|DN$a$b'؂˕0 Û'ÛLNNÛNbP 5) 5)  Û  : Comune di Luogosanto Assessorato ai Servizi Sociali Regolamento generale in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali Allegato alla delibera di C.C. n 32 del 29.11.2017 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1- Oggetto e finalit ....p.4 Art. 2 -Principi generali ......p.4 Art. 3 Destinatari degli interventi sociali e diritti......p.4 Art. 4 Compartecipazione alla spesa...p.5 Art. 5 Modalit di gestione........p.6 Art. 6 Copertura assicurativa.........p.6 Art. 7 Tutela della riservatezza......p.6 Art. 8 Controlli e verifiche.........p.7 Art.9- Rilevazioni sulla qualitp.7 CAPO II MODALITA DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI Art. 1- Laccesso ai servizi......p.8 Art. 2 Disposizioni procedimentali ...........p.8 Art. 3 Istruttoria..........p.8 Art. 4 Valutazione dello stato di bisogno.......p.9 Art. 5 Determinazione della situazione economica del richiedente........p.9 CAPO III AREA MINORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA III.I Servizio affidamento familiare dei minori......p.11 III.II Funzioni socio-assistenziali ex O.N.M.I.........p.19 CAPO IV AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI IV.I Servizio Educativo Territoriale......p.21 IV.II Servizio ricreativo Un po di cielo, un po di sole, un po di mare ..p.28 IV. III Servizio Centro di aggregazione sociale..p.29 CAPO IV. IIII SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ART.1 - Definizione E Finalita .. p. 29 ART. 2 Destinatari ....p. 30 ART. 3 - Modalita Di Accesso/Esecuzione Del Servizio ......p. 30 ART. 4 Personale ..p. 30 CAPO V AREA SOSTEGNO ALLA MARGINALITA E INCLUSIONE SOCIALE V.I Interventi di integrazione al reddito/Contributi Economici....p.31 CAPO VI AREA SOSTEGNO ALLA DISABILITA,ALLA NON AUTOSUFFICENZA E AGLI ANZIANI ED AI MINORI VI.I Servizio Assistenza Domiciliare......p.35 VI.II Servizio Assistenza Educativa Domiciliare Minori .p.39 VI.III Soggiorni a favore della popolazione anziana......p.42 CAPO VII MULTIUTENZA:MINORI-ADULTI-DISABILI-ANZIANI VII.I Inserimenti in strutture di tipo residenziale ...p. 44 VII.II - Inserimenti in Comunit Alloggio Anziani..................p.47 CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI VIII.I Disposizioni transitorie......p.51 VIII.II Norme di rinvio........p.51 VIII.III Entrata in vigore,abrogazioni e trasparenza.......p.52 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO E FINALITA La presente norma regolamentare in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali disciplina i principi generali e le finalit cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Luogosanto, individua i destinatari, i requisiti di accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonch i criteri che guidano lerogazione delle stesse. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalit di tutelare la dignit e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficolt, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico tramite interventi personalizzati concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli. Il Comune determina tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali nel territorio comunale sulla base dei bisogni del territorio. ART.2 PRINCIPI GENERALI Il sistema integrato dei Servizi Sociali si conforma ai principi di universalit, solidariet sociale, leale collaborazione tra amministrazioni, concertazione istituzionale e sociale, sussidiariet. garantita la parit di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformit di prestazione. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettivit, equit ed imparzialit. A tali principi si ispirano linterpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia. ART.3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIALI E DIRITTI Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nel Comune di Luogosanto nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalit e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonch gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Luogosanto il Comune, nei limiti di legge, pu attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza. I Servizi garantiscono allinteressato: la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalit per accedervi e sulle possibilit di scelta; la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito alleventuale presa in carico; la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto dufficio e professionale (D. Lgs. 196/2003); Relativamente ai casi ammessi: lindividuazione delloperatore responsabile del procedimento che verr avviato; la possibilit di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e allaggiornamento periodico del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni pi adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili; il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dellinizio della erogazione delle prestazioni; il controllo, da parte del Comune, sulla qualit delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati. ART.4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA Fatti salvi i casi di esenzione, lerogazione degli interventi subordinata alla corresponsione di una quota di compartecipazione al costo dei servizi a carico dellutenza, determinata secondo criteri di solidariet, gradualit e sostenibilit della contribuzione in relazione alle capacit economiche dei richiedenti, valutate sulla base dellindicatore della situazione socio-economica (ISEE) ai sensi della normativa vigente, DPCM 05/12/2013. (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)HYPERLINK "http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/01/24/19/sg/pdf" \t "_blank"(GU Serie Generale n.19 del 24-01-2014) Il sistema tariffario dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali del Comune di Luogosanto oggetto di separata regolamentazione definita ed approvata dalla G.C. che tiene conto della disciplina normativa della Regione Autonoma della Sardegna. Il Regolamento di attuazione dellart.43 della L.R. 23/2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n.4, specifica tra i principi per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi la valutazione della situazione economica sulla base dellIndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente; lart.45 del citato Regolamento introduce il riferimento allindicatore ISEE per la determinazione della capacit economica per la compartecipazione al costo dei servizi; lart.46 pone in capo alla Giunta Regionale lindividuazione annuale della soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi; la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nellaccordo tra il Comune e il soggetto erogatore; gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo ed il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi; le tipologie di servizi per le quali prevista ladesione. In occasione della definizione, sul territorio regionale, dei servizi per i quali si prevede la corresponsione da parte dellassistito della quota di partecipazione, verranno altres definiti gli elementi e i procedimenti diretti alla valutazione della capacit economica dei destinatari; i criteri per la determinazione della compartecipazione al costo degli interventi del sistema integrato dei servizi alla persona, nonch le modalit di accettazione del costo dei servizi erogati dai Comuni nellambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociale e socio sanitaria. Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, anche attraverso la parametrazione delle tariffe all'indicatore di situazione economica equivalente, l'accesso ai servizi sociali senza sbarramento dovuto al reddito. In caso di reiterato inadempimento a quanto dovuto, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ci non rappresenti un pericolo per la salute o la dignit personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati. ART. 5 - MODALITA DI GESTIONE Il Comune, in attuazione del principio di sussidiariet, persegue la finalit di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attivit del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della societ civile, del volontariato e delle famiglie. Fatti salvi i casi delle attivit riconducibili alle funzioni proprie del Servizio Sociale Professionale, i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali possono essere erogati dallAmministrazione Comunale in forma esternalizzata, cio attraverso laffidamento agli attori sociali e professionali operanti nel territorio in possesso di idonei requisiti giuridici, tecnici, professionali, ed economico-finanziari. Laffidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica nelle forme che lAmministrazione ritiene di volta in volta pi opportune e coerentemente con quanto disposto dalla normativa di settore. I servizi possono essere gestiti in forma singola, dal Comune di Luogosanto od in forma associata con altri Comuni o Istituzioni pubbliche e private, potendo gli stessi essere compresi nellambito della programmazione distrettuale e nelle azioni di integrazione socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale. ART.6 COPERTURA ASSICURATIVA Il Comune ed i soggetti affidatari dei servizi provvedono a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari. ART.7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA I dati personali, sensibili e giudiziari sono soggetti alla riservatezza e al segreto e vengono trattati e custoditi esclusivamente per fini istituzionali come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 196/2003.) Lautorizzazione al trattamento dei diretti interessati avviene allatto di presentazione della domanda di ammissione ad usufruire del sistema dei servizi. Gli operatori preposti all erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni si impegnano a custodire i dati in loro possesso in modo da evitare, mediante ladozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalit della raccolta. ART.8 CONTROLLI E VERIFICHE LAmministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dagli interessati verificando la veridicit dei dati in esse contenuti. Qualora da tale controllo emerga la non veridicit del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici, eventualmente conseguenti, sulla base di tale dichiarazione non veritiera con riserva di denuncia alle autorit competenti. Le attivit del servizio sono oggetto di verifica e valutazione da parte dellAmministrazione Comunale a cura del Responsabile di Settore. Il cittadino che richiede il servizio, accetta le verifiche, anche senza preavviso, da parte dellAmministrazione Comunale nonch dellEnte Gestore del servizio che sar responsabile a tutti gli effetti del servizio reso. Il referente per lutente e per i suoi familiari ai fini di eventuali modifiche dellintervento, segnalazioni di ulteriori bisogni o di problematiche emerse durante lespletamento del servizio il Responsabile di Settore o altro personale da questi incaricato. ART.9 - RILEVAZIONI SULLA QUALITA' I beneficiari dei servizi, degli interventi e delle prestazioni hanno facolt di presentare reclami al Responsabile del Settore specificando le proprie generalit, indirizzo, recapito telefonico (non potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime). Il Responsabile provvede ad effettuare opportune verifiche sul reclamo, dandone riscontro al reclamante e si attiva per rimuovere, ove possibile, le cause oggetto del disservizio. LAmministrazione Comunale avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualit del servizio percepita dallutenza. A tal fine ai fruitori dei servizi verranno forniti idonei strumenti di valutazione del gradimento ed i risultati derivanti dallindagine saranno utilizzati per migliorare lofferta. CAPO II - MODALIT DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI ART. 1 LACCESSO AI SERVIZI Laccesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento pu avvenire: su richiesta del diretto interessato; su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio; su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dellattivit di prevenzione; per disposizione dell'autorit giudiziaria. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d), i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacit a provvedere a se stesso. ART. 2- DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI 1. Il procedimento amministrativo per lammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dellistanza da parte del richiedente o su impulso del responsabile del servizio/procedimento e si conclude con lattuazione dellintervento pi idoneo alla situazione specifica; Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere lammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con linteressato e consiste nella valutazione circa la riconducibilit del bisogno espresso nellambito degli interventi socio assistenziali e socio sanitari che il Comune assicura o promuove; I servizi realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedimentali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libert delle forme e di effettivit della tutela ed avvalendosi anche delle modalit relazionali che levoluzione delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili. ART. 3- ISTRUTTORIA Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione potr, nei limiti e con le modalit stabilite dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici allo scopo di inquadrare nel modo pi completo la situazione di bisogno del richiedente. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione. Nella formulazione dellintervento nonch nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno. ART. 4- VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO I soggetti di cui all'articolo 3 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita; b) incapacit di provvedere a se stessi; presenza di provvedimenti dell'autorit giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali; presenza di svantaggio personale in situazione di fragilit della rete sociale. La valutazione della situazione di bisogno compete alloperatore sociale e/o responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dallinsieme delle risorse disponibili. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalit delle valutazioni professionali di competenza delloperatore sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano: la capacit economica del diretto interessato, basata sul valore dellISEE; la disponibilit di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia; la disponibilit personale di risorse di rete; le condizioni di salute; la situazione abitativa; la capacit di gestione di s e del nucleo familiare; la capacit di assumere decisioni. ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacit economica delle persone si misura sulla base dellIsee. 1. LIsee viene utilizzato: per fissare, in relazione allaccesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacit economica; per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorit di ammissione; per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dellutente. 2. Ai fini della valutazione dei requisiti per laccesso alle prestazioni e per la relativa tariffazione, il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si attiene alle seguenti configurazioni del nucleo di riferimento sulla base del quale calcolare lIsee: per le persone portatrici di handicap e per le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti si considera lISEE per prestazioni socio-sanitarie dellinteressato; per le persone ultrasessantacinquenni non rientranti nella previsione di cui alla lett. a) e nei rimanenti casi si considera lISEE ordinario dellintero nucleo anagrafico. 3. La Giunta Comunale provvede, nel rispetto della disciplina generale approvata dal Consiglio e sulla base di specifica istruttoria volta a valutare gli impatti economico finanziari delle scelte assunte, ad emanare e ad aggiornare: con riferimento allelenco delle prestazioni di sussidio economico, le relative soglie Isee di accesso; con riferimento ai servizi per i quali prevista una quota di contribuzione a carico degli utenti, le fasce Isee e gli ulteriori indicatori sociali da utilizzare per calcolare lammontare della contribuzione; le soglie di riferimento per lesenzione dal pagamento delle quote di contribuzione ai servizi. . CAPO III AREA MINORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA III.I SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI ART.1 DEFINIZIONE E FINALITA Laffido un intervento che ha lo scopo di garantire al minore, la cui famiglia dorigine vive una condizione di temporanea ma significativa difficolt, di essere accolto presso unaltra famiglia (o persona singola) definita affidataria che gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dellAutorit Giudiziaria competente. Laffidamento familiare ha lo scopo di rispondere al diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nellambito di una famiglia [], senza distinzione di sesso, di etnia, di et, di lingua, di religione, [] quando la famiglia (naturale) non in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione (Legge n149/2001, art.1,comma 4 e 5; Legge n 173/2015). Laffido presuppone la possibilit di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha determinato lallontanamento. Pertanto ha sia valore preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale gi conclamata, sia riparativo in situazione di crisi manifesta. Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficolt e gli interventi mirati al sostegno e recupero delle capacit genitoriali del nucleo familiare dorigine. Laffidamento del minore prevede una modalit di intervento di tipo progettuale con il coinvolgimento e la conseguente assunzione di responsabilit di tutti i soggetti coinvolti. ART. 2 LA COLLOCAZIONE DEL MINORE E LE TIPOLOGIE DI AFFIDO Il minore per il quale viene predisposto un intervento di affido familiare pu essere collocato presso: una famiglia affidataria dellambito parentale (affido intra familiare o a parenti); una famiglia affidataria esterna allambito parentale (affido etero familiare): il minore viene inserito presso una famiglia (coppia con o senza figli, o single) diversa dalla propria, che offre la sua disponibilit ad accoglierlo e che presenta i requisiti di idoneit per quel particolare minore. Esistono diversi tipi di affidamento: Consensuale, quando la famiglia di origine concorde con tale provvedimento. E' disposto dal Servizio Sociale Comunale di Luogosanto, con il consenso dei genitori o del genitore esercente la potest genitoriale ovvero del tutore del minore (qualora ci sia) ed reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui risiede il minore; Giudiziale, quando famiglia di origine non esprime il consenso allaffido. In questi casi decretato dal Tribunale per i Minorenni e lUfficio Servizi Sociali del Comune di Luogosanto ha il compito di realizzarlo. A seconda della durata e del tipo di accoglienza laffidamento familiare pu essere: Part-time: quando il minore trascorre l'intera giornata o solo alcune ore con gli affidatari, rientrando la sera dai suoi genitori. Questa tipologia comprende il sostegno al minore in parte delle attivit quotidiane (per es. nel pomeriggio per il sostegno nei compiti scolastici, seguendolo nelle attivit di gioco e nel suo tempo libero). In questi casi la famiglia/persona affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficolt nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. In casi particolari pu essere previsto un inserimento part time per le sole ore notturne (cio in una fascia oraria che va presumibilmente dalle 20.00 alle 8.00); Residenziale a lungo termine: quando il minore trascorre la propria quotidianit (giorno e notte), in modo stabile e continuativo per lunghi periodi (mesi o anni) con gli affidatari, mantenendo al contempo i rapporti con la famiglia dorigine; Residenziale a breve termine: tutti quei casi in cui il minore viene accolto da una famiglia/persona per brevi periodi di tempo (per es. nelle vacanze estive, nei week-end o in intervalli di tempo definiti); Durgenza: in situazioni in cui si rende necessario accogliere un bambino o adolescente in situazioni non previste ed urgenti, a seguito di improvviso allontanamento dal proprio nucleo familiare (abbandono, gravi deviazioni o incuria ecc.) nell'attesa che l'Autorit Giudiziaria disponga insieme ai Servizi un progetto di sostegno a lungo termine (art 2, comma 3, Legge n.149/2001, art.403 del Codice Civile). Laffidamento familiare non pu superare la durata di ventiquattro mesi ed prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dellaffidamento rechi pregiudizio al minore (art.4, comma 4, Legge n.149/2001-L.173/15). ART. 3 I DIRITTI DEL MINORE Il minore ha diritto: Ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto daffido (art.4, comma 1, Legge n.149/2001-L. 173/15); a mantenere rapporti con la famiglia dorigine, favorendo la continuit del legame; a mantenere rapporti significativi con la famiglia affidataria anche al termine dellaffido, quando non vi siano particolari controindicazioni rilevate dai Servizi o dallAutorit Giudiziaria; a ricevere tutto il supporto sociale, educativo e psicologico di cui necessita nel percorso di affido, tenendo conto delle sue specifiche esigenze e risorse personali. ART. 4 I DIRITTI ED I DOVERI DELLA FAMILIGIA DORIGINE La famiglia dorigine del minore affidato ha diritto: ad essere informata sulle finalit dellaffidamento, in generale e per lo specifico progetto che la riguarda; a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare le difficolt individuali e familiari che hanno determinato la collocazione del proprio figlio presso unaltra famiglia; a mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo le modalit concordate con i Servizi e/o stabilite dalAutorit Giudiziaria; ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido. La famiglia dorigine del minore affidato si deve impegnare a: sostenere il proprio figlio nelle diverse fasi dellesperienza di affido; favorire, anche in collaborazione con gli Operatori, il rientro del minore in famiglia attraverso un impegno concreto nel superare le proprie difficolt che hanno determinato laffido; rispettare modalit, orari, e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dellAutorit Giudiziaria; contribuire, nei limiti delle proprie risorse, alle spese relative al proprio figlio in affido; aderire al progetto di supporto socio-educativo predisposto in suo favore dal Servizio Sociale, mantenendo una comunicazione costante improntata ad un atteggiamento collaborativo e responsabile; - non ostacolare i rapporti tra il minore e la famiglia affidataria. ART. 5 I DIRITTI ED I DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA La famiglia affidataria si impegna a: accogliere presso di s il minore, secondo le modalit connesse alla tipologia di affido predisposta a suo favore; provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dallautorit affidante (Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellarticolo 316 del codice civile); esercitare i poteri connessi con lautorit parentale in relazione agli ordinari rapporti con listituzione scolastica e con le autorit sanitarie (art.5 Legge149/2001- Legge 173/2015); garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni importanti, dei suoi affetti e della sua identit culturale, sociale e religiosa; garantire il mantenimento dei rapporti del minore con la sua famiglia dorigine, in collaborazione con i Servizi e secondo le prescrizioni dellAutorit Giudiziaria; assicurare rispetto e discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia dorigine; collaborare con gli operatori dei Servizi e ove possibile con la famiglia dorigine. La famiglia affidataria ha diritto a: essere preparata attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalit dellaffido in generale e sullo specifico progetto che le viene proposto; ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto; ad avere un sostegno individuale e/o di gruppo; ad avere il contributo necessario al mantenimento del minore affidato, a cui si aggiungono le spese straordinarie preventivamente concordate con il Settore Servizi Sociali del Comune di Luogosanto ed il Servizio Affido e debitamente documentate; ad avere copertura assicurativa e tutte le agevolazioni previste per legge (assegni familiari, detrazioni dimposta, interventi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari, ecc.). ART.6 IMPEGNI DEL SERVIZIO SOCIALE Il Servizio Sociale Comunale, attraverso unEquipe costituita da Operatore Sociale e Psicologo, svolge le seguenti funzioni: formula una diagnosi sociale e psico-relazionale approfondita della situazione familiare ed una prognosi sulla sua recuperabilit; elabora una prima ipotesi di progetto di affido specificando obiettivi, durata presunta, programma di aiuto alla famiglia dorigine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalit di incontro del minore con la famiglia dorigine; verificata la necessit di procedere con laffido, attiva le risorse presenti sul territorio quali il Servizio Educativo Territoriale , il Servizio Educativo Comunale ed il Servizio Affidi , per poter procedere nella formulazione del progetto e nellindividuazione della famiglia affidataria idonea per quel particolare minore; qualora si verificassero le condizioni per un affido consensuale, trasmette al Giudice Tutelare la necessaria documentazione per la richiesta di convalida dellaffido; in assenza del consenso della famiglia dorigine del minore invia opportuna segnalazione sullo stato di disagio dello stesso proponendo leventuale intervento di affido familiare (o nel caso di affidi durgenza comunicando lavvenuto inserimento nel nucleo affidatario); segue levoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici con la famiglia dorigine e il minore, predisponendo tutti gli interventi necessari (economici, lavorativi, abitativi, educativi, psicologici, ecc.) ed attuando verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto stesso, compresa la famiglia affidataria. Qualora lUfficio Servizio Sociale Comunale si trovasse nella condizione di intervenire in una situazione di fatto relativa ad un affidamento intra o etero familiare avviato spontaneamente dalle famiglie interessate o disposto da altri servizi, verificher leffettiva rispondenza dellaffido alle esigenze di tutela del minore, informandone lAutorit Giudiziaria. Qualora invece esistessero provvedimenti precedentemente disposti dallAutorit Giudiziaria verificher lesecuzione degli stessi. La complessit degli interventi necessari per la realizzazione del progetto di affido di un minore implica il coinvolgimento dei servizi socio-educativi comunali che possono avere pregressa conoscenza del minore, della famiglia dorigine e di quella affidataria e che possono dare il loro contributo in termini di comprensione del caso, lettura dei bisogni e messa in campo di risorse volte al recupero della famiglia dorigine e al sostegno del minore e della famiglia affidataria; cos come fondamentale la condivisione del progetto di affido con tutti i servizi socio-sanitari a vario titolo coinvolti nel supporto alla famiglia dorigine o al minore (Consultorio Familiare, Neuropsichiatria dellInfanzia e dellAdolescenza, Centro di Salute Mentale, ecc.). Il Comune di Luogosanto ha lonere di: redigere un documento di sintesi sul progetto di affido recante Le motivazioni che hanno determinato laffido, nonch i tempi e i modi dellesercizio dei poteri riconosciuti allaffidatario e le modalit attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore (art. 4 comma 3 Legge n.149/2001- Legge 173/2015) [] deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dellaffidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia dorigine (art. 4 comma 4 Legge n.149/2001); nel caso di affido consensuale, sia la famiglia dorigine che la famiglia affidataria sottoscriveranno un documento in cui dichiarano rispettivamente, il proprio consenso allaffido e la disponibilit ad accogliere il minore; formalizzare laffido attraverso un atto amministrativo; predisporre quanto di competenza per la realizzazione degli incontri tra il minore e la famiglia dorigine avvalendosi anche dei servizi attivi nel territorio (es. Servizio Affido Familiare , SET, etc.); corrispondere regolarmente il contributo economico spettante a favore del minore (comprese eventuali integrazioni straordinarie) alla famiglia affidataria; garantire una copertura assicurativa di responsabilit civile e infortuni per incidenti o danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dellaffido; informare tempestivamente e costantemente lAutorit Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni) sullavvio dellintervento di affido, sul suo iter e sulla sua conclusione; garantire la necessaria circolarit di informazioni tra i servizi coinvolti nel progetto di affido; verificare che vengano rispettati i diritti del minore, della famiglia dorigine e della famiglia affidataria. ART. 7 SOSTEGNO ECONOMICO ALLAFFIDO FAMILIARE Il Servizio Sociale Comunale che provvede a disporre laffidamento del minore, garantisce lerogazione di un contributo economico (Legge 149/2001 Art.5 comma 4- Legge 173/2015) destinato alla famiglia affidataria, a favore del minore in affido, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico che possano arrecare difficolt alla famiglia nel prendersi cura di lui o lei. Lopera svolta dalla famiglia affidataria viene riconosciuta come servizio pubblico; a tal fine il Comune corrisponde allaffidatario, indipendentemente dalle condizioni reddituali dello stesso, un contributo economico a rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del minore affidato. Lerogazione del contributo economico disposta solo nel caso in cui la famiglia affidataria presenti istanza scritta. Il sostegno economico allaffido familiare, con il conseguente impegno di spesa, deve essere espressamente indicato nella Determina del Responsabile del Settore con la quale si dispone laffidamento. Lerogazione del contributo viene disposta con cadenza mensile. Nel caso in cui il minore venga affidato a parenti tenuti agli alimenti (ai sensi dellart. 433 codice civile) ossia nonni, fratelli o sorelle, il contributo economico mensile ammonta al minimo vitale, come annualmente definito con Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna; tale contributo potr essere maggiorato del 50% qualora lUfficio rilevasse uno stato di effettiva necessit del nucleo affidatario (numerosit dei minori affidati, particolari difficolt relazionali, et degli affidati, modeste risorse economiche, ecc.). Nel caso in cui il minore venga affidato ad una famiglia che non rientra tra i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dellart. 433 codice civile, il contributo economico mensile ammonta al minimo vitale, come annualmente definito con deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna, maggiorato del 50%. Nel caso di affidi part time il contributo economico sar proporzionale alleffettiva permanenza del minore presso il nucleo affidatario (week-end, affido durgenza, per le vacanze, ecc.) prendendo come riferimento gli importi sopra indicati. Nel caso di affido di due o pi minori ad un medesimo nucleo affidatario, verr corrisposto il contributo economico tenendo conto del minimo vitale corrispondente al numero dei minori in affido, considerati come componenti di un nucleo familiare a s. Per particolari necessit dellaffidato (spese sanitarie straordinarie, eventi imprevisti, ecc.), previamente documentate, lUfficio pu valutare unintegrazione straordinaria del contributo economico con provvidenze aggiuntive, non previste da ulteriori interventi di settore. LUfficio si riserva comunque di verificare leffettiva impossibilit da parte del nucleo affidatario nel farvi fronte autonomamente. In ogni caso la famiglia affidataria pu usufruire dei servizi socio-assistenziali ed educativi erogati dal Comune di Luogosanto (educatore domiciliare, servizi estivi, progetti personalizzati per la disabilit, sussidi economici, ecc.) nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dai rispettivi regolamenti. Il Comune provvede al pagamento del contributo economico per i minori residenti nel proprio territorio, per i quali ha disposto laffidamento (sia consensuale che giudiziale). La corresponsione del contributo cessa alla conclusione dellaffido. Qualora la famiglia affidataria fosse residente in altro Comune fin dallinizio dellaffido o si trasferisse altrove solo successivamente allavvio dellaffido, il Comune di Luogosanto si obbligher a corrispondere il contributo per il periodo in cui continuer a essere titolare dellintervento di tutela sul minore. LUfficio pu altres valutare, qualora non vi sia stata decadenza della potest genitoriale, le modalit di contribuzione economica della famiglia dorigine alle esigenze del minore affidato. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, lUfficio proceder alla valutazione dei casi particolari, e alladozione del conseguente provvedimento, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia. ART. 8 IL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE Laffidamento viene disposto formalmente con Determina del Responsabile del Settore e tale documento dovr richiamare: nel caso di affido giudiziale, il Decreto del Tribunale per i Minorenni; nel caso di affido consensuale, il consenso allaffido sottoscritto dalla famiglia dorigine del minore e analoga sottoscrizione della famiglia affidataria relativamente alla disponibilit ad accogliere il minore; il progetto di affido o eventuale relazione dellUfficio Servizi Sociali con la quale viene motivato lintervento di affido; la richiesta scritta della famiglia affidataria di poter usufruire del contributo di sostegno allaffido; La Determinazione del Responsabile del Settore deve esplicitare infine: la previsione dellammontare del contributo economico destinato alla famiglia affidataria, qualora la stessa lo richieda; la previsione dellaccensione di una polizza assicurativa ed i relativi impegni di spesa. Nel caso di affido consensuale lUfficio Servizi Sociali trasmette al Giudice Tutelare la Determina di cui sopra (con allegati i documenti citati) per la relativa richiesta di convalida; nel caso di affido giudiziale lUfficio valuta lopportunit di inviare la Determina al Tribunale per i Minorenni al fine di informarlo sullavvio dellaffido stesso. ART. 9 CONCLUSIONE DELLAFFIDAMENTO Laffidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorit che lo ha disposto (art.4, comma 5, Legge 149/2001- Legge 173/2015), valutato linteresse del minore, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: sia venuta meno la situazione di difficolt temporanea della famiglia dorigine; la prosecuzione rechi pregiudizio al minore; lAutorit Giudiziaria disponga differenti interventi di tutela del minore; il minore affidato raggiunga la maggiore et. Nel caso in cui il minore in affido, al raggiungimento della maggiore et, non si trovi nella condizione di procedere in autonomia svincolandosi dalla famiglia affidataria e contestualmente la famiglia dorigine non abbia portato a termine il percorso di recupero delle sue capacit di prendersi cura del proprio figlio/a, lUfficio Servizi Sociali valuter lopportunit di predisporre un progetto di inclusione sociale secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia, in collaborazione con il giovane maggiorenne, qualora lo stesso esprimesse il suo consenso al progetto. Una volta terminato laffidamento, gli operatori responsabili (lUfficio Servizi Sociali, il SET etc.) sono tenuti ad accompagnare e verificare il reinserimento del minore nella sua realt dorigine, promuovendo tutti gli interventi necessari a: favorire il ripristino di una relazione quotidiana stabile e rassicurante tra il minore ed il nucleo dorigine, rinforzando gli aspetti funzionali; facilitare lo svincolo del minore dalla famiglia affidataria con il riaffidamento affettivo a quella dorigine; valorizzare le esperienze riparative vissute dal minore ed i legami etero familiari interiorizzati; stimolare la riassunzione di responsabilit di tutti gli attori coinvolti al termine dellesperienza dellaffido. In casi particolari, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, laffido familiare di un minore potrebbe protrarsi senza un termine prestabilito, per sopraggiunte difficolt nel percorso di recupero della famiglia dorigine. In tali situazioni, denominate nella prassi affidi sine die, lUfficio Servizio Sociale Comunale, continuer a garantire tutti gli interventi necessari, sollecitando eventuali ulteriori interventi dellAutorit Giudiziaria a tutela del minore. ART. 10 - AFFIDO A COMUNITA PER MINORI Qualora il minore in stato di disagio psicosociale necessitasse di essere temporaneamente accolto in contesto alternativo a quello della sua famiglia dorigine, ma: non fosse disponibile alcuna famiglia affidataria con adeguate competenze e disponibilit funzionali alle sue esigenze; lUfficio e/o lAutorit Giudiziaria avessero valutato la necessita di un allontanamento del minore per il tempo necessario alla predisposizione di un progetto di lungo termine su di lui ed il suo nucleo di appartenenza; vi fosse limpossibilit a procedere con un affidamento familiare in quanto controindicato nella specifica situazione del minore; lAutorit Giudiziaria avesse decretato linserimento del minore in Comunit quali misura amministrativa ai sensi dellart.25 del R.D.L. n.1404 /1934 lUfficio Servizi Sociali procede con linserimento del minore in struttura comunitaria adatta alle sue personali esigenze. Secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dellarticolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.3 del 10/07/2008 le tipologie di strutture destinate allaccoglienza di minori sono le seguenti: case famiglia e gruppi di convivenza; comunit di sostegno per gestanti e o madri con bambino; comunit di accoglienza per minori; comunit socio-educative integrate per minori. Ognuna di tali strutture pu garantire al minore risposte differenti per le sue specifiche esigenze. Le modalit di inserimento, tempi ed obiettivi del progetto educativo verranno concordati tra lUfficio e la struttura individuata per ogni minore. Valgono anche in questo caso le disposizioni per laffidamento familiare contenute nellapposito regolamento al quale si rimanda. Il Comune di Luogosanto, attraverso lUfficio competente e secondo eventuali prescrizioni dellAutorit Giudiziaria dispone linserimento del minore in struttura provvedendo al pagamento della retta dopo aver stilato apposta convenzione con lente gestore della struttura. Il Comune di Luogosanto provvede agli oneri finanziari relativi allinserimento in struttura per i minori residenti nel proprio territorio ed eventualmente per i minori stranieri non accompagnati o che comunque rientrino nella condizione del domicilio di soccorso. Il Comune di Luogosanto provveder alla richiesta di integrazione delle spese allente competente, qualora il minore per il quale ha dovuto disporre laffidamento durgenza, fosse residente in altro Comune. III.II - FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI EX O.N.M.I. ART. 1 DEFINIZIONE E FINALITA Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa, le modalit di erogazione degli interventi socio-assistenziali, precedentemente di competenza delle Province, in favore di particolari categorie di cittadini meglio individuati nel successivo articolo 2. ART.2 DESTINATARI Sono destinatari dei benefici di cui al presente regolamento le seguenti categorie di cittadini residenti nel Comune di Luogosanto: minori ex ONMI; gestanti ex ONMI, nubili, vedove e separate; minori riconosciuti dalla sola madre; minori esposti o abbandonati ex L.184/83 e ss.mm.ii. fino a decreto del Tribunale dei Minorenni di individuazione della coppia adottiva; minori soli e non accompagnati. In presenza di una delle circostanze sopraesposte l'accesso agli interventi previsti dal presente regolamento subordinata alla sussistenza delle seguenti ulteriori condizioni: residenza nel territorio del Comune di Luogosanto; insufficienza del reddito familiare in base ai parametri determinati annualmente dallAssessorato dellIgiene e Sanit e dellAssistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna; condizione socio-ambientale e familiare a rischio di emarginazione, di disadattamento e di abbandono. ART.3 MODALITA DI ACCESSO L'erogazione degli interventi subordinata alla presentazione al Comune di Luogosanto, da parte dell'interessato o, in caso di minori, da parte l'esercente la potest genitoriale o del tutore, di specifica domanda su apposita modulistica, corredata della necessaria documentazione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo di assegnazione del contributo economico. Se nel periodo intercorrente uno dei requisiti si modifica, il dichiarante ne deve dare immediata comunicazione per iscritto allufficio competente. ART.4 - MISURA ED ENTITA DEI BENEFICI La possibile tipologia di intervento attivabile ai fini del presente regolamento la concessione di un sussidio economico straordinario una tantum in presenza di particolari e contingenti situazioni di difficolt economica. Nellambito delle politiche di contrasto alla povert la misura e lentit degli interventi viene commisurata ai limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio nonch allindicatore della situazione socio-economica dei beneficiari degli interventi, stabilito sulla base di parametri definiti e uniformati a livello regionale, in affiancamento alla valutazione professionale del bisogno. Le modalit di erogazione del beneficio potr differenziarsi a seconda delle singole esigenze. ART.5 - DECADENZA DAI BENEFICI Si proceder allimmediata interruzione dellerogazione del sussidio concesso al verificarsi di una delle seguenti condizioni: venir meno di una delle circostanze che hanno dato luogo alla concessione del beneficio; presentazione di dichiarazioni mendaci e falsit negli atti risultanti dai controlli effettuati. In questo caso verr disposta la revoca dellintero finanziamento concesso oltre che avviate le procedure di segnalazione alle Autorit competenti. CAPO IV AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI IV.I - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA Il Comune di Luogosanto, con il presente regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalit di accesso e fruizione del Servizio Educativo Territoriale rivolto ai minori ed ai loro nuclei familiari in condizione di significativo disagio psicosociale. Il Servizio Educativo Territoriale si propone come uno strumento flessibile di intervento psico-sociale con lobiettivo di promuovere le potenzialit esistenti nei nuclei in difficolt, prevenire la cronicizzazione dei problemi e stimolare lassunzione di responsabilit nellaffrontare il proprio disagio esistenziale. Nel fornire supporto ai minori ed alle loro famiglie il servizio opera al fine di: Stimolare e supportare il minore nel suo personale percorso di crescita, al fine di integrare unimmagine di s positiva, accrescere la percezione della propria autoefficacia, riconoscere, esprimere e soddisfare i propri bisogni affettivi e relazionali nel rispetto di s e degli altri; Favorire lintegrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale del minore e del suo nucleo familiare nella propria comunit; Favorire linstaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale tra minori e adulti, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa; Favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufficiente tutela. ART. 2 DESTINATARI Il Servizio Educativo Territoriale si rivolge ai minori, in et compresa tra 0 e 18 anni ed ai loro nuclei familiari, residenti nel Comune di Luogosanto, che sperimentino situazioni di disagio psico-sociale e relazionale, con rischio di emarginazione e devianza, tali da non poter essere affrontate e risolte autonomamente. I destinatari degli interventi sono: Minori sottoposti a provvedimenti (civili, amministrativi, penali) disposti dallAutorit Giudiziaria (Tribunale ordinario, Tribunale dei Minorenni, Giudice Tutelare); Minori in fase di dimissione da strutture residenziali con conseguente reinserimento in famiglia o avvio ad una vita autonoma; Minori in adozione o in affidamento intra ed extra familiare; Minori con difficolt di integrazione e progressione in ambito scolastico e lavorativo; Minori con disagio psicologico e problematiche comportamentali tali da ostacolare o compromettere adeguati processi di sviluppo, integrazione e socializzazione; Minori appartenenti a nuclei familiari con difficolt ad esercitare la funzione educativa (presenza di un solo genitore, patologia invalidante di uno dei genitori, conflittualit coniugale, condizione di emigrazione con difficolt di integrazione, numerosit del nucleo, difficolt socio-culturali e linguistiche, assenza rete parentale, isolamento ambientale, ecc.); Minori diversamente abili per i quali si rende necessario un progetto di intervento mirato allintegrazione sociale nel contesto di appartenenza; Adulti entro il sessantacinquesimo anno di et che abbiano una disabilit psichica medio-grave certificata. Il Servizio Educativo pu esplicare le sue potenzialit e rendersi efficace nelle situazioni non ancora gravemente compromesse ma in cui siano presenti sufficienti risorse e volont ad accettare lintervento ed a collaborare per il suo successo. Per i nuclei familiari con minori diversamente abili che gi usufruiscono di progetti personalizzati ai sensi della Legge n.162/1998 il responsabile del Settore valuter il caso e lopportunit di attivazione del Servizio tenendo in considerazione dellarticolazione del piano medesimo e degli interventi ivi previsti. Il Servizio Educativo pu intervenire anche oltre la maggiore et qualora si tratti di garantire continuit ad un intervento avviato precedentemente e la cui conclusione (in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati) sia prevista nel periodo immediatamente successivo (es. minori con procedimenti amministrativi ai sensi dellart. 25 R.D.L. 1404/1934, in dimissione da comunit educative ed inseriti in progetti di inclusione sociale, ecc.). ART. 3 MODALITA DI ACCESSO Laccesso al servizio subordinato alla presentazione di apposita domanda, da prodursi sulla modulistica predisposta dai competenti uffici comunali, da parte del/degli esercenti la potest genitoriale o su esplicita richiesta contenuta nel provvedimento dellAutorit Giudiziaria. Qualora linvio al servizio fosse proposto dal medesimo Servizio Sociale Comunale, o da altro Ente esterno (ad es. la Scuola) lattivazione degli interventi non pu essere attuata senza laccettazione da parte dellinteressato. Nel caso i cui il minore per il quale si richiede lintervento fosse diversamente abile, alla domanda dovr essere allegata la necessaria documentazione (certificazione medica attestante la disabilit, diagnosi funzionale e ogni altro documento utile ad illustrare la specificit del caso). Il Servizio Sociale Comunale si riserva la facolt di richiedere opportuna relazione sul caso allinviante, nella quale siano rese esplicite le motivazioni dellinvio, la natura del disagio, gli interventi attuati fino a quel momento ed ogni altra informazione utile allo scopo. Le richieste pervenute allAmministrazione verranno valutate per essere ammesse ad usufruire del servizio secondo i seguenti criteri che stabiliscono le priorit di scelta: minori appartenenti a famiglie che hanno significative difficolt ad esercitare le proprie funzioni educative; presenza di un provvedimento prescrittivo dellAutorit Giudiziaria; minori inseriti in comunit, adottati, in affido intra o etero familiare, in fase di inserimento nel nuovo nucleo familiare o reinserimento nella famiglia dorigine, in dimissione dalla struttura; minori o adulti (entro il sessantacinquesimo anno di et), diversamente abili che non usufruiscono di nessun altro servizio socio-sanitario; lintervento prioritariamente assicurato a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie fino ad esaurimento delle risorse umane ed economiche a disposizione. ART. 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI Nel perseguire gli obiettivi generali, attraverso una progettazione personalizzata, il Servizio Educativo Territoriale agisce con interventi che possono essere rivolti al singolo, minore o adulto, alla coppia genitoriale o allintero gruppo familiare. Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, a breve e lungo termine, si possono esplicare nelle seguenti dimensioni: cura di s, delle proprie cose e degli spazi di vita, al fine di rendere il minore autonomo ed in grado di preservare la salute e dignit personali, nonch consapevole di quanto possiede o condivide con altri; sostegno nelle attivit didattiche, con particolare attenzione alle difficolt cognitive, alle carenze o limiti socio-culturali, alla insufficiente motivazione agli apprendimenti ed alla capacit di rendersi autonomi; orientamento scolastico e/o occupazionale, al fine di aumentare le conoscenze sulle proprie capacit e potenzialit, sulle offerte formative e lavorative disponibili e stimolare scelte adeguate e positive per il proprio futuro; supporto alla socializzazione, favorendo lincontro con i pari e stimolando la capacit di gestire le problematiche interpersonali; attivit di mediazione e facilitazione nella relazione genitori-figli, avendo cura di favorire lascolto reciproco, il dialogo e lo scambio di esperienze, fornendo anche strumenti per gestire la conflittualit allinterno della dialettica delle relazioni umane, prevenendo esiti disfunzionali; supporto alle funzioni educative genitoriali al fine di stimolare ed attivare capacit di accudimento, protezione, accoglienza e risposta ai bisogni emotivi ed affettivi dei figli, promozione di atteggiamenti normativi ed autorevoli, contenimento dei comportamenti inadeguati, ecc.; assistenza e conduzione degli incontri protetti tra genitori con limitazioni della potest genitoriale e minori inseriti in comunit o famiglie affidatarie, al fine di gestire le complesse dinamiche relazionali preservando entrambi dal proprio disagio ma favorendo al contempo un significativo scambio affettivo, anche in previsione del ricongiungimento; accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio, affinch sia il minore che gli adulti di riferimento possano usufruire delle garanzie ed opportunit offerte dalla comunit in risposta ai bisogni sanitari, economici, lavorativi, formativi, culturali, sociali, e ricreativi. In ogni caso lintervento del Servizio Educativo non pu configurarsi come mero sostegno scolastico, laddove il nucleo familiare abbia in s le risorse per attivarsi autonomamente. Analogamente il Servizio Educativo non pu essere utilizzato con finalit terapeutica, clinica e riabilitativa in situazione di disabilit accertata, essendo tali prestazioni di competenza delle strutture e servizi del sistema sanitario nazionale; il SET interviene ad integrazione di tali interventi ponendosi finalit pi ampie di tipo socio-educative. ART. 5 - MODALITA OPERATIVE La metodologia di lavoro del Servizio educativo deve avvalersi: della multidisciplinariet degli interventi garantita dalla presenza di unEquipe multiprofessionale in grado di fornire un approccio integrato e complesso alle situazioni, con gli strumenti specifici di ogni professionalit; della progettualit degli interventi finalizzati ad uno o pi obiettivi, valutati nel tempo, monitorati e rimodulati; della supervisione dellEquipe sulloperativit dei professionisti, al fine di individuare potenzialit e limiti degli operatori e delle situazioni e prevenire quindi linefficacia degli interventi, il malessere professionale ed il conseguente danno allutenza; del lavoro di rete inteso come consapevolezza della parzialit del proprio intervento, che si rende efficace se integrato con altre tipologie di intervento, con operatori e servizi territoriali diversi ma accomunati da un obiettivo comune; del coinvolgimento e collaborazione del minore e del suo nucleo familiare, necessaria premessa per un intervento personalizzato, che presuma la consapevolezza del bisogno, la disponibilit a ricevere il supporto dai servizi, la responsabilit delle proprie scelte e cambiamenti. La presa in carico dellutenza da parte dellEquipe professionale del Servizio Educativo Territoriale ha inizio con la presentazione del caso da parte del Servizio Sociale Comunale mediante documentata relazione. Dopo aver valutato, con il Servizio Sociale Comunale, lopportunit dellintervento socio-educativo e concordato gli obiettivi da raggiungere, lEquipe del SET, predisposta dallUfficio di Piano, assume la titolarit dei casi e procede ad unanalisi completa della situazione. In questa fase ci si avvale delle informazioni trasmesse dal Servizio sociale, necessariamente integrate da ulteriori conoscenze, approfondimenti e verifiche sul caso, dallosservazione diretta, dalle informazioni fornite dalla famiglia e da quanto acquisito dalle consultazioni di altri servizi o agenzie educative. Conclusa la fase conoscitiva del minore e del suo nucleo si procede con la definizione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) in cui vengono precisati gli obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica (che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante tutto il percorso attuativo), i compiti delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti interistituzionali. Vengono quindi concordate le modalit di intervento e scelti uno o pi ambiti per lattuazione del servizio: - a domicilio, per lanalisi delle modalit relazionali assunte allinterno del nucleo familiare, per la negoziazione delle richieste, per il sostegno dei compiti educativi e per lavvio dei processi di aiuto ed autoaiuto; nella scuola, come supporto specialistico agli insegnati per la lettura e lanalisi partecipata dei bisogni e delle problematiche espresse dai minori, per la creazione di progetti mirati ed integrati per il singolo e/o il gruppo classe che favoriscano contestualmente la riappropriazione delle competenze istituzionali specifiche; nei servizi e nelle risorse del territorio, allinterno del gruppo dei pari per la ricerca e promozione delle risorse per le attivit del tempo libero; per losservazione delle dinamiche relazionali del gruppo dei pari in situazioni di aggregazione guidata e per la collaborazione allinserimento e supporto ai processi dintegrazione; in strutture momentaneamente ospitanti il minore. Nei casi in cui i progetti educativi prevedano interventi aggiuntivi oltre quelli specificatamente socioeducativi, il Servizio Sociale Comunale si far carico dellattivazione dei necessari interventi socioassistenziali (assistenza economica, domiciliare, inserimenti lavorativi, ecc.). Il Servizio Sociale linterlocutore istituzionale dellAutorit Giudiziaria, e curer i contatti, soprattutto in fase iniziale con gli altri servizi territoriali che dovessero essere coinvolti lasciando successivamente allEquipe del SET sufficiente autonomia nel gestire direttamente i rapporti con detti servizi, finalizzati alloperativit degli interventi programmati. IL Servizio Sociale ed il Servizio Educativo Territoriale avranno alcuni fondamentali momenti di incontro e coordinamento: in fase di avvio, quando viene presentato ed illustrato il caso e si concorda sulla realizzazione dellintervento educativo; -in fase di presentazione dellutente allEquipe del SET, di programmazione e stesura del PEI; - in fase di verifica e valutazione dellintervento, compresa la cessazione o sospensione. LEquipe del Servizio Educativo Territoriale dovr fornire periodicamente al Servizio Sociale opportuna documentazione sullattivit svolta, contenente informazioni di tipo quantitativo (ore intervento, accessi domiciliari, calendario mensile attivit, contatti e collaborazioni interistituzionali attivati, ecc.) e qualitativo (PEI, relazioni mensili, tipologia degli interventi, descrizione e valutazione degli interventi, ecc.). ART. 6 PERSONALE Il Servizio Educativo Territoriale si avvale per la sua operativit di unEquipe multiprofessionale composta da Educatore Professionale, Coordinatore, Psicologo, Operatore Sociale Responsabile del Settore referente del caso. LOperatore Sociale, in qualit di responsabile del Settore, rappresenta la figura incardinata nel Servizio Sociale Comunale che accoglie le richieste di attivazione degli interventi, le valuta e le invia al SET. Le sue funzioni sono quelle attribuitegli dal suo inquadramento istituzionale e funge da rappresentante diretto dellAmministrazione Comunale. Le altre figure sono quelle esclusivamente deputate a svolgere compiti e funzioni proprie ed esclusive del Servizio Educativo Territoriale. Il Coordinatore interviene sui vari livelli delloperativit del SET: coordina il Servizio Educativo Territoriale, garantendo l'organizzazione e la programmazione dell'attivit complessiva del servizio; individua in collaborazione con lEquipe i bisogni educativi del soggetto in relazione al contesto di appartenenza, individuando le ipotesi pedagogiche nonch gli strumenti di intervento e di verifica dellefficacia degli stessi; collabora alla programmazione delle attivit educative ed alla stesura del PEI, in seno allEquipe; stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo supporto agli insegnanti e agli operatori della Comunit che ospita i minori; verifica la rispondenza dellattivit degli Educatori con gli obiettivi prefissati; mantiene rapporti costanti con il Referente del Settore Sociale al fine di garantire un'efficace comunicazione sull'operativit del Servizio Educativo Territoriale; presenta la documentazione necessaria ad illustrare il lavoro svolto dal Servizio Educativo, avendo cura di rispettarne contenuti e scadenze; funge da raccordo tra lEnte gestore e l'Amministrazione Comunale. LEducatore Professionale esplica la sua professionalit nelle seguenti attivit: osserva i comportamenti, gli atteggiamenti ed i vissuti degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali, psico-fisiche e sociali del minore e del nucleo familiare; collabora alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, alla definizione dei metodi di lavoro ed alle prassi di intervento; accompagna attivamente il minore nelle attivit previste dal piano di intervento e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati; affianca concretamente le figure genitoriali nellesercizio del loro ruolo educativo, avendo cura di promuovere lautonomia e prevenendo o respingendo atteggiamenti deleganti o deresponsabilizzanti; gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo; - valuta gli interventi proponendo le modifiche relative alla organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualit delle prestazioni agli utenti; utilizza strategie di intervento finalizzate alla prevenzione primaria anche attraverso collaborazioni con le altre istituzioni e servizi; documenta la propria attivit utilizzando strumenti cartacei e/o su supporto informatico. Lo Psicologo facendo ricorso agli strumenti propri della sua professionalit: rileva, analizza e valuta le dinamiche tra gli Educatori e lutenza, supervisionando loperativit e supportando gli operatori con opportuni input ed interventi; valuta la situazione del minore dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale, fornendo ipotesi sul disagio; valuta le dinamiche affettivo-relazionali che caratterizzano il nucleo familiare del minore; predispone interventi di supporto psicologico al singolo, alla coppia genitoriale e/o all'intero nucleo familiare, predisponendo leventuale invio presso i servizi specialistici territoriali; collabora con gli altri Operatori dell'Equipe nellindividuare le possibili strategie d'intervento educativo; fornisce consulenza agli insegnanti e a tutti gli operatori di riferimento del caso. ART. 7 - SOSPENSIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO Il Servizio educativo pu essere temporaneamente sospeso in caso di: richiesta dellesercente la potest genitoriale o di altre persone incaricate, assenza temporanea del beneficiario dal proprio domicilio, sospensione per festivit, pausa estiva o intervallo tra un appalto per la gestione del servizio ed il successivo subentrante. Il Servizio educativo pu cessare in caso di: perdita dei requisiti dammissione al servizio; conclusione dellintervento per raggiungimento degli obiettivi prefissati; rinuncia scritta dellesercente la potest genitoriale (se non vi provvedimento dellAutorit Giudiziaria; compromissione dei rapporti con il personale del servizio conseguenti a molestie, aggressioni anche verbali, minacce e/o altri comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei professionisti; evidente assenza di collaborazione da parte dellinteressato e/o della famiglia al raggiungimento degli obiettivi concordati; ripetute assenze nellorario di servizio o rifiuti da parte dellutente senza preavviso. ART. 8 - LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Nella progettazione del Servizio Educativo Territoriale trova adeguato spazio un disegno di valutazione orientato a verificare costantemente i livelli di qualit, efficienza ed efficacia delle prestazioni e del servizio, rispetto agli obiettivi, e alle aspettative della popolazione beneficiaria dellintervento. A tal fine il soggetto gestore del Servizio redige periodicamente: Piano Educativo Individualizzato per ogni minore in carico; Relazione mensile per ogni utente sugli interventi effettuati, i risultati conseguiti e le attivit di programmazione; Scheda di rendicontazione delle ore lavorative prestate dagli operatori, controfirmate dagli utenti; Scheda di presenze relative alle riunioni di coordinamento; Relazione sullandamento tecnico della gestione del Servizio con individuazione dei risultati conseguiti. IV. II - SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO UN PODI CIELO,UN PO DI SOLE,UN PODI MARE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA Il servizio denominato UN PODI CIELO,UN PO DI SOLE,UN PODI MARE un servizio ricreativo finalizzato a garantire a minori ed adolescenti, ma anche portatori di handicap (PH), nella fascia di et compresa tra i 6 ed i 12 anni per i ragazzi, lopportunit di andare al mare, promuovendo laggregazione e la socializzazione durante il periodo estivo, garantendo una serie di attivit ludiche, di animazione e di organizzazione del tempo libero, mediante la partecipazione ad attivit sportive ed artistiche; rientrano fra gli obiettivi da perseguire attraverso tale attivit: arginare i possibili percorsi del disagio sociale; promuovere azioni di sostegno nonch di supporto alle famiglie; prevenire il disagio e promuovere lagio; accrescere la partecipazione sociale e le capacit comunicative relazionali; sviluppare nuove reti di solidariet e del senso di appartenenza alla comunit; potenziare le abilit cognitive dei partecipanti; favorire lo sviluppo di capacit critiche e costruttive; promuovere azioni a carattere esplorativo e di sperimentazione di nuovi percorsi che contemplino attivit motorie e ricreative; sviluppare, il rafforzamento dellautostima, potendo agire in un contesto creativo e responsabile, attraverso lorganizzazione di attivit da proporre agli utenti, quali laboratori, attivit sportive,etc.; ART. 2 - DESTINATARI Destinatari del servizio sono: - minori in et compresa tra i 6 e i 12 anni fatta eccezione per minori PH o casi individuati dal Servizio Sociale che potrebbero superare let; residenti nel Comune di Luogosanto. Potranno presentare istanza anche persone non residenti che potranno partecipare, previa disponibilit di posti e sostenendo la quota di partecipazione per intero. ART. 3 - MODALITA DI ACCESSO I genitori interessati al servizio dovranno presentare richiesta su appositi moduli disponibili presso il settore competente, nei tempi e con le modalit indicate nellavviso annualmente pubblicato dal Responsabile del Settore, corredate da certificazione ISEE per poter stilare la graduatoria e determinare la quota di contribuzione. In assenza di ISEE si proceder ad applicare la tariffa intera. Il servizio organizzato durante il periodo estivo preferibilmente nel mese di luglio,strutturato su un mese e si accede con domanda valida per tutto il periodo di svolgimento. Solo in caso di disponibilit di posti, a seguito di esaurimento di graduatoria, si potranno accettare iscrizioni per periodi pi brevi, con proporzionamento dei costi. ART. 4 ORGANIZZAZIONE Il servizio generalmente organizzato dal luned al venerd, dalle ore 9 alle ore 14.00 da svolgersi con le seguenti modalit e previa disponibilit di risorse: i minori a giorni alterni svolgono le attivit ludico-ricreative tra la spiaggia di Vignola e una struttura adibita a ludoteca ubicata nel paese di Luogosanto con la presenza degli educatori, dei bagnini e degli assistenti, svolgeranno diverse attivit ricreative e di nuoto; ART. 5 PERSONALE Animatori/educatori che svolgeranno diverse attivit; assistenti qualificati, personale ausiliario, bagnini. CAPO IV. IIII SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA Il servizio si propone di favorire laggregazione e la socializzazione di minori,giovani, anziani e disabili ed il loro coinvolgimento in attivit ludico ricreative, attraverso attivit centrate in particolare su laboratori per tutti e ludoteca per i minori. Obiettivi specifici del servizio sono: - proporre giochi e giocattoli con il giusto approccio; - selezionare e proporre giochi diversi; - spiegare le regole e dirigere i giochi, condurre ed indirizzare il gruppo (entrare in empatia), senza togliere al gioco libert e spontaneit; - essere di sostegno allo sviluppo socio educativo dei partecipanti; - offrire congiuntamente opportunit di promozione dello sviluppo personale e attenzione preventiva alle situazioni di rischio e marginalit, in integrazione con le attivit previste allinterno della programmazione sociale, culturale e sportiva, non solo per minori, ma anche per tutta la collettivit; - promuovere azioni ludico/educative e di sostegno nonch di supporto alle famiglie, nellottica della prevenzione del disagio e della promozione dellagio, in particolare durante le vacanze scolastiche; - accrescere la partecipazione sociale e le capacit comunicative relazionali; - favorire lo sviluppo di capacit critiche e costruttive; - contribuire alla rimozione degli stati di disagio socio - ambientale che potrebbero determinare situazioni a rischio di emarginazione e devianza, o di non accesso a determinate opportunit; - svolgere attivit di formazione e di stimolo; - promuovere la capacit di stare in gruppo e condividere contesti di solidariet ed affettivit; - sviluppare, lautostima garantendo la possibilit di agire in un contesto creativo e responsabile, attraverso lorganizzazione di attivit da proporre agli utenti di tipo laboratoriale, in raccordo con attivit sportive e culturali presenti sul territorio,etc.; ART. 2 DESTINATARI Le attivit organizzate allinterno dei Centri di Aggregazione Sociale, sono rivolte ad una fascia dutenza (minori, giovani, anziani, disabili etc.) che va dai 6 anni in su residenti nel Comune di Luogosanto. I non residenti potranno accedere al Servizio, previa disponibilit di posti e contribuendo al costo totale del servizio. ART. 3 - MODALITA DI ACCESSO/ESECUZIONE DEL SERVIZIO Le iscrizioni potranno essere direttamente presentate presso i competenti uffici comunali, compilando lapposito modulo di adesione ai diversi laboratori che verranno organizzati. Gli utenti minori, al momento delliscrizione, devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, che dovr sottoscrivere laccettazione del presente regolamento e delle norme che regolano lutilizzo della struttura. Listanza dovr essere corredata da certificazione ISEE, utile per stilare la graduatoria e per stabilire la quota di contribuzione utenza. Coloro che non produrranno lISEE pagheranno il Servizio per intero. Tutte le persone che avranno accesso al Centro di Aggregazione Sociale dovranno tenere un comportamento rispettoso e diligente verso gli operatori, gli utenti presenti e tutte le dotazioni (attrezzature, strumenti e/o apparecchiature, materiali vari, arredi, giochi, ecc.) contenute allinterno della struttura. In caso di reiterati comportamenti inadeguati e/o pericolosi per lincolumit propria e/o degli altri utenti da parte di soggetto/i frequentante/i le attivit del Centro verranno adottate misure di tutela anche mediante lallontanamento del/i responsabile/i. ART. 4 PERSONALE Le attivit laboratoriali, ludiche ed educative sono seguite da personale specializzato nei diversi settori, ed eventualmente da figure educative e di supporto. CAPO V AREA SOSTEGNO ALLA MARGINALITA E INCLUSIONE SOCIALE V.I INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO/CONTRIBUTI ECONOMICI ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi e servizi con lo scopo di promuovere la qualit e il benessere della vita delle persone e delle famiglie, al fine di prevenire e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di redditi, difficolt sociali e condizioni di limitata autonomia. ART.2 DESTINATARI Gli interventi di sostegno al reddito sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Luogosanto in condizione di accertata povert o con limitato reddito, nonch ai soggetti con difficolt di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro. Oltre ai cittadini residenti gli interventi si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovano in situazioni di bisogno tale da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza. Viene fatta salva la possibilit di prevedere lerogazione dei servizi in favore dei cittadini non residenti anche in casi non considerabili di emergenza, previa autorizzazione del Comune di provenienza degli utenti e con oneri a carico dello stesso. A coloro che si trovano nella situazione di "senza fissa dimora" ma che abitualmente vivono nel territorio comunale data la possibilit di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento: i cittadini italiani; i cittadini europei, in conformit a quanto disposto dai trattati comunitari; i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286; gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti; i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. ART.3 - MODALITA DI ACCESSO Laccesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si articola nelle sotto elencate fasi: presentazione allUfficio Servizi Sociali della richiesta di accesso alle prestazioni, a cura della persona interessata, da parte di un familiare di riferimento o da chi normalmente si prende cura della persona; accoglimento della richiesta ; lettura della domanda, analisi e valutazione partecipata del bisogno; definizione del piano assistenziale personalizzato condiviso con il richiedente ovvero con il familiare di riferimento o con chi normalmente si prende cura della persona; sottoscrizione a cura delle parti di apposito contratto socio-assistenziale; approvazione e attivazione dellintervento. La richiesta delle prestazioni dovr essere presentata utilizzando lapposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale. ART.4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO Gli interventi di sostegno al reddito sono disposti dal servizio sociale nellambito di progetti personalizzati che prevedono il pieno coinvolgimento degli utenti nella fase di individuazione dei bisogni e di definizione degli interventi. I progetti si propongono di rimuovere le cause del bisogno personale o familiare, e il raggiungimento dellautonomia e dellemancipazione dellutente o del nucleo familiare dal servizio. Il rapporto tra servizio sociale e utente improntato ai principi di trasparenza, piena informazione sullo stato degli atti che lo riguardano, collaborazione, coinvolgimento attivo e partecipato dei soggetti interessati nella realizzazione degli obiettivi contenuti nellambito del progetto di intervento. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati, lassistenza economica potr essere erogata attraverso le seguenti forme: Assistenza economica continuativa ; Assistenza economica straordinaria o una tantum. Lintervento continuativo di natura economica concorre al soddisfacimento dei bisogni fondamentali quali alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento del singolo e/o del nucleo familiare con reddito inferiore alla soglia di povert. Lintervento continuativo pu essere attuato anche attraverso formule alternative a quelle di natura meramente economica quali: erogazione di titoli sociali/voucher per lacquisto di generi di prima necessit; erogazione di titoli sociali/voucher per lacquisto di prodotti farmaceutici; inserimenti in programmi socio-lavorativi di utilit sociale. Lintervento straordinario di natura economica viene erogato per favorire il superamento di contingenti e sopraggiunte esigenze tali da poter mettere in crisi la capacit economica del singolo e/o del nucleo familiare. Rientrano tra le spese ammissibili: morosit utenze domestiche per i servizi essenziali; morosit canoni di locazione; spese a rilevanza sanitaria purch non riconosciute dal servizio sanitario nazionale; spese per servizi funebri o rimpatrio salme in favore di immigrati verr erogato solo allorquando, pur sussistendo i requisiti del minimo vitale, si verifichino situazioni contingenti e di emergenza, bisogno e necessit, quali ad esempio: decessi; gravi patologie per le quali non vengano erogati i rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale; improvvisa perdita del lavoro ; problematiche e difficolt connesse a calamit naturali, non rimborsabili da altri Enti; Al fine di superare situazioni di assistenzialismo fine a se stesso e di riabilitare i fruitori del contributo, a meno che non ci siano gravi disabilit o impedimenti, verr chiesto ai beneficiari del servizio, di svolgere attivit sotto forma di Assegno Civico (salvo disabilit riconosciuta da apposita Commissione medica pari al 74% o patologie invalidanti e in fase di riconoscimento; et superiore ai 65 anni; gravi carichi familiari che ne impediscano lespletamento). Nellerogazione dei contributi economici ordinari e straordinari lAmministrazione avr come indicatore il minimo vitale intendendo il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, sia di carattere psicofisico, sia sociale, il cui raggiungimento pu essere ostacolato da diversi motivi non sempre imputabili alla volont della persona, ad esempio: disoccupazione, insufficienza retributiva, malattia, ecc. Accedono al programma di aiuti le persone e le famiglie prive di reddito o con reddito insufficiente. Viene considerato reddito insufficiente lindicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ) non superiore a quello previsto annualmente dal decreto dellAssessorato Igiene e Sanit e Assistenza Sociale, quale minimo vitale. Entit dei contributi: Sussidi Ordinari per i nuclei familiari sprovvisti di qualsiasi reddito o con una differenza tra reddito proprio e minimo vitale come di seguito, sono previsti i seguenti interventi: ENTITA' CONTRIBUTODIFFERENZA TRA REDDITO PROPRIO E MINIMO VITALE 100,00compresa tra 100,00 e 250,00 200,00compresa tra 251,00 e 500,00 300,00compresa tra 501,00 e 750,00 400,00compresa tra 751,00 e 1.000,00 500,00compresa tra 1.001,00 e 1.250,00 600,00compresa tra 1.001,00 e 1.250,01 800,00compresa tra 1.250,01 e 1.500,00 1.000,00compresa tra 1.500,01 e 2.000,00 1.200,00compresa tra 2.000,01 e 2.500,00 1.400,00compresa tra 2.500,01 e 3.000,00 1.600,00compresa tra 3.000,01 e 3.500,00 1.800,00compresa tra 3.500,01 e 4.000,00 2.000,00da 4.000,00 in su  Sussidi straordinari: In caso di urgente necessit e fermo restando lo stato di bisogno l erogazione del contributo pu essere prestato, in mancanza dei requisiti reddituali, purch ci sia richiesto dalla gravit del caso concreto. fatto salvo comunque il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti. Il contributo viene erogato in situazioni per le quali non sono previsti aiuti di altro genere da altri Enti e/o dal Comune stesso. L entit del contributo economico straordinario potr essere di massimo 2.500,00, sulla base delle spese documentate da sostenere, previa verifica di ulteriori contributi gi erogati e dietro valutazione dei Servizi Sociali. Nel caso di decessi l Amministrazione, in presenza dei requisiti reddituali di cui sopra, pu erogare un contributo pari a un massimo di 2.200,00 per il pagamento delle onoranze funebri e un contributo per l acquisto del loculo cimiteriale, trasmettendo agli uffici competenti, idonea documentazione che attesti la reale impossibilit allacquisto dello stesso. ART.5 - FIGURE DI SUPPORTO Per la gestione degli interventi, ove necessario, il personale del Servizio Sociale si avvale della collaborazione dellamministratore di sostegno o ad altre figure di supporto, al fine di garantire che i trasferimenti monetari siano effettivamente destinati a superare le concrete situazioni di povert e leffettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare. ART.6 - MISURA ED ENTITA DEI BENEFICI Nellambito delle politiche di contrasto alla povert la misura e lentit degli interventi viene commisurata ai limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio nonch allindicatore della situazione socio-economica dei beneficiari degli interventi (ISEE), stabilito sulla base di parametri definiti e uniformati a livello regionale, in affiancamento alla valutazione professionale del bisogno. Le modalit di erogazione dei benefici potranno differenziarsi secondo gli obiettivi del progetto e quindi avere cadenze diversificate a seconda delle singole esigenze. ART.7 - DECADENZA DAI BENEFICI Il mancato rispetto di una o pi clausole contenute nei contratti socio-assistenziali comporter la decadenza dai benefici previsti dal programma personalizzato di sostegno. Si proceder allimmediata interruzione dellerogazione degli interventi al verificarsi di una delle seguenti condizioni: venir meno di una delle circostanze che hanno dato luogo alla concessione del beneficio; mancato rispetto del progetto concordato con il Servizio Sociale comunale; presentazione di dichiarazioni mendaci e falsit negli atti risultanti dai controlli effettuati. In questo caso verranno avviate le procedure di segnalazione alle autorit competenti. CAPO VI AREA SOSTEGNO ALLA DISABILITA, ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, AGLI ANZIANI E AI MINORI VI. I - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA Il servizio di assistenza domiciliare comprende una serie di interventi a carattere sociale svolti presso il domicilio dellutente atti a soddisfare le esigenze di vita quotidiana siano esse personali e/o domestiche. Lassistenza domiciliare rappresenta inoltre un insieme di interventi e prestazioni finalizzate ad elevare la qualit della vita dei soggetti destinatari , ad evitare il loro isolamento ed a prevenirne listituzionalizzazione. Il servizio ha come finalit quella di sostenere e favorire lautonomia della persona e la permanenza dellutente nel proprio domicilio e nel proprio ambiente familiare originario. Lerogazione degli interventi persegue la finalit di tutelare la dignit e lautonomia dellutente prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico- fisico. La programmazione degli interventi deve pertanto fornire una risposta individualizzata ai bisogni del singolo, nel rispetto delle differenze, delle volont e degli stili di vita espresse da questultimo. ART . 2 DESTINATARI Il servizio di assistenza domiciliare destinato ai cittadini residenti nel Comune di Luogosanto appartenenti ad una delle sotto elencate quattro aree assistenziali. Potranno essere ammessi a beneficiare del servizio anziani che temporaneamente si trovino ospiti presso familiari residenti purch vi sia un accordo con il Comune di residenza, il quale si impegna a pagare la quota totale. Le quattro aree assistenziali sono: Persone/Anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti per inabilit di natura fisica o psichica tale da non consentire di far fronte autonomamente alle esigenze fondamentali di tipo domestico, igienico sanitarie e relazionali; Disabili fisici, intendendo coloro che abbiano un invalidit civile pari al 100% che sia effettivamente limitativa dello svolgimento delle attivit di vita quotidiana; Disagiati mentali, intendendo coloro che abbiano un invalidit civile riconosciuta per patologie psichiatriche pari al 100% e comunque in carico al servizio di salute mentale della A.S.L. territoriale; Minori, appartenenti a nuclei familiari disagiati o problematici per i quali esiste gi un progetto assistenziale; minori appartenenti a nuclei familiari in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere ai bisogni dei propri figli per malattia o disabilit. In entrambi i casi lintervento prestato sar mirato al soddisfacimento dei bisogni domestici e/o quotidiani tra quelli elencati nel successivo articolo 5 del presente regolamento. I cittadini appartenenti alle aree assistenziali sopra descritte dovranno inoltre rientrare in una delle seguenti condizioni: soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti, cio soggetti incapaci di provvedere a se stessi se non con laiuto totale, continuo e permanente di altre persone; soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti, cio soggetti che vivono in condizioni di limitata autonomia, necessitando dellaiuto costante ma parziale, di altre persone. soggetti temporaneamente non autosufficienti , cio soggetti che versano in uno stato di temporanea , totale o parziale perdita di abilit . ART. 3 MODALITA DI ACCESSO La richiesta del servizio di assistenza domiciliare pu essere inoltrata nel momento del bisogno presso lUfficio Servizi Sociali compilando lapposito modulo, sottoscritto dallinteressato o da altra figura significativa di riferimento del richiedente, corredato della documentazione ivi richiesta. Nel rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento potr essere attuato senza avere concordato con il beneficiario le modalit di realizzazione, le finalit e la frequenza dellintervento. La domanda potr altres non essere accolta qualora, pur rientrando in una delle quattro aree assistenziali previste, non sussista la condizione di parziale o totale assenza di autonomia relativamente alle funzioni di igiene personale e aiuto domestico quotidiano. Potranno altres non essere ammesse le richieste finalizzate esclusivamente alligiene settimanale sullabitazione se non rientranti nelle specifiche condizioni illustrate nel successivo articolo 5. Le domande degli utenti affetti da malattie infettive in corso dovranno essere valutate singolarmente, tenuto conto della patologia e delle risorse familiari esistenti. ART. 4 - MODALITA DI INTERVENTO Il servizio sar erogato attraverso programmi individualizzati di intervento proposti ed attuati dal Servizio Sociale di riferimento, previa verifica domiciliare e valutazione delle risorse sociali esistenti. I piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le potenzialit del singolo, tenuto conto delle risorse familiari , territoriali e del privato sociale, nonch valorizzando la solidariet sociale. Il servizio di assistenza domiciliare, tenuto conto delle necessit dellutente , del suo grado di autosufficienza e della rete sociale esistente, potr espletarsi: saltuariamente, cio prestato per un minimo di due ore settimanali; continuativamente, cio prestato giornalmente da un minimo di un ora ad un massimo di tre ore giornaliere. Il principio che sar perseguito quello della continuit dellintervento ma non potr in alcun modo essere garantita la continuit del personale che potr variare sia per esigenze di servizio che per garantire il rispetto di quanto previsto dai contratti di lavoro di categoria. Sar prevista la turnazione delle assistenti, in caso di particolare complessit di gestione della situazione o in caso di particolari problematiche relazionali, previa autorizzazione del servizio sociale comunale. ART. 5 PRESTAZIONI Le prestazioni di tipo socio assistenziale erogate attraverso il servizio consistono in: igiene quotidiana e /o settimanale della persona in ogni sua necessit; pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe da decubito, ecc.), non di esclusiva competenza infermieristica; somministrazione dei pasti; vestizione, rifacimento letto e riordino camera utilizzata in via esclusiva dal beneficiario dellintervento (spolverare, spazzare e lavaggio del pavimento). Questultimo intervento da attuarsi in funzione del tempo a disposizione, dando priorit alligiene della persona. Agli utenti non autosufficienti conviventi con familiari autonomi e non fruitori dellassistenza verranno svolte esclusivamente le prestazioni sopra specificate. Per gli utenti abitanti da soli e parzialmente o totalmente autosufficienti le prestazioni erogate ad integrazione dellautonomia residua della persona, oltre quelle sopra menzionate, sono le seguenti: aiuto domestico, quale pulizia ordinaria degli ambienti utilizzati quotidianamente; pulizia straordinaria degli ambienti in totale assenza di familiari sul territorio; lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria; preparazione pasti; disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari, richiesta ricette, acquisto farmaci, pagamento bollette ecc.); accompagnamento presso uffici o strutture pubbliche e private. Gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti saranno effettuati esclusivamente per i cittadini non autosufficienti e allinterno di un progetto assistenziale pi complesso che preveda altre tipologie di intervento. Le richieste di sole pulizie settimanali sullabitazione (spolverare, lavare il pavimento, pulizie straordinarie, etc.) saranno accettate esclusivamente per le persone totalmente prive di familiari autosufficienti presenti sul territorio e comunque con reddito non superiore a quello definito dalla RAS quale soglia di povert. ART. 6 - ORARIO E FREQUENZA DEL SERVIZIO Lassistenza domiciliare potr essere prestata, nellarco della giornata, tenuto conto delle esigenze dellutente e negli orari con esso concordati. Lintervento verr prestato dalle ore 7,00 alle ore 20,00, dal Luned al Sabato, tranne la Domenica ed i giorni festivi . Esclusivamente in casi di utenti totalmente non autosufficienti , in situazioni sociali particolarmente gravi ed in assenza di familiari, conoscenti o volontari di riferimento, il servizio potr essere garantito anche nei giorni festivi esclusivamente per il numero di ore ritenute essenziale sulla base della valutazione del responsabile del servizio/procedimento. Lintervento erogato suscettibile di modifica previa valutazione del Servizio Sociale, tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute nella situazione socio-sanitaria, sia per ci che concerne il numero delle ore di assistenza ( incremento o riduzione dellorario) che in riferimento alla fascia oraria della prestazione. ART. 7 PERSONALE Per lespletamento del servizio in oggetto verranno impiegate le seguenti figure professionali: assistenti domiciliari e dei servizi tutelari in possesso del titolo rilasciato dalla Regione, oppure in possesso dellattestato di riqualificazione rilasciato dalla Regione per gli operatori gi in servizio presso cooperative; - operatori generici esclusivamente con funzioni di riordino e pulizia domestica, lavaggio e stiratura indumenti e biancheria , disbrigo commissioni, preparazione pasti; coordinatore Operatore Socio Sanitario con esperienza nel settore. ART. 8 - LAVORO DI RETE ED INTEGRAZIONE CON I SERVIZI TERRITORIALI Lassistenza domiciliare vuole rappresentare un insieme di prestazioni coordinate che vedono coinvolti i vari soggetti del pubblico e del privato sociale secondo una metodologia di lavoro in rete. Qualora lutente sia gi seguito da un altro servizio territoriale (servizio di tutela della salute mentale, servizio di neuropsichiatria, servizio consultorio, ecc.), sar cura di questultimo provvedere ad effettuare linvio con specifica relazione socio-ambientale, nonch provvedere a redigere il piano di intervento personalizzato. Sar altres cura del servizio inviante provvedere alla verifica dei risultati e alla loro efficacia, rapportandosi con il coordinatore comunale del servizio per ci che concerne loperato degli assistenti ed eventuali modifiche di programma. La programmazione, la gestione e la verifica del caso, nonch la relazione con lutente sar di competenza del servizio inviante . Il coordinamento, la gestione del personale, lattuazione delle modalit di intervento inerenti il servizio saranno a cura del Servizio Sociale. Comunale. ART. 9 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Lintervento di assistenza domiciliare potr essere temporaneamente sospeso su richiesta dellutente per un periodo massimo di un mese, trascorso tale termine, qualora non venga ripristinato lintervento, lutente decadr dal beneficio. Per la riammissione sar necessario inoltrare nuova istanza. Annualmente verr richiesta la documentazione reddituale aggiornata prevista dalla normativa vigente, ai fini della valutazione relativa alla contribuzione. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione e la protratta morosit danno luogo, se ingiustificati, al provvedimento di sospensione dellassistenza. Il servizio potr inoltre essere sospeso per reiterati atteggiamenti dellutente di aggressivit fisica o verbale o di mancato rispetto nei confronti delloperatore prestante il servizio. Si provveder a detta sospensione in seguito ad un preavviso scritto, qualora si siano ripetuti i comportamenti che hanno dato origine al provvedimento. Il servizio verr altres sospeso o diminuito nelle prestazioni, al fine della razionalizzazione delle risorse in caso di ottenimento da parte dellutente di benefici economici erogati ai fini assistenziali quali Legge n162/98 e progetti ritornare a casa. In casi particolarmente gravi e di esiguit dei contributi regionali ottenuti e previa valutazione del servizio sociale, potr mantenersi il servizio di assistenza domiciliare. delle Direzioni didattiche sulla base degli interventi e delle prestazioni programmate per ciascun utente; il servizio dovr puntare a non frantumare lintervento sul disabile, operando in rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture e figure operanti nello stesso ambito o sullo stesso soggetto Il servizio dovr essere assicurato nei plessi scolastici che saranno di volta in volta comunicati, se necessario anche negli istituti di Olbia.In considerazione della specificit del servizio, laffidatario dovr garantire una organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti. VI.II SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI ART. 1- DEFINIZIONE E FINALITA Lassistenza educativa domiciliare si configura come intervento di sostegno e supporto al minore in difficolt e al suo contesto di vita, intervenendo sul suo disagio con un approccio relazionale globale. Pertanto il Servizio Educativo Domiciliare deve essere svolto allinterno della rete sociale primaria del minore dove si evidenziano i problemi e dove devono essere attivate le risorse e gli interventi necessari per il loro superamento. Lintervento educativo si realizza affiancando al minore e al suo nucleo familiare una figura educativa professionale che deve definire ed applicare strumenti atti alla riformulazione delle modalit relazionali ritenute inadeguate, nonch contribuire e sostenere il nucleo nel fronteggiamento e superamento delle difficolt caratterizzanti la situazione-problema. Le finalit del servizio sono quelle sotto elencate: -Migliorare il rapporto tra lofferta e la crescente domanda/bisogno di servizi educativi. -Implementare lomogeneit di accesso alle prestazioni educative ai minori e famiglie residenti nel Comune -Sostenere il minore nei momenti di difficolt, fornendo gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandolo quindi a scoprire le proprie potenzialit,a riconoscere i propri bisogni, ad acquisire capacit di agire in autonomia. -Valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore allinterno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con lappoggio dei servizi e delle risorse anche informali presenti nel territorio. -Sostenere la famiglia in difficolt educativa, mettendola in condizioni di recuperare il proprio ruolo genitoriale e di operare in autonomia. -Promuovere le capacit progettuali del minore e della famiglia e collaborare con essa nellassolvimento dei propri compiti, favorendo la permanenza del minore nella stessa, al fine di evitare il suo allontanamento o interventi di istituzionalizzazione. -Superare la logica riparativa e di cronicizzazione assistenziale degli interventi educativi. ART. 2 DESTINATARI Il Servizio Assistenza Educativa Domiciliare rivolto ai nuclei familiari multiproblematici in cui vivono minori, in cui possono essere presenti anche disabili, ove si siano evidenziati, da parte del Settore Sociale e degli altri Soggetti coinvolti,idonei margini di recupero. Lassistenza educativa domiciliare sar erogata prioritariamente ai minori che vivono nelle seguenti situazioni: -minori appartenenti a famiglie che presentano difficolt ad esercitare il proprio ruolo educativo; -minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile; -minori inseriti presso case famiglia e interessati a processi di reinserimento familiare o che comunque vivono fuori dalla famiglia dorigine (affidamento familiare e adozione). ART. 3 MODALITA DI ACCESSO Laccesso al servizio subordinato alla presentazione di apposita domanda, da prodursi sulla modulistica predisposta dai competenti uffici comunali, da parte del/degli esercenti la potest genitoriale o su esplicita richiesta contenuta nel provvedimento dellAutorit Giudiziaria. Qualora linvio al servizio fosse proposto dal medesimo Servizio Sociale Comunale o da altro Ente esterno (ad es. la Scuola) lattivazione degli interventi non pu essere attuata senza laccettazione da parte dellinteressato. Nel caso i cui il minore per il quale si richiede lintervento fosse diversamente abile, alla domanda dovr essere allegata la necessaria documentazione (certificazione medica attestante la disabilit, diagnosi funzionale e ogni altro documento utile ad illustrare la specificit del caso). Il Servizio Sociale Comunale si riserva la facolt di richiedere opportuna relazione sul caso allinviante, nella quale siano rese esplicite le motivazioni dellinvio, la natura del disagio, gli interventi attuati fino a quel momento ed ogni altra informazione utile allo scopo. Le richieste pervenute allAmministrazione verranno valutate per essere ammesse ad usufruire del servizio secondo i seguenti criteri che stabiliscono le priorit di scelta: minori appartenenti a famiglie che hanno significative difficolt ad esercitare le proprie funzioni educative; presenza di un provvedimento prescrittivo dellAutorit Giudiziaria; minori inseriti in comunit, adottati, in affido intra o etero familiare, in fase di inserimento nel nuovo nucleo familiare o reinserimento nella famiglia dorigine, in dimissione dalla struttura; minori o adulti (entro il sessantacinquesimo anno di et), diversamente abili che non usufruiscono di nessun altro servizio socio-sanitario; lintervento prioritariamente assicurato a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie fino ad esaurimento delle risorse umane ed economiche a disposizione. ART. 4 MODALITA di intervento Il servizio dovr erogare interventi a favore di minori e nuclei familiari allinterno dei quali si verificheranno situazioni di disagio, al fine di consentire il recupero di risorse latenti non espresse e prevenire ed evitare linsorgere di ulteriori condizioni di malessere. Tali interventi dovranno essere prestati in modo particolare a favore dellinfanzia e delladolescenza, nonch consentire lacquisizione dabilit ed autonomia nellambito della propria vita familiare e sociale a quei cittadini che, pur avendo compiuto il diciottesimo anno di et, si trovano in condizioni tali da non riuscire con le proprie risorse a svolgere un soddisfacente e adeguato ruolo sociale. La procedura e metodologia del servizio dovranno essere svolte in unottica sistemico-relazionale, ovvero gli interventi attuati dalle figure professionali dovranno analizzare le problematiche del minore in chiave relazionale coinvolgendo tutti gli individui per lui significativi. Lazione delleducatore quindi quella di accompagnare il minore nel processo di crescita, dove allinterno della relazione di aiuto si contrattano gli obiettivi e gli impegni che educatore e famiglia stabiliranno, secondo la metodologia centrata sul compito. ART. 5 MODALITA OPERATIVE Le attivit educative dovranno svolgersi dal luned al sabato, a partire dal giorno di inizio dellattivit che dovr essere comunicata allamministrazione comunale. Il numero delle ore previste per il servizio potr subire variazioni in base al numero degli utenti ed insindacabile giudizio dellamministrazione considerato che trattasi di servizio a domanda individuale. Gli operatori dovranno programmare le proprie attivit in accordo con il Responsabile del Settore Sociale del comune di Luogosanto e mensilmente verificare landamento delle attivit educative proposte per i casi assegnati. Il personale sar costituito da almeno n 2 educatori di cui uno con titolo di laurea ad indirizzo socio educativo con almeno un anno di esperienza nel settore minorile, laltro con diploma delle scuole superiori ad indirizzo socio-educativo con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel servizio di che trattasi. Il personale, ad insindacabile giudizio dellamministrazione, potr subire variazioni in aumento o in diminuzione in base al numero degli utenti. Gli operatori sono tenuti a mantenere, durante lorario di servizio, un comportamento corretto che in nessun modo sia pregiudizievole per gli utenti e per il Comune. E compito del Servizio Sociale del Comune verificare periodicamente, secondo le modalit previste dalla normativa, landamento del servizio nonch il numero delle prestazioni orarie effettuate attraverso lesame dei registri delle presenze degli operatori. VI III SOGGIORNI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA Il servizio prevede lorganizzazione di soggiorni turistici o termali a favore della popolazione anziana, da realizzarsi in localit da individuare. Il periodo nonch la durata dei suddetti soggiorni saranno stabiliti di volta in volta con apposito provvedimento programmatorio ed amministrativo. Le localit saranno definite secondo le esigenze degli utenti, compatibilmente con le risorse finanziarie dellamministrazione e con la costituzione di gruppi di adeguata ampiezza. Lintervento si prefigge lobiettivo di migliorare la qualit della vita delle persone anziane ed ha la finalit di favorire momenti di socializzazione ed integrazione . ART. 2 DESTINATARI Potranno inoltrare richiesta di partecipazione ai soggiorni di cui al presente regolamento i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Luogosanto (verranno inclusi residenti di paesi limitrofi solo se vi la disponibilit dei posti, pagando la quota per intero e qualora non si arrechino dei disagi al gruppo); et non inferiore ai 65 anni (sia per i partecipanti di sesso femminile che maschile) condizione di totale autosufficienza. Non viene ammessa la presenza di accompagnatori se non in presenza di disponibilit di posti e a totale costo dellinteressato per lintero onere di partecipazione. ART. 3 - MODALITA DI ACCESSO Lammissione ai soggiorni avverr previa presentazione di specifica istanza inoltrata dal richiedente attraverso la compilazione dellapposito modulo corredato dalla documentazione richiesta , da far pervenire al competente ufficio entro e non oltre il termine fissato nellavviso pubblico. Il bando suddetto definir, oltre il termine entro cui inoltrare la richiesta, la documentazione da allegare, la localit, la durata del soggiorno e i requisiti di partecipazione, la quota di contribuzione prevista. Saranno escluse le domande: pervenute fuori dal termine individuato dallavviso pubblico; pervenute entro il termine previsto, ma non complete della documentazione richiesta; qualora dalla documentazione prodotta si evinca limpossibilit ad effettuare il viaggio aereo; in presenza di patologie che incidano sulla vita di relazione con possibilit di pregiudizio sul buon andamento del soggiorno (non autosufficienza senza assistenza, patologie mentali, difficolt di deambulazione etc.). ART. 4 - DECADENZA DAI BENEFICI Leventuale mancato pagamento della quota di contribuzione far decadere il diritto di partecipazione al soggiorno. Sar preclusa la partecipazione al servizio per coloro che durante il periodo del soggiorno degli anni precedenti abbiano riportato contestazioni circa comportamenti di disturbo per il gruppo, di mancato rispetto delle regole generali relative allorganizzazione o atteggiamenti scorretti nei confronti di altri partecipanti, del/gli accompagnatore/ri o del personale relativo alle strutture di accoglienza. CAPO VII MULTIUTENZA: MINORI-ADULTI-DISABILI-ANZIANI VII.I INSERIMENTI IN STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA Il servizio prevede linserimento presso strutture assistenziali e/o riabilitative, di soggetti in stato di bisogno che non abbiano la possibilit di vivere autonomamente presso il proprio domicilio e/o la propria famiglia. Lobiettivo del Servizio Sociale Comunale quello di prevenire ed evitare ogni forma di allontanamento ed esclusione del cittadino dal proprio nucleo primario e dai normali processi di socializzazione ed integrazione sociale. Pertanto lintervento in oggetto verr attuato esclusivamente a favore di soggetti per i quali non sia perseguibile un progetto di sostegno finalizzato alla permanenza nel proprio contesto di vita originario. Il ricorso al servizio residenziale ha lo scopo di offrire una condizione di vita dignitosa e consona alle necessit psico-fisiche individuali della persona. Detto inserimento in strutture di tipo residenziale verr attivato come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilit di mantenere linteressato/a nel suo ambiente di vita sia con il sostegno delle risorse familiari che con quelle territoriali. ART. 2 DESTINATARI Il servizio destinato allutenza residente nel Comune di Luogosanto in possesso dei seguenti requisiti: Anziani, intendendo coloro che abbiano compiuto il 65 anno di et e siano parzialmente o totalmente non autosufficienti per inabilit di natura fisica o psichica tale da non consentire di far fronte autonomamente alle esigenze fondamentali attraverso lausilio di servizi territoriali e privi di familiari di riferimento che possano consentire di attuare un progetto di supporto domiciliare; Disabili fisici, intendendo coloro che abbiano una invalidit civile riconosciuta pari al 100% e/o il riconoscimento della Disabilit grave ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3, che, a causa di condizioni di salute e/o condizioni socio ambientali, non sia possibile sostenere attraverso un programma domiciliare; Disabili Psichici, intesi come coloro che soffrono di una patologia psichica, riconosciuta dagli organismi sanitari competenti come gravemente invalidante e che, per problemi di ordine sanitario, sociale ed ambientale, non possono essere sostenuti attraverso un programma domiciliare integrato. Sono compresi coloro che rientrano nella casistica prevista dalle leggi regionali di settore ( L.R.n 44/87, n15/92 e n20/97), per i quali viene predisposto annualmente un progetto di prosecuzione dellinserimento in struttura protetta da parte del D.S.M.D. dellASL competente in collaborazione con il Servizio Sociale comunale; - Minori sottoposti a provvedimento dellautorit giudiziaria e/o in condizione di assenza o inadeguatezza dei familiari o dellimpossibilit allassistenza da parte di questi ultimi per gravi motivi di salute degli stessi; - Adulti in gravi condizioni di emarginazione e deprivazione socio-economica correlate a patologie sanitarie rilevanti e/o a problemi legati a gravi stati di dipendenza. ART. 3 - MODALITA DI ACCESSO Laccesso al servizio potr avvenire secondo le modalit di seguito riportate: a. su richiesta dellinteressato; su richiesta da parte di un familiare o del convivente; su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di conoscenze proprie del servizio sociale nellambito dellattivit istituzionale; per disposizione dellautorit giudiziaria; per disposizione dellUVT di competenza territoriale. Gli inserimenti in strutture socio- sanitarie e/o riabilitative, stabiliti dallUVT territoriale, verranno attuati sulla base della normativa relativa ai livelli minimi assistenziali, pertanto dovranno essere temporanei ed avranno la finalit del recupero delle potenzialit residue dellutente . Lattivazione del servizio avverr previa acquisizione di regolare istanza, presentata su apposito modulo, con i tempi e con le modalit pi funzionali alla necessit di ricovero della persona interessata. Nel rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento potr essere attuato senza laccettazione da parte dellinteressato, che nei casi di cui alle succitate lettere b) e c) , dovr essere opportunamente informato acquisendone il relativo consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacit di discernimento da parte dello stesso. Si proceder comunque allinserimento protetto di soggetti incapaci di intendere e volere, accertati dai competenti servizi sanitari, previa opportuna segnalazione allAutorit Giudiziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza. Lammissione altres subordinata al parere favorevole del Servizio Sociale il quale, valutata la situazione socio-familiare dellinteressato, potr individuare forme assistenziali alternative ritenute pi idonee, in particolar modo nei casi di presenza di familiari adeguati ed in grado di garantire la necessaria assistenza sia direttamente che indirettamente. Il parere del Servizio Sociale dovr essere espresso preventivamente rispetto allo stesso inserimento. Sar altres cura del Servizio Sociale individuare la struttura ritenuta pi idonea nellipotesi di inserimento socioassistenziale. ART.4 INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE Il Comune, attraverso il proprio Servizio Sociale e congiuntamente ai servizi specialistici della A.S.L. competente, dove previsto dal caso, individua tra quelle esistenti, la struttura di tipo residenziale ritenuta pi idonea per il soggetto e con la stessa stipuler specifica convenzione per linserimento del medesimo. Nellipotesi di minori in stato di disagio psicosociale, per i quali vi sia limpossibilit allaccoglimento in contesto alternativo a quello della sua famiglia dorigine, l ufficio del Servizio Sociale procede con linserimento del minore in struttura comunitaria adatta alle personali esigenze dello stesso. Per ogni minore, le modalit di inserimento, tempi e gli obiettivi del progetto educativo verranno concordati tra il servizio sociale e la struttura individuata. ART.5 INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA A seconda che le disposizioni normative e regolamentari in materia prevedano la compartecipazione al costo del servizio mediante il concorso della persona interessata e qualora la situazione reddituale e patrimoniale di quest ultima non consenta di farsi carico totalmente della retta, il Comune provvede ad integrare la quota sociale a carico dellinteressato fino allimporto della retta stabilita e nella misura definita dalla norma regolamentare disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi e dalle norme di legge e regolamentari nazionali e regionali in materia di utilizzo dellISEE quale strumento di determinazione della capacit contributiva dellutente . Il Comune chiamato ad integrare la retta di ricovero in struttura residenziale, ha titolarit nellindividuazione della struttura pi adeguata, anche in relazione al costo della retta, in accordo con linteressato e la sua famiglia. Ai sensi dellart. 6 comma 4 della Legge 328/2000 e della L.R. n. 23/2005, leventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di questultimo anche nel caso in cui la persona ospitata ottenga, successivamente allinserimento, la residenza nel Comune nel quale ubicata la struttura. Qualora si verifichi che il soggetto da ricoverare in struttura residenziale risulti in attesa di ricevere pensioni, rendite o indennit dovutegli a qualsiasi titolo, il Comune di Luogosanto, in conto anticipazione, adempir ai suoi compiti istituzionali pagando lintera retta. Lammissione del richiedente, in tal caso, sar condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente leffettiva riscossione delle provvidenze spettanti. Gli accordi relativi al pagamento della retta devono essere sottoscritti, di norma, prima dellinserimento in struttura sia dallutente che dai suoi familiari per presa visione ed accettazione. Nel caso di minori residenti e stranieri non accompagnati il Comune di Luogosanto sostiene gli oneri finanziari relativi allinserimento in struttura. Nel caso di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile, il Comune di Luogosanto, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 23/2005, garantisce lintervento, fatte salve forme di rivalsa verso i comuni e gli stati esteri di appartenenza. In presenza di una richiesta di integrazione retta sar opportuno considerare quanto di seguito: Lanziano inserito in una struttura ha diritto di disporre di una quota mensile pari al 10% degli emolumenti percepiti (inclusi quelli esenti Irpef, es. Indennit di accompagnamento etc.), se, detratta questa somma, il reddito di cui dispone non sufficiente a coprire lammontare della retta stessa, lAmministrazione Comunale partecipa allintegrazione, coprendo la differenza tra la disponibilit reddituale mensile ed il costo della retta. Nel caso in cui allassistito venga riconosciuto un contributo parziale alla copertura della retta, lerogazione del contributo integrativo pu essere quietanzata direttamente alla struttura. La retta di ricovero pagata con le rendite pensionistiche e con i patrimoni goduti dallassistito. E fatto obbligo allanziano dichiarare ogni anno i redditi e/o le entrate di cui dispone per poter aggiornare la quota della sua partecipazione e quella disponibile per le proprie spese personali. Qualora successivamente al ricovero, lospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni, o contributi in denaro precedentemente non posseduti, lonere assunto dallAmministrazione comunale dovr considerarsi a titolo di anticipazione, che dovr essere restituita. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi, esclude la fruizione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale; di norma lanziano deve sempre richiedere il loro intervento. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 e seguenti del Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale del Comune informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento. Lanziano che pur in presenza di una rete familiare non possa farvi riferimento, pu essere inserito in una struttura residenziale previa indagine sociale da parte dellOperatore Sociale che accerta tale impedimento. 9.I parenti obbligati agli alimenti, che non riescono a far fronte alle spese per lintegrazione della retta, possono chiedere laccesso alle prestazioni sociali agevolate secondo le fasce ISEE individuate con atto di Giunta Comunale. Tale richiesta dovr essere rinnovata ogni anno, pena la decadenza della prestazione sociale agevolata. ART.6 - RIVALUTAZIONI PERIODICHE DEGLI INSERIMENTI Annualmente il Servizio Sociale del Comune proceder alla rivalutazione delle pratiche degli utenti ricoverati in struttura residenziale sulla base dei seguenti indicatori: - aggiornamento della retta di degenza da parte delle strutture convenzionate; -- rivalutazione delle condizioni economiche dellutente. ART. 7 DIMISSIONI Lintervento di integrazione della retta di degenza da parte dellAmministrazione Comunale soggetto a rivalutazioni periodiche e pu essere revocato al mutare dei presupposti che ne hanno motivato la concessione dei benefici o in favore di ulteriori progetti di sostegno ritenuti pi idonei allinterno di una progettazione individualizzata. Il servizio sociale si riserva altres lopportunit di individuare ulteriori strutture, rispetto a quelle in cui stato previsto linserimento, qualora la struttura ospitante non risponda pi in maniera efficace al bisogno dellutente, per volont dellutente medesimo o dei familiari di riferimento, o del servizio sociale, in quanto ritenuta economicamente svantaggiosa per il Comune. VII. II - SERVIZIO COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA Il servizio prevede linserimento presso la struttura comunale definita Comunit Alloggio Anziani, di soggetti ultra sessantacinquenni che non abbiano la possibilit di vivere autonomamente presso il proprio domicilio e/o la propria famiglia. Lobiettivo del Servizio Sociale Comunale quello di prevenire ed evitare ogni forma di allontanamento ed esclusione del cittadino dal proprio nucleo primario e dai normali processi di socializzazione ed integrazione sociale. La Comunit Alloggio Anziani deve garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione, favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacit residue. Al fine di mantenere l'anziano attivo ed inserito nel tessuto sociale, dovranno essere curate le relazioni interpersonali avendo particolare attenzione al loro instaurarsi. Lanziano dovr essere coinvolto nella gestione della Comunit stessa ed avere la possibilit di accedere con facilit ai servizi territoriali e avere un costante scambio con i familiari e la Comunit circostante. ART 2- DESTINATARI La Comunit alloggio Anziani rivolta ad ospitare un massimo di 24 persone di et superiore ai 65 anni. Gli ospiti residenti possono essere di ambo i sessi, in stato di totale o parziale autosufficienza fisica e/o psichica, i quali per particolari condizioni psicofisiche e/o sociali, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidariet o per i quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio domicilio. In caso di coppia di coniugi il requisito dellet deve essere posseduto almeno da uno dei due. La sussistenza dei requisiti indicati, serve a garantire la priorit agli utenti con residenza nel Comune di Luogosanto e a coloro privi di qualsiasi forma di sostegno familiare. La condizione di totale o parziale autosufficienza fisica e/o psichica dovr essere dimostrata attraverso specifica certificazione medica. Si pu prescindere dal limite di et per tutti quei casi in cui si manifestano situazioni eccezionali ed urgenti che non compromettono lequilibrio della comunit; tali inserimenti, di carattere temporaneo, devono essere concordati tra il concessionario ed il servizio sociale comunale. ART 3- GESTIONE STRUTTURA E MODALITA DI ACCESSO Lammissione degli anziani al servizio di competenza del concessionario, il quale dovr curare gli ingressi secondo la normativa regionale e nazionale alla quale dovr fare riferimento il Regolamento interno della Comunit Alloggio Anziani che il concessionario ha lobbligo di stilare successivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione. Nello stesso saranno stabiliti gli obblighi del concessionario per lintera gestione della struttura sia per quanto attiene lassistenza residenziale diurna e notturna agli ospiti assistiti sia per la cura degli approvvigionamenti e sia per la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili. Tutti i servizi compresi la gestione e la manutenzione ordinaria della struttura, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, propri mezzi tecnici e personale. Come contropartita delle prestazioni di servizio rese agli utenti, il concessionario incamerer direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospitati nella comunit alloggio per anziani e da ogni altro servizio aggiuntivo offerto previa autorizzazione del Comune di Luogosanto. ART.4- INTEGRAZIONE RETTA MANTENIMENTO LAmministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore delle persone anziane inserite o da inserire nella Comunit che siano residenti nel Comune di Luogosanto al momento dell'inserimento in struttura che si trovano in situazione di disagio socio-economico qualora queste non fossero in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della retta di ospitalit e i nuclei familiari che ne compongono la rete di sostegno non possano intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri pi avanti definiti. L'intervento economico erogato nei limiti delle disponibilit di bilancio, non potr essere superiore agli importi massimi mensili stabiliti e verr versato direttamente a favore della struttura dietro presentazione di fattura. Il beneficio economico decorrer dalla data di comunicazione di ammissione allo stesso; in caso di persone gi ospiti presso la struttura la decorrenza del beneficio non avr effetti retroattivi. La determinazione della capacit economica dellutente avviene con riferimento allISEE familiare e ai trattamenti economici esenti IRPEF. Infatti, la frequenza a tempo pieno della struttura che ospita lutente in via stabile, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga sommando all'ISEE eventuali trattamenti economici esenti dallIRPEF, quali: - indennit di accompagnamento - assegno di invalidit - rendite INAIL-INPS o di altro ente - pensione e/o assegno sociale. Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave,di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui allart. 3 co. 2-ter del D.lgs.n. 109/1998 e, quindi, si utilizza lISEE ridefinito del singolo fruitore la prestazione. In applicazione dellart. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario,durante in ricovero, entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, anche derivanti dall'alienazione del patrimonio di cui al successivo capoverso, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuta, in relazione allentit dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente lintervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario. Ai fini dellaccesso al beneficio economico integrativo della retta l'utente deve: a) non essere proprietario o comproprietario di case, ad eccezione della casa di abitazione qualora il valore catastale della stessa non sia superiore a 70.000,00 ;l'eccezione ammessa anche nel caso in cui la casa di abitazione sia occupata dal coniuge e/o da figli (e/o fratelli e sorelle nel caso di utente disabile) minori e/o con una disabilit permanente grave (accertata dallAzienda Sanitaria Locale ai sensi dellart. 3, comma 3, della L. 104/92), purch i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a 80.000,00. b) non aver donato immobili, nuda propriet o diritti reali su immobili nei 3 anni precedenti la richiesta dell intervento economico comunale per un valore catastale complessivo superiore a 25.000,00; n deve aver ceduto immobili nuda propriet o diritti reali su immobili nell ultimo anno precedente la richiesta dell intervento economico per un valore catastale complessivo superiore a 25.000,00; c) non aver donato nei 3 anni precedenti la richiesta dell intervento economico beni mobiliari del valore complessivo superiore a 25.000,00. Viene lasciata alla disponibilit dell utente inserito nella Comunit una quota mensile destinata a sostenere le spese personali. La predetta quota definita nella misura di 100,00 mensili. Per specifiche esigenze, idoneamente documentate, la quota pu essere rivalutata, con provvedimento del Responsabile del Settore , tenuto conto della valutazione sociale da parte dello stesso e della disponibilit di bilancio comunale. Le suddette esigenze sono legate in particolare: - ad eccezionali spese mediche e specialistiche; - all'acquisto, dietro prescrizione di medici specialisti, di presidi e/o ausili, non direttamente assicurati dal SSN, necessari per la cura e il trattamento di particolari patologie; Ad eccezione dei casi di cui allart. 3 co. 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998, le persone obbligate a prestare gli alimenti, cos come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile ovvero il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, sono convocati dal Responsabile del Settore Sociale allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nellattuazione del progetto assistenziale in favore del parente , con leventuale assunzione di responsabilit da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico espresse dal richiedente la prestazione sociale. Qualora i parenti tenuti agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare allobbligo, vi si astengano, il Comune si attiver comunque in via surrogatoria per superare lo stato di indigenza, interessando nel contempo gli organi competenti perch gli obbligati adempiano ai loro doveri. CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI VIII.I DISPOSIZIONI TRANSITORIE Nelle more del riordino, sul territorio regionale, della disciplina in materia di valutazione della capacit economica dei destinatari degli interventi del sistema integrato dei servizi alla persona, dei criteri per la determinazione della compartecipazione alla spesa, nonch delle modalit di compartecipazione al costo dei servizi erogati dai Comuni nellambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociale e socio sanitaria, si applicano i criteri definiti in ambito locale dal Comune di Luogosanto in armonia con quanto dalla Regione gi definito in altri programmi in materia sociale. VIII.II - NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel vigente regolamento si rinvia a tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia e al programma di attuazione del PLUS (Piano Locale Unitario di Servizi): - Legge 8 novembre 2000 n.328. Legge quadro per la realizzazione del sistema Integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali; Legge Regionale 23 dicembre 2005 n.23.Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n.4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali; Legge Regionale 25 novembre 1983, n. 27. Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni; Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 11 Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici; Legge Regionale n.12/2011, art. 18, comma 3 Estensione della L.R. N. 11/85 Trapiantati di fegato, di cuore e di pancreas. Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20. Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"; Regolamento di attuazione dellart.43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione ; Piano Regionale dei Servizi Sociali e Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS); Deliberazione della Giunta Regionale n62/24 del 14/11/2008. Requisiti per lautorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia; Delibera della Giunta Regionale n.55-68/2000. Linee Guida sul Servizio Educativo Territoriale; Deliberazione della Giunta Regionale n34/28 del 18/10/2010. Requisiti per lautorizzazione al funzionamento delle strutture sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilit con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libert personale e procedure per laccreditamento. Approvazione preliminare. Legge 4 maggio 1983 n.184. Disciplina de   ()GHIJKLMNOPQR h9mhtnh9mh?CJ hB=CJh9mh#CJh9mhtn5CJh9mhtnCJ h9mhjbh9mhtnPJK  )HJLNPR$d^`a$ d^gdtn d^gdtn$d^`a$$d)^`a$$d^`a$$Td^T`a$ R$d^`a$$d]^`a$$d^`a$$ d]^ `a$        2 r Odg^O $Odk^Oa$$Td^T`a$$TdY^T`a$$Tdi^T`a$$Tdg^T`a$$d^`a$            1 2 q r   B C I J     U V [ \ 3 4 t u } ~    Z [ a b c ֿϸ h9mhJ;hJ{hOqX5hOqXh; hJ{hjbhJ{htn5h9mh I5CJh9mhtn5CJ h9mhjb h9mhtnHr  J  \ 4 ~ b c :$Tdy^T`a$gdOqX$Tdz^T`a$gdOqX Odi^O Odg^O 0189:;@AbcdfghFJLMOQRS̼鮧郊zhJ{5CJaJ h2 h2 h2 h] h2 h4 h2 hjbh2 htn5 h2 htn h2 hIN h2 hJ;hJ{hjb5hJ{hJ;5hJ{htn5 hJ{5CJ h9mhJ; h9mhjbh;hINh9mhtn5 h9mhtn/:;cRSX'()* $Odk^Oa$gd)d$Td^T`a$gdOqX$Tdg^T`a$gd2 gdJ{$Td[^T`a$gdOqXS>AKaj~&'(*2zŽ{s{hJ{hJ;5hJ{htn5hJ{h 5 hJ{5CJ hOqXCJhjbhRo h9mhtnh h)dhjb5h)dhtn5CJh)dhtn5h)dh 5 hOqX5CJh;h2 hZh;hZCJ h;hZ h2 h2 hJ{h2 5*!"#Keklmu 359EMNOXpquwx,KL]`ab⫦ hJ{5 hOqX5 hOqXh? h9mhAhJ{htn5hJ{h 5 hOqX5CJ h9mhjb h9mh hjbhZh9mhtn5 h9mhtnh hJ{hjb?lmNOqLMNOPQRSTU$d^`a$gd I Od^OgdOqX Odi^O $Odk^Oa$ Odg^OUVWXYZ[\]^_`ab2 \]^\O^O \]^\$Tdh^T`a$gd$7d^7`a$gdJ{$d^`a$gd Ibny1234kl PQFG]^    > ? !!J"K"""""""$$$$$⩢hJ% hJ%htn hJ%h_ hhh9mhtnB* ph h9mh gh9mhCJh9mhtnCJ h9mh h9mhtn h9mh I h9mhjbh9mhtn5>24lQG^? !K""""%gdJ{ \]^\gd & Fdq` & Fdo` & F` Odo^Odf $Odl^Oa$ \]^\$Tdg^T`a$$f%g%%%%%%%B&L&M&s&--8/9/000011445555׳~wpiwbWbPbPbPbPbIbPbP h9mh`[ h9mhjbh9mhtnCJPJ h9mhtn hoEhjb hoEhr hoEhtn#hJ%B*CJOJQJ^JaJphDDDDhJ%hJ%0J 5B* CJOJQJ\^JaJeh@phJ r@>hoE0J 5B* CJOJQJ\^JaJeh@phJ r@h tjh tU@hJ%hJ%5B*CJOJQJ\^JaJeh@phDDDr@%M&9/0015556669999: \]^\$d^`a$$dg^`a$ \]^\ \]^\$Tdg^T`a$O^OgdJj Odg^OgdJj555666666777799999999::<<3>4>5>6>Y>Z>@@HAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAXAYAZA[A\A]A^A_A`AaAbAcAdAeAfAgAhAiAkAAAAAAAAAqBrBBBBBYCh9mhe]5h9mhtn5 h9mhe] h9mhjR h9mhjM! h9mhjb h9mhtnQ:4>6>Z>IAKANAPARATAVAYA[A]A_AaAcAeAgA$v%Tdf]v%^T`a$$v%Tdh]v%^T`a$ \]^\$Tdg^T`a$O^OgAiAjAkAAAAArBBBZCCCDO^O ydq^y & Fdg` & Fdo`^ \]^\$Tdg^T`a$ Odb^O Odi^O$Td^T`a$YCZCCCCCDDDDDDDDEE}FFMGNGHHHHHHIIJ;JJJ K KKKKKKKLL,M-M.M0M1MMMMMMMLNMNNNNNkOlOOO0P1P}P~PPPQQ Q!Q:Q;QqQrQQQQQQQVRWRYR h9mhaKhJ{ h9mhQh9mhtnPJ h9mhtn h9mhjbUDDDENGHHHIJ KKKKL & F` \]^\$Tdi^T`a$ & F`o^o$odg^o`a$ & F` `^``gdU \]^\$dg^`a$L-MMMMNNlO1P~PPQ!Q;QrQQ & Fdg` & Fdn` & Fdq` & Fdo` & F` & Fdo` & F` eO]e^O & Fdo`QQQWRtRRBSSTU3VWWW\X ydq^y & F dg` & F do` & F ` `^`` & F do` & F ` Odq^OO^O \]^\$Tdg^T`a$YRZRsRtRRRASBSSSSSTTUU2V3V5V6VWWWWWW[X\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXh9mhtnPJh9mhtn5h9mhtnCJ h9mhjb h9mhtnh9mhtnPJR\XXXXXXXXXXXXXXXX ^`gd5$ q d^`a$gd5dg^`gd_ $dg^`a$$q%Tdd]q%^T`a$ & F dz`XXXXXXXXXXXXXXXXX5Y7Y$#df]#a$gdS'df]^'`$dg^`a$$v%Tdf]v%^T`a$XXXXXXXY&Y4Y5Y6Y7Y8Y;YhYiYjYkYYY[ZzZ/[0[o\q\\\\\^^^^8_?_______K`L`````kaaaaaaaSbWbtb~bHcIccccd d»»»»´´´©´© h9mhM&h75 h9mh|J h9mhu h9mhtnh9mhtn56h9mhu56 h9mh_ h9mh_ 5 hJ{5h9mhtn5 h9mhjbB7YiYkYY0[\^^___L``aaIc!d & F` & F` & Fdo` Odo^O$Tdg^T`a$O^O \]^\$db^`a$$Yd _]^Ya$ d!dvdwd%g&ghhhhhhjjjjkkkkkkkkkk6l7lllMmNmmmmmm2n3n4njnknnnooppXpYpppppqqkrlrrrsssssstt:t;ttt'v(vvvxwywww x!xxxxxxh9mhtnPJ h9mhDt3 h9mhFE7 h9mhtn h9mhjbV!dwd&ghhjjkkkkk7llNmm & Fd` & F` Odo^O \]^\$dg^`a$O^O  di^ .^. & F`Od^Ommm3n4nknnopYpppqlrrsst \]^\ & Fdt` & Fdm` & F` Od^O $dga$gd dggdDt3$Tdg^T`a$t;tt(vvyww!xxxyyyyyz{{$Tdg^T`a$dgdDt3 & Fad`a & Fad`a Jd^J & Fadm`a & Fa`a & Fa`a Odo^Oxxyyyyyyyyzzzzzzz{{{{{{{{ |*|]|^|||||}}9~Y~w~~рҀ=>01-.;EUVŠf+,ڌی@Amnoh9mhtnPJ h9mhw h9mhM& h9mhm*2 h9mh! h9mhB h9mhDt3 h9mhjb h9mhtnK{{{^||}Ҁ>1.VŠ,یA & Fdm` & Fd` Odo^O & F`O^O \]^\$Tdg^T`a$Anr&Vג)'Ξ Odg^OO^O d dg^d $ @dm^`a$ & Fd` & Fd` Jd^Jopqr%&ZzUV֒ג8DFfZ~()<=FG/9&'͞ΞϞОўҞ}~ǟȟСѡKL h9mh+0 h9mhM& h9mh h9mhp h0htn h9mh<@ h9mhjb h9mhtnh9mhtnPJKΞОҞ~ȟѡL  & F#dg`# & F#`# ^`gd]gd+0 & F#`# & F#dg`#O^O \]^\$Td^T`a$$Tdg^T`a$ 34\fhiZ[QRYZ34vw9:;<Cde abpw|}lmͲβ"# h9mhM& h9mh!0 h9mhvB h9mhjh9mh{0G6h9mhtn6 h9mh{0G h9mhq)5 h9mh] h9mhjb h9mhtnF 4i[RZ4:<e b} & F"`$Tdg^T`a$ & F!dt` & F!` & F #dg`#O^O \]^\}mβ#ķƷ \]^\$db^`a$$Yd _]^Ya$$Tdd]^T`a$ Odg^O & F"adg`a & F"ado`aO^OɵɶӶ÷ķŷƷ%&ι%&'*׺غwx޼߼KUTUVW~cſŵ h}PJh} hJ{PJh9mhtnPJh9mhtnPJh9mhqL"56h9mhtn56 h9mhM& h9mhjb h9mhtnG&&غxykb & F#` & F#do`$ / dm^`a$ ^`gdJ{ 6]6^`gdJ{ 6]6gdJ{$  d^`a$gdJ{O^O \]^\$Tdg^T`a$ x߼UWdMOoI?ACEGH & F$` & F$dq` \]^\ \]^\O^O \]^\$Tdg^T`a$ & F#`cdLMNOnoHI>?@ABCDEFHIJKLMNOPRSXYyz{}~mn<=>?UV h9mh h9mhM&h9mhtn56h9mh!>56h9mh56h9mh55h9mhtn5 h9mhtn h9mhjbHHJLNPSz|}~tnO^O \]^\$Tdg^T`a$$Yd _]^Ya$$d^`a$$dg^`a$$$dg^$`a$gd|$$dg^$`a$$Tdi^T`a$ n=?Vj)$( & F'dg` & F'` Odg^O\^\$Tdi^T`a$ & F&dg` & F&` Odi^OO^Oij()#$'(&,]|pSr QR^_ab8WBC^_ h9mh*Z h9mhvj h9mh`C h9mh h9mhtn h9mhjbT R_b \]^\$v%Tdf]v%^T`a$ & F(` & F(dg` \]^\$Tdg^T`a$O^OC_Y< O^Ogdq@ & F* Odg^O \]^\$d^`a$O^O & F)XY;<'F8\ ? 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Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184; Legge 19 ottobre 2015 n. 173. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; -Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Legge n. 162/1998 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34 "Fondo per la non autosufficienza"; Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali; Legge Regionale 11 maggio 2004, n. 6. Art.17 comma 1 Programma sperimentale Ritornare a casa successive modifiche ; -Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 23 Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povert e disagio. Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/8 del 28 dicembre 2006. Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni ex Onmi nonch per lassistenza alle persone con disabilit; Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/12 del 13 giugno 2007. Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie per le funzioni ex Onmi e per lassistenza alle persone con disabilit sensoriale; -Decreto Legislativo n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni apportate dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e dalla L. 7 agosto 2015, n. 124. Per ogni singolo servizio, intervento e prestazione potranno inoltre essere adottati, in conformit alla normativa vigente e agli indirizzi del presente regolamento, ulteriori disposizioni che disciplinano nel dettaglio lorganizzazione del servizio. VIII. III ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E TRASPARENZA Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutivit della delibera consiliare di approvazione abrogando le precedenti disposizioni normative regolamentari in materia. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicit previste dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto del principio di trasparenza dellazione amministrativa e al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilit dei servizi offerti.      PAGE \* MERGEFORMAT 2  PAGE \* MERGEFORMAT 52 ,rVB}\ X  } & FKdl` OdA^O dg^ dg^ & FK` & FKdg`$Tdf^T`a$ & FKdl` & FKd` & FKd`   , . !#%&()+,./LNO$d]^`a$d$Td^T`a$$dg^`a$ $ df^ a$$Tdl^T`a$O^O  + , - . D G H    !"#$&')*,-/0GHIJKLMNOPghjklmnopqrstƻ'hhOJPJQJ^JmHnHuh>cjh tOJPJQJU^JhOJPJQJ^Jhjh th tUh|jh|UhhW5 h9mhSZ h9mhtn h9mhjbh9mhtn56 hkX 56.Omopqrst$d^`a$$Td^T`a$$d]^`a$1 0:p$D|. 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Car. predefinito paragrafoXi@X 0Tabella normale4 l4a 4k 4 0 Nessun elenco Z/Z $DTitolo 1 CarattereB*CJOJQJ_HaJphZ/Z $DTitolo 2 CarattereB*CJOJQJ_HaJphZ/Z $DTitolo 3 CarattereB*CJOJQJ_HaJphV/#V $D TableGrid :V4CJ_HaJmHsHtHD@2D 1g Paragrafo elenco ^m$\A\ dQTitolo 6 Carattere6B*OJPJQJ]^Jph7cdBRd dQCorpo del testod1$^`B*CJaJhphfaf dQCorpo del testo CarattereCJOJPJQJ^JaJhhPrh dQCorpo del testo 2d1$^`B*CJaJhphjj dQCorpo del testo 2 CarattereCJOJPJQJ^JaJh\>@\ dQTitolod1$]^7`a$5B*CJaJhphVV dQTitolo Carattere5CJOJPJQJ^JaJhh h dQ Pi di pagina"d%^`a$B*CJaJph^^ dQPi di pagina CarattereCJOJPJQJ^JaJ\J\ dQ Sottotitolod^`a$5B*CJaJph^^ dQSottotitolo Carattere5CJOJPJQJ^JaJ22 J% link_gazzettaVU@V J%0Collegamento ipertestuale >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, 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